Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 339 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 339 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASUFI ALBAN N. IL 05/10/1991
avverso la sentenza n. 667/2013 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
07/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 19/12/2013
Nasufi lban ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip del tribunale di Treviso in data
7/18.6.2013 che, in seguito a patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli applicava, per il delitto di
estorsione e spaccio continuato di marijuana ex artt. 81 cpv.,629 c.p.,73 e 80 D.P.R. n. 309/1990,
la pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, e deduce, pur in modo generico, vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza del reato..
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del
vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129 c.p.p. Nella specie il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una
motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo,
verificare l’assenza di cause di non punibilità, motivare sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena. Il che nella specie è
puntualmente avvenuto, avendone il giudice dato espresso atto in sentenza.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, che sono chiaramente pretestuosi e quindi
idonei a dimostrare la sua colpa.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.12.2013
Letti gli atti, la sentenza, ed il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Eduardo Scatrdaccione, che ha chiesto l’
inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.