Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3389 del 11/11/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3389 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAINO LUIGI N. IL 30/05/1970
avverso la sentenza n. 1884/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Q—
Data Udienza: 11/11/2014
23932/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 giugno 2013 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello
proposto da Laino Luigi avverso sentenza del 10 aprile 2008 con cui il Gup del Tribunale di
Napoli lo aveva condannato alla pena di due mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di cui
all’articolo 10 d.lgs.74/2000 per avere occultato scritture contabili della Srl di cui era legale
redditi o sul valore aggiunto.
2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando violazione degli articoli 601, 178, lettera
c), e 179 c.p.p. perchè la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non sarebbe
avvenuta presso il domicilio dell’imputato bensì presso il difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente che la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello
rebbe
dovutikavvenire presso il domicilio eletto dall’imputato nel comune di Portici, in via Diaz n.2.
Dagli atti emerge che in data 1 ottobre 2007 veniva depositata presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli una dichiarazione del Laino con cui questo nominava
suo difensore di fiducia tale avvocato Segreti ed eleggeva domicilio in Portici, in via Diaz n.2.
In tale domicilio
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veniva quindi notificata ex articolo 419, primo comma, c.p.p. la fissazione
dell’udienza preliminare. Quanto però al successivo avviso di deposito della sentenza del gip ex
articoli 128 e 548, terzo comma, c.p.p. se ne tentò la notifica all’imputato presso il suddetto
domicilio, risultando da una relata del 14 maggio 2008 sottoscritta dall’ufficiale giudiziario di
Portici che l’esito fu “omessa notifica” (il resto della relata è illeggibile, non consentendo quindi
di decifrare la descrizione del motivo). Non si evince dagli atti che sia stata fatta poi la notifica
presso altro luogo. In data 23 maggio 2008 peraltro l’avvocato Segreti, difensore di fiducia
dell’imputato, depositava atto di appello nel quale nulla eccepiva al riguardo. Successivamente,
il decreto di citazione per il giudizio d’appello è stato effettivamente notificato in data 8
febbraio 2013 presso l’avvocato Segreti, evidentemente ex articolo 161, quarto comma, c.p.p.
Dal verbale delle due udienze tenute dinanzi alla corte territoriale, rispettivamente in data 18
marzo e 13 giugno del 2013, non emerge alcuna eccezione sulla notifica che sia stata proposta
dall’avvocato Segreti. Considerato allora il chiaro combinato disposto di cui agli articoli 181,
comma terzo, e 491, primo cornma,c.p.p., l’unico motivo risulta privo di alcuna consistenza.
rappresentante per impedire la ricostruzione dei redditi ai fini di evasione delle imposte sui
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2014
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.