Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33903 del 15/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33903 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSINO NUNZIO N. IL 02/09/1987
avverso l’ordinanza n. 4288/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
AVELLINO, del 17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/05/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con decreto pronunciato in data 17 luglio 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile il reclamo avanzato nell’interesse di
Ambrosino Nunzio, avverso un rapporto disciplinare di cui era stato fatto segno, per
carenza di motivi.
ricorso per cassazione Ambrosino Nunzio chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo, non concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato.
Il ricorrente non tiene per vero conto della motivazione effettiva espressa nella decisione impugnata che, in modo chiaro ed esaustivo, valorizza l’assorbente circostanza secondo cui, nella fattispecie, l’istanza era stata valutata inammissibile per
le motivazioni sopra riportate (che evidenziavano dunque un deficit della sussistenza dei presupposti di legge) ribadendo per contro, in questa sede, le doglianze già
espresse nella richiesta originaria come se il provvedimento impugnato avesse contenuto, circostanza ovviamente non ricorrente, una reiezione della medesima nel
merito.
Ciò rilevato, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma
1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra
gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato,
tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato
da questa Corte di legittimità (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414,
rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv.
219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115) in materia di impugnazioni, l’indicazione di
motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Udienza in c.c.: 15 maggio 2014 — Ambrosino Nunzio — RG: 35719/13, RU: 31;
2
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 maggio 2014
Ig,re es ezre
Il Presidente
Cassa delle Ammende.