Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3396 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3396 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONI GIAMPIERO N. IL 16/10/1968
avverso la sentenza n. 505/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Carboni Giampiero ricorre avverso la sentenza, in data 12 luglio
2012, della Corte d’appello di Cagliari,sez. distaccata di Sassari
confermativa della condanna per il reato di rapina aggravata e altro, e,
chiedendone l’annullamento, censura l’erronea applicazione dell’art. 628,
comma 3, n. l c.p. per aver ritenuto l’attendibilità d ella persona
offesa, senza valutare la possibile sussistenza di altri motivi di
rancore.
sono manifestamente

infondati

e

il

ricorso

inammissibile.
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Peraltro la
giurisprudenza è costante nell’affermare la correttezza delle conclusioni
dei giudici di merito in ordine alla insussistenza di una valutazione
alternativa degli elementi di prova solo possibile.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794), con l’esclusione della possibile configurabilità della ipote3si
difensiva.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammend
Roma, 8 ot si e 2013

I motivi

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