Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33958 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33958 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONAFEDE GIUSEPPE N. IL 04/11/1946
avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 15/05/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 23 aprile 2013 la Corte di Assise di Appello di Palermo,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da
Giuseppe Bonafede, diretta ad ottenere l’applicazione dell’indulto di cui al D.P.R.
394 del 1990 ed alla legge nr. 241/2006, sulla pena comminatagli per i reati di cui
agli artt. 2 e 4 I. 895/67 per i quali, oltre che per quello di omicidio, ha riportato

che la sanzione inflitta per i reati concernenti le armi era stata interamente
compresa ed assorbita in quella dell’ergastolo sicchè non era possibile scorporare la
porzione di pena per detti reati ed applicarvi l’indulto.
2.Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 672 cod. proc. pen., del D.P.R.
394/90 e della legge nr. 241/2006: la Corte di merito non aveva considerato che,
secondo l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, in caso di
reato continuato la verifica delle condizioni applicative dell’indulto va condotta
previa scissione del cumulo giuridico ed isolamento della pena temporanea inflitta
per i reati che non siano esclusi dal beneficio ed in tale procedimento non è
coinvolto il tema dell’assorbimento della pena temporanea o dell’eventuale
applicazione della sanzione accessoria dell’isolamento diurno. Inoltre, il
provvedimento era affetto da travisamento di fatto, in quanto la posizione del
ricorrente era esattamente corrispondente a quella dei coimputati D’Amico, Raia e
Rallo, rispetto ai quali l’isolamento diurno era stato applicato soltanto per il delitto
di cui all’art. 416-bis cod. pen., come del resto riconosciuto in favore del D’Amico
da sentenza della Corte di Cassazione nr. 2144/2011.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile per l’infondatezza dei motivi.
1.11 ricorrente ribadisce la tesi difensiva, in forza della quale ha proposto
l’incidente di esecuzione, sostenendo che l’applicazione dell’indulto alla pena
detentiva temporanea, inflittagli per i reati concernenti le armi, non sarebbe
impedita dall’essergli stata comminata con la sentenza della Corte di Assise di
Trapani del 19 maggio 2000, parzialmente modificata dalla Corte di Assise di
Appello di Palermo del 4 febbraio 2013, irrevocabile il 2 febbraio 2004, la sanzione
perpetua dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anno uno, dovendosi
sciogliere il cumulo giuridico, derivante dall’unificazione per continuazione tra loro
dei delitti di omicidio aggravato, di quelli riguardanti le armi e del delitto di
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condanna alla pena dell’ergastolo. A fondamento della decisione la Corte rilevava

partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
1.1 E’ noto che il disposto dell’art. 72 cod. pen. stabilisce che, in caso di
concorso dell’ergastolo e di pene detentive temporanee di durata non superiore ad
anni cinque, si debba applicare al condannato la sola sanzione dell’ergastolo,
potendosi cumulare anche l’isolamento diurno soltanto se l’imputato sia condannato
per più delitti ciascuno singolarmente punito con l’ergastolo o se la pena perpetua
concorra con pene detentive temporanee non inferiori a cinque anni. Sulla scorta
della corretta applicazione di tale disposizione di legge, la Corte di merito ha

rilevato che la sanzione inflitta per i delitti relativi alle armi è rimasta assorbita
nell’ergastolo, comminato per il più grave delitto di omicidio, mentre l’applicazione
dell’isolamento diurno è dipesa dall’unificazione allo stesso ed alle connesse
violazioni sulle armi, del delitto associativo, in origine oggetto di separato
procedimento e già punito con pena superiore ai cinque anni di reclusione.
Pertanto, ancorchè non individuata nella sua specifica entità, la sanzione
dovuta per i reati riguardanti le armi ha perso la sua autonomia, restando assorbita
nell’ergastolo e non essendo più suscettibile di estinzione per l’applicazione
dell’indulto.
1.2 In senso contrario, non vale al ricorrente sostenere che l’isolamento diurno
è sanzione accessoria, oppure che in tutti i casi di riconoscimento del reato
continuato si debba procedere allo scioglimento del cumulo giuridico per individuare
le singole pene imputabili ai reati satellite; il caso di specie deve trovare soluzione
considerando che il Piccione è stato sottoposto ad isolamento diurno per effetto di
condanna a pena detentiva temporanea, non per i delitti riguardanti le armi, ma per
quello associativo, non suscettibile di condono, né ad opera del D.P.R. 394/1990,
né della legge nr. 241/2006, che lo contemplano nell’elenco dei reati esclusi dal
beneficio, come chiaramente affermato dalla Corte di Assise di Appello. Non ha
dunque alcun senso invocare lo scioglimento del cumulo giuridico o l’astratta
condonabilità dei delitti riguardanti le armi, non essendo scorporabile dall’ergastolo
la relativa porzione di pena.
1.3 Inoltre, non giova al ricorrente nemmeno citare la sentenza nr. 40952 del
10 giugno 2011, resa da questa Corte nei confronti del di lui coimputato Francesco
D’Amico: sebbene con tale decisione, riguardante in effetti caso del tutto analogo a
quello del Piccione, sia stato affermato il principio generale della non condonabilità
dell’ergastolo, per la sua durata perpetua, in assenza di una espressa norma di
legge che lo consenta, e si sia annullato con rinvio il provvedimento che aveva
negato l’indulto per i reati satellite, riguardanti appunto le armi, in realtà non è dato
conoscere quale sia stata la decisione definitiva assunta in sede di merito.
In ogni caso va richiamato il prevalente orientamento espresso dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “è consentita l’applicazione
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dell’indulto dell’isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non di
modalità di esecuzione, sempre che , scisso il cumulo giuridico a fronte di condanna
alla pena perpetua e di altre pene detentive temporanee superiori ad anni cinque,
che ne abbia determinato l’applicazione, dette pene temporanee non siano state
inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio” (Cass. sez. 1, n.r 13599 del
6/3/2009, Aparo, rv. 243151; sez. 1, nr. 13616 del 13/3/2012, Grasso, rv.
252293).

dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di
siffatta impugnazione, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si
stima equo liquidare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma,i1 15 maggio 2014.

Per le considerazioni svolte il ricorso si rivela manifestamente infondato e va

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