Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33886 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33886 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Subrini Graziano, nato a Santa Vittoria in Matenano il 22/02/1943

avverso la sentenza del 29/03/2013 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona disponeva,
come da richiesta del Procuratore Generale in sede, il riconoscimento agli effetti
dell’art. 12 cod. proc. pen. della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata
nei confronti di Graziano Subrini in data 5 settembre 1997 dalla Pretura di
Bielefeld (Germania).

Data Udienza: 19/06/2014

2.

Ricorre per cassazione Subrini, a mezzo del difensore avv. Sergio

Gabrielli, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata
specificazione degli effetti, riassunti genericamente con il riferimento all’art. 12
cod. pen., che dovrebbero conseguire dal riconoscimento della sentenza estera.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione
della pena residua da eseguire, di applicabilità dell’indulto e di concedibilità della
sospensione condizionale della pena.

sentenza estera come sentenza di condanna.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato rinvio
della udienza in relazione all’impedimento per malattia del difensore.

3. Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato.
Sia la richiesta del Procuratore Generale territoriale sia la sentenza
impugnata non specificano puntualmente gli effetti che dovrebbero conseguire
ex art. 12 cod. pen. al riconoscimento della sentenza. La richiesta del P.G.
sollecita il riconoscimento in relazione a tutti i casi contemplati da detto articolo,
e la sentenza dispone il riconoscimento «ai sensi e per gli effetti del disposto
dell’art. 12 c.p.p[recte, cod. pen.].
Il Collegio al riguardo ritiene di condividere l’orientamento più volte ribadito
dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia con cui si provvede al
riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente
gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare genericamente
l’art. 12 cod. pen. (da ultimo, Sez. 6, n. 30831 del 27/06/2013, leva, Rv.
256756).
Infatti, se la richiesta formulata dal P.G. è sufficientemente motivata anche
con il richiamo ai fini di cui all’art. 12 c.p., e dunque senza la necessità di un
ulteriore specificazione (in tal senso, v. Sez. 6, n. 31377 del 14/06/2011, Rv.
250547), non lo stesso può dirsi per quel che attiene all’epilogo decisorio del
relativo iter procedimentale dinanzi alla Corte di appello, poiché a norma dell’art.
734, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza che prevede & riconoscimento di
una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti
conseguenti al riconoscimento (Sez. 3, n. 16051 del 16/03/2011, Rv. 250303).

4. Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio
alla Corte di appello di Perugia.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione della

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Perugia.

Così deciso il 19/06/2014.

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