Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33925 del 15/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33925 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDREI ION N. IL 20/06/1969
avverso l’ordinanza n. 818/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 2606/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/05/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 24 giugno 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava, tra l’altro, in relazione all’istanza avanzata nell’interesse di Andrei Ion, insussistente la fattispecie della collaborazione impossibile.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità. In particolare è stato evidenziato dal giudice che l’Andrei non ha inteso
prestare la propria fattìva collaborazione evitando di fornire ulteriori e utili informazioni sulle indagini incorso pur essendovi ampio e preciso spazio in questo senso.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in c.c.: 15 maggio 2014 — Andrei lon — RG: 36234/13, RU: 55;

2

tempestivo ricorso per cassazione l’Andrei Ion chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 maggio 2014

Il Presidente

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