Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33884 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33884 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto, in qualità di persona offes

a

Alfonso Cirullo, nato a Rossano il 6.1.19e2,
avverso il decreto del 29 agosto 2011 eme so dal G.i.p. del Tribunale di
Rossano, nel procedimento a carico di Antonio Grillo;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Alfonso Cirullo, tramite il proprio procuratore speciale, ricorre in qualità
di persona offesa contro il decreto del 29 agosto 2011 con cui il G.i.p. del

Data Udienza: 18/06/2014

Tribunale di Rossano ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di
Antonio Grillo, indagato del reato di cui all’art. 368 c.p.
Il ricorrente lamenta che il giudice abbia disposto l’archiviazione de plano
nonostante la presentazione tempestiva dell’atto di opposizione ex art. 410
c.p.p., con cui aveva richiesto ulteriori e specifiche indagini, tra cui
l’assunzione di documenti e di informazioni da parte di persone informate dei

2. Il ricorso è fondato.
Nonostante la persona offesa abbia tempestivamente presentato
opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il
G.i.p. non ha provveduto a fissare l’udienza ai sensi degli artt. 410 comma 3 e
409 c.p.p., ma ha disposto l’archiviazione del procedimento de plano.
In questo modo, la mancata adozione del rito camerale ha determinato la
violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa, che secondo il
meccanismo procedurale previsto dal codice consente all’offeso di interloquire
con il pubblico ministero e con l’indagato davanti al giudice, contestando il
mancato esercizio dell’azione penale e spiegando la ragione delle indagini
suppletive indicate nell’opposizione. La Corte di cassazione da tempo e con
una giurisprudenza univoca ha stabilito che in tema di archiviazione l’omessa
fissazione da parte del g.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p.,
nonché la mancata motivazione in ordine all’opposizione proposta dalla
persona offesa, costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona
offesa al contraddittorio ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., deducibile in
Cassazione (tra le tante, Sez. VI, 4.12.2002, n. 1801, CED 223292; Sez. IV,
18.4.2003, n. 35183, CED 226311).
In un solo caso è previsto che il G.i.p., anche in presenza di opposizione,
possa pronunciare l’archiviazione de plano: quando ricorrono due condizioni,
delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè quando
l’opposizione sia inammissibile, per l’omessa indicazione dell’oggetto delle
investigazione suppletiva, e qualora la notizia di reato appaia infondata. Si
tratta di due condizioni che devono ricorrere entrambe (Sez. VI, 14 novembre
1995, n. 4147, in Cass. peri., 1997, p. 1387) e in relazione alle quali, come si
è detto, il giudice deve fornire una motivazione coerente (Sez. IV, 1.4.2004,
n. 23624, CED 228928). Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione

2

fatti.

della persona offesa non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il
quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso in violazione
della garanzia del contraddittorio.
Nell’ipotesi in cui il provvedimento venga adottato soltanto in base alla
ritenuta infondatezza della

notitia criminis,

senza alcuna valutazione

sull’ammissibilità dell’opposizione, il provvedimento è ricorribile per

il problema dell’ammissibilità mediante la valutazione delle condizioni richieste
dalla legge, cioè l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei
relativi elementi di prova.

3. Nel caso in esame il decreto di archiviazione del G.i.p. è totalmente
carente di motivazione in ordine ai profili riguardanti l’inammissibilità
dell’opposizione, che è stata del tutto ignorata.
Si è, dunque, verificata la violazione del diritto al contraddittorio, che
impone l’annullamento del decreto impugnato, con conseguente trasmissione
degli atti al G.i.p. del Tribunale di Rossano per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Rossano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18 giugno 2014

Il Consigli re estensore

Il

cassazione, in quanto il giudice avrebbe dovuto risolvere, in via pregiudiziale,

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