Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33926 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33926 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATTORINI GUALTIERO N. IL 26/06/1971
avverso l’ordinanza n. 2384/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12.7.2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava
la richiesta di concessione della misura alternativa della semilibertà presentata
da Fattorini Gualtiero, condannato per i reati di rapina aggravata,lesioni
volontarie, violazione della legge sulle armi, illecito utilizzo di carte di credito,
con fine pena al 8.12.2016.
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente ricorre per cassazione
deducendo il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che i problemi di tossicodipendenza
del ricorrente non risultano adeguatamente affrontati e risolti, che l’attività
lavorativa proposta è identica a quella che l’interessato svolgeva in passato e
che non ha costituito valido deterrente alla reiterazione delle condotte delittuose,
giudicando conclusivamente prematura la concessione della misura della
semilibertà.
La motivazione è priva di vizi logici ed insindacabile nel merito. I motivi di
ricorso constano di censure in fatto non ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 15.5.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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