Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33959 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33959 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLETANO GIAMPIERO N. IL 26/11/1977
avverso la sentenza n. 2082/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.11.2010 il Tribunale di Pescara dichiarava Napoletano
Giampiero colpevole del reato previsto dall’art.2 legge n.1423 del 1956,
commesso il 14.11.2008, condannandolo alla pena di mesi 8 di arresto.
Con sentenza del 11.1.2013 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello
proposto dall’imputato in punto di quantificazione della pena e mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per inosservanza ed erronea

irrogare, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di riduzione della pena e di
concessione delle attenuanti generiche in ragione della reiterazione del reato
risultante dal certificato penale e per gli allarmanti precedenti dell’imputato
condannato anche per rapina.
La motivazione è giuridicamente corretta, facendo riferimento ai parametri
previsti dall’art.133 comma 2 n.2) cod.pen., ed incensurabile nel merito della
valutazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille_
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 15.5.2014.

applicazione dell’art.133 cod.pen., sia con riferimento all’entità della pena da

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