Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33907 del 15/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33907 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GELSOMINO GIOVANNI N. IL 31/03/1967
avverso l’ordinanza n. 883/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.5.2013
il Tribunale di sorveglianza di Bologna
rigettava il reclamo proposto da Gelsomino Giovanni avverso il decreto del
Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di concessione di un
permesso ai sensi dell’art.30 comma 2 Ord.pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il detenuto personalmente ricorre per
cassazione deducendo violazione di legge e vizio logico della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo ritenendo l’insussistenza
delle condizioni richieste per la concessione di un permesso di necessità ai sensi
dell’art.30 legge n.354 del 1975, poiché sulla base dell’accertamento medico
legale in atti le condizioni della madre del detenuto, la quale aveva subito un
intervento chirurgico, erano inquadrabili in una patologia di tipo cronico.
La motivazione, priva di vizi logici, non è sindacabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 15.5.2014.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.