Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33910 del 15/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33910 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE FRANCESCO N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 55/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del
23.4.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto da Schiavone Francesco contro il decreto del
Magistrato di sorveglianza che, a norma dell’art.18 ter Ord.pen.,aveva disposto il
trattenimento di una missiva spedita dal detenuto in data 7.11.2012.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato
personalmente ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e violazione
dell’obbligo motivazionale.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo osservando
che, dalla lettura effettuata in camera di consiglio, la missiva risultava contenere
comunicazioni criptiche, giudicate potenzialmente rilevanti per la tutela
dell’ordine e della sicurezza.
Il provvedimento è privo di vizi logici ed incensurabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 15.5.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO