Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33885 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33885 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCELLO FRANCESCA N. IL 10/12/1963
avverso l’ordinanza n. 1151/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1f.
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Uditi difensoriAvv.eu„lAttAl -tie
eatiO < 1 12,/tAADLMM fr t re AA.Awt,j21- ,,,,.enbAu....if o „su \i‘) esafq9 ziA..0 eA-1- hem-u-c) er''' )V° Data Udienza: 18/06/2014 Considerato in fatto e ritenuto in diritto Calabria, a seguito di istanza di MARCELLO Francesca avverso la ordinanza cautelare emessa in data 8.10.2013 dal GIP distrettuale di Reggio Calabria con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti della predetta indagata in ordine ai delitti di cui ai capi: mm) artt. 110/416 bis/61 n. 9 c.p. per concorso esterno alla organizzazione mafiosa denominata ndrangheta agendo in violazione dei doveri di amministratore giudiziario, consentito a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di proseguire la gestione della confiscata EUROEDIL s.a.s. così consentendo la commissione di una serie indeterminata di delitti che avvantaggiavano il cartello mafioso di individuate cosche di ndrangheta e agevolava la consumazione da parte del LIUZZO di azioni criminose contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica; nn) (capo ritenuto assorbito nell'ambito della precedente contestazione) artt. 40 co. 2 ,81 co. 2, 379 co. 2 in relazione all'art. 378 co. 2, 61 nn. 2 e 9 c.p. e 7 I.n. 203/91 parchè quale amministratore giudiziario della EUROEDIL s.a.s. aiutava il LIUZZO ed i soggetti a lui collegati ad assicurare il prodotto o il profitto dei reati di cui agli artt. 416b1s c.p. e 12 quinquies I.n. 356/92 al fine di avvantaggiare le predette cosche di ndrangheta; nn-bis) artt. 40 co. 2 c.p., 110,117,314 co. 1 c.p., 7 I.n. 203/91 perché in concorso con altri, quale amministratore giudiziario della confiscata EUROEDIL s.a.s. ed avendo la disponibilità di due autocarri facenti parte del patrimonio aziendale consentiva a RIPEPI Giuseppe e MARTINO Adolfina ( soci della predetta società) di appropriarsi dei predetti mezzi consegnandoli ad ASSUMMA Serena, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare la organizzazione ndranghetistica; oo) artt. 81 co. 2 , 110, 319 e 321 c.p. perché in concorso con altri, quale amministratore giudiziario della società confiscata EUROEDIL s.a.s. riceveva da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, o comunque ne accettava la promessa, l'utilità patrimoniale consistita nell'aver usufruito di materiale edile e di personale proveniente dalla stessa società per l'esecuzione di lavori edili presso la propria abitazione, quale corrispettivo per compiere o aver 1 1. 24.14/ Con ordinanza del‘r2.12.2013 il Tribunale del riesame di Reggio compiuto una serie di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nell'aver consentito al LIUZZO di proseguire la gestione illecita della EUROEDIL s.a.s.. 2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori della indagata, deducendo: 2.1. violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p., 110 e 416bis c.p., 379 co. 2 c.p., 319 e 321 c.p. i in quanto né l'ordinanza genetica né quella oggi gravata sono conformi ai associazione mafiosa ( non distinguendo le condotte medesime rispetto alla diversa ipotesi di favoreggiamento sia pur aggravato dall'art. 7 .I.n. 203/91, illogicamente ritenendo - inoltre - l'assorbimento della ipotesi di favoreggiamento gsserig-it:a3 in quella concorsuale associativa in difetto dell'accertamento dell'elemento soggettivo pertinente a tale ultima ipotesi. In particolare, sul punto l'ordinanza avrebbe omesso di considerare la possibilità che l'«aiuto» fosse diretto alle persone e non all'associazione. Apodittica sarebbe poi l'affermazione secondo la quale la ricorrente abbia consapevolmente posto in essere la condotta per consentire al LIUZZO di gestire ugualmente la società confiscata, posto che normalmente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione interagisce con la amministrazione giudiziaria dei beni confiscati avendo interesse alla conservazione e sviluppo del patrimonio aziendale e rimanendo, fino alla confisca, proprietario di quei beni. Di tanto non avrebbe tenuto conto la ordinanza impugnata in relazione a conversazioni intercettate tutte antecedenti al provvedimento definitivo di confisca. Rimarrebbe, in ogni caso, il dato tranciante consistente nella ripetuta doglianza da parte del LIUZZO circa l'incapacità gestionale della MARCELLO, fino alla non considerata prospettazione di denunciare la stessa MARCELLO per cattiva gestione. Il Tribunale avrebbe, poi , omesso di considerare le dichiarazioni della indagata in sede di interrogatorio di garanzia in ordine alla organizzazione da lei data presso la EUROEDIL come pure la intercettazione ambientale del 12.11.2009 e 3.12.2009 in relazione all'intento della MARCELLO di proporre al Giudice delegato una trattativa di bonario componimento per evitare il fallimento. 2.2. violazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I.n. 203/91 per la del tutto apodittica e congetturale motivazione a riguardo, non trasparendo alcun 2 principi di diritto affermati in relazione alla ipotesi di concorso esterno in ai elemento per ritenere che la ricorrente potesse ipotizzare che la sua condotta potesse riverberare effetti a favore della compagine criminale. 2.3. violazione ai sensi dell'art. 606 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione ai profili cautelari avendo confuso la ordinanza la sussistenza delle esigenze con quella della proporzionalità della misura custodiale, potendosi superare la presunzione di adeguatezza anche rispetto alla ipotesi concorsuale associativa, e non potendosi - in ragione di quanto dedotto dinanzi al tribunale del riesame relativamente alla dismissione parte di un soggetto non iscritto all'apposito albo. 3. Il ricorso è fondato. 4. Il primo motivo è fondato. 5. In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; inoltre, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio ( Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). 6. La centralità, nelle vicende oggetto di esame , di quelle relative alla «EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & c.>> deve far ricordare – da
un lato – che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, le
disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità
dell’indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che
siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza
distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Cass. Sez. 2, n.
27037 del 27/03/2012 ,Bini, Rv. 253405); dall’altro, quanto la
giurisprudenza di legittimità insegna in ordine alla configurabilità

della amministrazione giudiziaria già nel 2011 – reiterare la condotta da

dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. – che
ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività
economiche, finanziando l’iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il
prodotto o il profitto di delitti – per giustificare la quale occorre, in primo
luogo, una particolare dimensione dell’attività economica, nel senso che
essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello
svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell’intervento
in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento,

necessario che l’apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento
delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa
spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere
un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve,
inoltre, essere riferita all’attività dell’associazione e non alla condotta del
singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Cass. Sez. 5, n.
12251 del 25/01/2012, Monti e altri Rv. 252172).
7.

La ordinanza impugnata esula dai criteri di legittimità richiamati
quando desume la esistenza del contributo causale delle condotte della
ricorrente, in esse assorbite dalla stessa ordinanza genetica quelle
qualificate come favoreggiamento reale, dalla consentita intromissione
nella relativa gestione del LIUZZO – con la pedissequa riedizione delle
censure in ordine alla violazione dei doveri funzionali dell’amministratore
giudiziario ed alla esaltazione della distrazione degli autocarri, in uno al
perseguimento di indebiti vantaggi personali – senza individuare in
alcun modo come, in concreto, tale gestione abbia consentito al LIUZZO
di perseguire il programma criminoso mafioso. Del tutto apodittico è,
pertanto, l’assunto conclusivo secondo il quale la ricorrente avrebbe,
attraverso la consentita prosecuzione della gestione della EUROEDIL,
consentito al LIUZZO la realizzazione dei delitti agevolativi del cartello
criminale ‘ndranghetistico, né a tal uopo risultando pregnante la
evidenziata disponibilità dei locali della ditta da parte del LIUZZO; e, a
maggior ragione, esula dall’obbligo della motivazione in tema di
elemento psicologico in capo alla ricorrente, desunto sostanzialmente
dalla circostanza che la stessa fosse preposta alla amministrazione
giudiziaria di una azienda prima sequestrata e poi confiscata in sede di
prevenzione.

8.

La motivazione della ordinanza in sostanza, nell’attribuire

una

generica qualità «mafiosa>> della EUROEDIL, giustifica la natura

4

sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure,

mafiosa della società ipotizzata dall’accusa – nel capo mm)
individuando, attraverso la gestione della società, la commissione di una
serie indeterminata di delitti agevolativi del contesto mafioso di
riferimento e nell’assorbito capo nn) l’ aiuto ad «assicurare il prodotto
o del profitto dei delitti-presupposto» ex art. 416bis c.p. e 12
quinquies I.n. 356/92 – attraverso un incongruo parallelismo e
conseguente automatismo

con

la sottoposizione della ditta alla

procedura di prevenzione, senza alcuna considerazione della natura e
e”

argomentare la ordinanza non dà contezza del concreto contributo dato
all’associazione, che non coincide semplicemente con l’aver consentito la
intromissione gestionale nella società vincolata eludendo il
provvedimento ablatorio ( condotta oggi punita dall’art. 76 co. 5
d.leg.vo n.159 del 2011 e precedentemente dall’art. 24 I.n. 152 del
1975) dovendosi individuare sia gli introiti, vantaggi e disposizioni illeciti
con ciò realizzati che l’incidenza causale di questi sul contesto
associativo; ancor meno la motivazione dà contezza della
consapevolezza da parte della ricorrente, che certamente non può
esaurirsi nel sapere che la società è sequestrata o confiscata in sede di

prevenzione, trasferendo automaticamente la violazione dei doveri
funzionali sul piano dello specifico profilo doloso, che, invece deve
necessariamente coinvolgere sia gli atti concretamente compiuti e la loro
finalità, sia il contributo associativo che essi apportano. E ciò tenendo
conto non già della generica «caratura mafiosa>> del LIUZZO, quanto
piuttosto della sua peculiare posizione nell’ambito della gestione mafiosa
degli appalti edilizi attraverso la diversa e distinta società EDILSUD
s.n.c. facente capo ai CALABRO’, rispetto alla quale vicenda nulla che
attinga la ricorrente è dato rinvenire nella disamina della sua posizione.
9.

Il secondo motivo, relativo all’aggravante contestata in relazione al
capo nn-bis, è fondato.
Quanto alla aggravante mafiosa contestata va detto quanto

9.1.
segue.
9.2.

La circostanza aggravante in parola può qualificare anche la
condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un’associazione
mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione
che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari
o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del
sodalizio criminale (Cass. Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, P.M. in proc.

5

degli scopi delle operazioni consentite al LIUZZO ovchi per lui. Con tale

D’Andrea Rv. 242686) cosicchè, in tema di favoreggiamento personale,
detta circostanza aggravante non si applica automaticamente ogni
qualvolta venga favorito l’appartenente a un’associazione mafiosa
(situazione che di per sè configura la diversa aggravante prevista dal
secondo comma dell’art. 378 cod. pen.), essendo invece necessario
l’accertamento dell’oggettiva funzionalità della condotta alli agevolazione
dell’attività posta in essere dal sodalizio criminoso (Cass. Sez. 6, n.

circostanza per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare
l’associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere
l’ulteriore interesse protetto dall’ aggravante (Cass. Sez. 6, n. 11008 del
07/02/2001, PG in proc. Trimigno, Rv. 218783).
10.

Ebbene, a riguardo della contestata aggravante, non è rinvenibile considerando anche quanto già detto in ordine all’ipotesi concorsuale
associativa – alcuna motivazione volta a giustificare la coscienza e
volontà di agevolare le cosche attraverso fa condotta di peculato
ascritta.

11.

L’accoglimento dei precedenti motivi assorbe quello relativo alle
esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale carceraria,
che andranno rivalutati all’esito del giudizio di rinvio.

12.

L’ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di
Reggio Calabria per il nuovo esame che si atterrà ai principi di diritto
enunciati.

13.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94
co. 1 ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
94 co. 1 ter disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 18.6.2014.

44753 del 15/10/2003,Mesi, Rv. 227173) richiedendo la ridetta

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