Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3395 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3395 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONO NATALE N. IL 19/03/1982
avverso la sentenza n. 2625/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/10/2013

Considerato che:
Bono Natale ricorre avverso la sentenza, in data 25 giugno 2012,
della Corte d’appello di Palermo, confermativa della condanna per il
reato di rapina aggravata e altro, e, chiedendone l’annullamento, censura
l’erronea applicazione dell’art. 628, comma 3, n. 1 c.p. per aver
ritenuto la insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. e
il giudizio di equivalenza dell’art. 62 bis c.p. con le aggravanti
contestate.
sono manifestamente

infondati

e

il

ricorso è

inammissibile.
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Peraltro la
giurisprudenza è costante nell’affermare le conclusioni dei giudici di
merito in ordine alla insussistenza dell’ attenuante invocata e alla
correttezza del giudizio di equivalenza formulato. Le valutazioni di
merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo
di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen.
sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), con l’esclusione della
possibile configurabilità della ipote3si difensiva.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 8 otto

2013

I motivi

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