Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33880 del 06/07/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33880 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.

B.B.

avverso la sentenza del 15/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità per
entrambi
udito il difensore, avv. PAOLO DAVICO BONINO, del Foro di Torino per
l’imputata B.B., e anche in sostituzione dell’avv.MAURIZIO
BORTOLOTTO, del Foro di Torino, per l’imputato A.A., che si
riporta ai motivi di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 15/2/2017 ha parzialmente
riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino
del 14/7/2016, appellata dagli imputati A.A. e B.B..

Data Udienza: 06/07/2018

La sentenza di primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili, nelle
rispettive vesti, il A.A., di Presidente del Consiglio di amministrazione, poi di
amministratore e socio unico e quindi di liquidatore della V.M.E. s.r.I., dichiarata
fallita il 29/4/2014, e la B.B. quale socia nel 2009, amministratrice di fatto e
destinataria di distrazioni, dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui
agli artt.110, 216, comma 1, n.1 e 2, 219, comma 1 e 2, n.1, 223, comma 1,
legge fall. per l’importo complessivo di C 2.734.004,00 nonché dell’azienda.
Il solo A.A. era stato ritenuto responsabile anche di bancarotta

contabili della società al fine di non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e dei movimenti degli affari.
Tutti e due gli imputati, infine, erano stati ritenuti responsabili del delitto di
cui agli artt.81, cpv.,110 cod.pen., 8 d.lgs. 74 del 2000 per aver emesso, nelle
predette rispettive vesti, fatture per operazioni inesistenti rilasciate a diversi
soggetti, per l’importo complessivo di C 1.826.464,00 oltre i.v.a.
Il Tribunale di Torino aveva perciò condannato il A.A. e la B.B.
rispettivamente alla pena di anni 4 e anni 3 di reclusione, con le pene accessorie
di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita,
Fallimento V.M.E. s.r.I., da liquidarsi in separata sede, con provvisionale
immediatamente esecutiva di C 500.000,00, nonché al pagamento delle spese
processuali.
La Corte di appello ha escluso per B.B. l’aggravante della pluralità
dei fatti e ha ridotto la pena inflittale ad anni 2 e mesi 10 di reclusione,
eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La Corte territoriale ha altresì revocato il sequestro preventivo dei residui
beni strumentali della VM.E.A. soc. coop. e il sequestro conservativo disponendo
la restituzione a favore di B.B. e C.C. di due depositi titoli
presso Poste Italiane.
Per il resto la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.

2. Ha proposto ricorso l’avv. Maurizio Bortolotto, difensore di fiducia
dell’imputato A.A., svolgendo unico motivo per denunciare
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione
alla quantificazione della pena irrogata all’imputato.
La Corte di appello aveva ritenuto che l’entità del danno patrimoniale
dovesse essere stabilita tenendo anche conto delle somme restituite a terzi a
seguito delle false fatturazioni, ritenute condotte ingiustificate e idonee a
integrare fatti distrattivi.

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fraudolenta documentale per aver sottratto o distrutto i libri e le scritture

Il presupposto di tale orientamento è che i terzi creditori possano soddisfarsi
sulle somme entrate nel patrimonio dell’azienda fallita e assoggettate alle
pretese dei creditori; ciò, a sua volta, presuppone che gli importi derivanti dalle
sovrafatturazioni risultino dalle scritture contabili.
La sentenza impugnata non aveva affrontato il problema e doveva peraltro
escludersi che gli importi in questione fossero a disposizione dei creditori, perché
essi erano transitati solo provvisoriamente sui conti della società e ciò che veniva
trattenuto era solo una minima percentuale dell’i.v.a.; tali entrate non potevano

Secondo il ricorrente, era comunque carente anche l’elemento soggettivo
circa la consapevolezza dell’agente della natura distrattiva della propria
condotta, che invece era stata tenuta solo al fine di ottenere un po’ di liquidità in
situazione di dissesto aziendale.
Pare incongrua al ricorrente, inoltre, l’affermazione della Corte di appello,
che aveva controbilanciato la non particolare consistenza del passivo fallimentare
ai fini dell’aggravante del danno di patrimoniale di rilevante entità con l’assenza
di scritture contabili; tale ragionamento, nella sua genericità, permetterebbe di
ravvisare l’aggravante in ogni ipotesi di bancarotta documentale.
Infine il giudizio di bilanciamento in equivalenza fra le attenuanti generiche e
le aggravanti contestate risentiva della immotivata imputazione a mere ragioni di
convenienza difensiva del comportamento collaborativo serbato dal A.A.  nel
corso del procedimento.

3. Ha proposto ricorso anche l’avv.Paolo Davico Bonino, difensore di fiducia
di B.B., svolgendo cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e),
cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della
motivazione, in relazione all’attribuzione della qualifica di amministratore di
fatto.
La Corte territoriale si era basata per ricostruire il ruolo svolto dall’imputata
sulle dichiarazioni dell’ex marito coimputato che lo aveva descritto come
continuativo e aveva parlato di cogestione della società, senza conformarsi al
disposto dell’art.192, comma 3, cod.proc.pen. e vagliare l’apporto dichiarativo
del coimputato con riscontri ulteriori che ne garantissero l’attendibilità.
3.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e),
cod.proc.pen., la ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della
motivazione, in relazione alla mancata concessione dell’attenuante della speciale
tenuità del danno.

3

aver creato alcuna aspettativa in capo ai creditori.

Dalla relazione del Curatore Spadavecchia risultava che il passivo
fallimentare non era particolarmente elevato (circa 200.000 C) sicché non era
comprensibile perché in tale situazione non fosse stata esclusa la circostanza
aggravante del danno di rilevante entità e al contrario non fosse stata
riconosciuta l’attenuante della tenuità.
3.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e),
cod.proc.pen., la ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della
motivazione, in relazione al minor aumento di pena ex art.81 cpv, cod.pen. con

Il Giudice aveva applicato l’aumento di pena, praticato in entità significativa
e non vicina al minimo, con motivazione del tutto generica.
3.4. Con il quarto motivo, proposto

ex art.606, comma 1, lett. b),

cod.proc.pen., la ricorrente lamenta violazione della legge penale per errata
applicazione dell’art.216, comma 5 legge fall. e 37 cod.pen. con riferimento
all’inflizione della pena accessoria della inabilitazione dall’esercizio di impresa
commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di dieci
anni, mentre tale durata è solo quella massima consentita, dovendosi aver
riguardo per la parametrazione della durata alla regola generale dell’art.37
cod.pen.
3.5. Con il quinto motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett. b),

cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale per difetto
assoluto di motivazione in ordine alla condanna al pagamento di provvisionale
immediatamente esecutiva, che, tra l’altro, non aveva tenuto conto del ben
diverso ruolo e della ben diversa responsabilità dei due coimputati e del
pagamento da parte della signora B.B. della somma di C 30.000 a favore del
fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso nell’interesse di A.A..

1. Con unico, articolato, motivo il ricorrente denuncia mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla
quantificazione della pena irrogata all’imputato.
1.1. Il ricorrente osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che l’entità
del danno patrimoniale dovesse essere stabilita tenendo anche conto delle
somme restituite a terzi a seguito delle false fatturazioni, poiché tali condotte
erano ingiustificate e idonee a integrare fatti distrattivi.

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riferimento al reato di cui all’art.8 d.lgs.74/2000.

Il presupposto di tale orientamento, di per sé apparentemente non
contestato dal ricorrente, è però che i terzi creditori possano soddisfarsi sulle
somme entrate nel patrimonio dell’azienda fallita e assoggettate alle pretese dei
creditori, il che a sua volta presuppone che gli importi derivanti dalle
sovrafatturazioni risultino dalle scritture contabili.
La sentenza impugnata non aveva affrontato il problema e doveva peraltro
escludersi che gli importi in questione fossero a disposizione dei creditori, perché
transitavano solo provvisoriamente sui conti della società e ciò che veniva

aver creato alcuna aspettativa in capo ai creditori.
1.2. La censura non è condivisibile.
Il ricorrente non discute il principio affermato da questa Sezione, a cui il
Collegio comunque intende prestar continuità, secondo il quale integra il delitto
di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta consistita nella
sovrafatturazione con restituzione all’utilizzatore di parte del prezzo pagato;
infatti anche il temporaneo ingresso nel patrimonio della fallita di beni che in
forza di un patto illecito vengano restituiti al dante causa determina un
incremento del patrimonio che espande le garanzie dei creditori, con la
conseguenza che la restituzione costituisce atto ingiustificato idoneo ad integrare
la condotta di distrazione. Non può, invece, sussistere distrazione laddove alla
fatturazione per operazioni inesistenti non segua l’effettivo pagamento da parte
dell’utilizzatore delle fatture con la successiva restituzione delle somme ricevute.
(Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740).
La conclusione è del resto conforme al principio «in pari causa turpitudinis,
melior est condicio possidentis», di cui all’art.2035 cod.civ., che, derogando alla

ordinaria ripetibilità dell’indebito oggettivo, esclude la restituzione delle
prestazioni scaturenti da un accordo che si connoti come illecito anche sul
versante dell’autore della prestazione.
Tale orientamento rientra nel consolidato indirizzo di questa Corte secondo
cui è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il
denaro oggetto della condotta è pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con
sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene
fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello
spossessamento previsto dall’art. 42 della I. fall., e, in relazione a tale res,
l’originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a
norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare (Sez. 5, n. 24051 del
15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260141; fattispecie relativa a somme
pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni

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trattenuto era solo una minima percentuale dell’i.v.a.; tali entrate non potevano

inesistenti; Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013 – dep. 2014, Mancinelli, Rv.
259041).
Il ricorrente sostiene che gli importi derivanti dalle sovrafatturazioni
debbono risultare dalle scritture contabili, con affermazione apodittica e non
condivisibile, poiché la distrazione è determinata dal solo fatto che le somme
versate dai terzi siano state effettivamente incassate dalla società fallita e poi
indebitamente restituite in forza del patto illecito; d’altro canto, il ricorrente
neppure allega e tantomeno dimostra il presupposto della sua deduzione,

fossero state registrate dalla società fallita.
Irrilevante appare il carattere provvisorio del transito: le somme erano state
effettivamente pagate dai terzi e poi ad essi erano state restituite, dedotta la
quota costituente il compenso per l’operazione illecita; è lo stesso ricorrente a
dedurre tali circostanze, che integrano perfettamente la fattispecie considerata
dalla giurisprudenza richiamata, che assegna valore discriminante all’effettività
del versamento da parte del terzo destinatario delle fatture per operazioni
inesistenti e non certo al tempo in cui la somma versata in relazione alle fatture
per operazioni inesistenti è rimasta sui conti della società emittente.
1.3. Secondo il ricorrente, era comunque carente anche l’elemento
soggettivo circa la consapevolezza dell’agente della natura distrattiva della
propria condotta, che invece era stata tenuta solo al fine di ottenere un po’ di
liquidità in situazione di dissesto aziendale.
1.4. In disparte l’evidente illiceità, penale e tributaria, dello strumento
utilizzato per recuperare liquidità in situazione di confessato conclamato dissesto,
l’elemento soggettivo è determinato dalla consapevolezza del carattere illecito
dell’operazione di fatturazione per operazioni inesistenti e del patto criminoso
con il beneficiario delle fatture, che colora come indebite le restituzioni, che
sottraggono dalle casse delle società risorse destinate alla garanzia dei creditori.
1.5. Secondo il ricorrente era incongrua inoltre l’affermazione che aveva
controbilanciato la non particolare consistenza del passivo fallimentare ai fini
dell’aggravante del danno di patrimoniale di rilevante entità con l’assenza di
scritture contabili, che nella sua genericità permetterebbe di ravvisare
l’aggravante in ogni ipotesi di bancarotta documentale.
Il motivo è fondato.
La circostanza aggravante del «danno patrimoniale di rilevante gravità» di
cui all’art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di
bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione
concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che,

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comunque infondata ut supra, ossia che le fatture per operazioni inesistenti non

complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203
del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274).
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo che non richiede
nell’azione del fallito la dimostrazione di un danno reale ai creditori ed è
integrato anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi dei
creditori, senza necessità di un effettivo pregiudizio; se questo sussiste e si
atteggia in termini di rilevante gravità viene ad integrarsi l’aggravante in esame
(Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307).

219 legge fall. la valutazione del danno va effettuata con riferimento alla
diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di
bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del
fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso
al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore
decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione – non percentuale ma globale
– che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe
stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n.
12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del
27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565).
Secondo l’orientamento illustrato, l’entità del danno provocato dai fatti
configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei
beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al
pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed
indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, n.
49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del
03/06/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 -, Pastorello,
Rv. 255063).
L’indipendenza del danno dalla relazione con l’importo globale del passivo,
merita però una importante puntualizzazione: la circostanza aggravante può
essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta
che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione
non rilevante del passivo globalmente considerato.
E tuttavia la circostanza aggravante non è configurabile in presenza di un
fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni
sottratti all’esecuzione concorsuale, se il pregiudizio in capo ai creditori,
complessivamente considerato non è, esso pure, di rilevante gravità: altrimenti
la particolare offensività stigmatizzata dall’aggravante ne deformerebbe la
natura imperniata sul danno alla dimensione del mero pericolo.

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In questa prospettiva, è stato chiarito che ai fini dell’applicazione dell’art.

Nella specie, secondo il Curatore, il passivo fallimentare era contenuto in
una somma reputata limitata (circa 200.000 C). Ciò assorbe tutte le precedenti
considerazioni circa l’entità delle distrazioni, visto che ciò che assume rilievo ai
fini dell’aggravante non è quanto è stato distratto dall’agente ma il pregiudizio
che ne sia derivato ai creditori.
L’assenza delle scritture contabili,

fatto grave e

puntualmente

separatamente sanzionato, non può essere utilizzato, come ha fatto la Corte di
appello contra reum, per ritenere ed anzi semplicemente ventilare che vi fossero

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata per difetto di
motivazione sul punto, poiché il giudizio sulla configurabilità dell’aggravante
dovrà essere riformulato avuto riguardo alla portata del danno concretamente
arrecato, alla stregua dei principi di diritto sopra illustrati.
1.7. Infine, secondo il ricorrente, il giudizio di bilanciamento in equivalenza
fra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate risentiva della immotivata
imputazione a mere ragioni di convenienza difensiva del comportamento
collaborativo serbato dal A.A. nel corso del procedimento.
La censura è infondata: la Corte territoriale ha puntualmente motivato,
senza vizi logici manifesti, circa le ragioni dell’atteggiamento collaborativo del
A.A. con riferimento alle fatturazioni per operazioni inesistenti, palesemente
orientate a contenere la portata quantitativa dei fatti distrattivi, nell’esercizio dei
poteri discrezionali di valutazione propri del giudizio di bilanciamento ex art.69
cod.pen.

Ricorso nell’interesse di B.B..

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale e
vizio della motivazione, in relazione all’attribuzione della qualifica di
amministratore di fatto.
2.1. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale si era basata per ricostruire il
ruolo svolto dall’imputata sulle dichiarazioni dell’ex marito coimputato che lo
aveva descritto come continuativo e aveva parlato di cogestione della società,
senza conformarsi al disposto dell’art.192, comma 3, cod.proc.pen. e vagliare
l’apporto dichiarativo del coimputato con riscontri ulteriori che ne garantissero
l’attendibilità.
2.2. La censura non affronta e non confuta le motivazioni della sentenza
impugnata, che non si è basata affatto sulle sole dichiarazioni accusatorie del
marito A.A., peraltro scrutinate attentamente nella loro

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creditori ulteriori, del tutto imprecisati, rimasti insoddisfatti.

complessiva attendibilità alla luce dell’intento da costui perseguito di non
pregiudicare la moglie (cfr pag.8 penultimo capoverso), ma su vari altri elementi
complessivamente considerati: la precedente cogestione di Proelto, con
precedente specifico a carico di entrambi gli imputati; il flusso di bonifici a favore
di entrambi gli imputati, condotta proseguita anche dalla new company VMEA
soc.coop.; i prelievi della B.B. durante tutta la vita societaria, anche dopo
l’insorgere della crisi coniugale; le dichiarazioni della stessa B.B., consapevole
dell’attività illecita e del suo ruolo nella gestione dei flussi di denaro illecito,

operazioni inesistenti, mentre il marito viveva in Liguria; la accertata gestione
diretta da parte della B.B. del denaro «di ritorno» (sentenza impugnata,
pag.8-9).
Tutto ciò, e non certamente solo le dichiarazioni accusatorie, pur riluttanti e
moderate, del A.A., hanno condotto la Corte territoriale a ravvisare in capo
alla B.B., delegata ad operare sui conti della società e dotata del potere di
destinare gli importi fraudolentemente sottratti, il compimento di atti
univocamente gestori, continui e rilevanti (sentenza impugnata, pag.9).

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale
e vizio della motivazione, in relazione alla mancata concessione dell’attenuante
della speciale tenuità del danno.
Dalla relazione del Curatore Spadavecchia risultava che il passivo
fallimentare non era particolarmente elevato (circa 200.000 C) sicché non era
comprensibile perché in tale situazione non fosse stata esclusa la circostanza
aggravante del danno di rilevante entità e al contrario non fosse stata
riconosciuta l’attenuante della tenuità del danno.
Se per l’aggravante del danno di rilevante entità valgono a fortiori le stesse
considerazioni già esposte per la censura articolata dal A.A., sicuramente
non sussistono i presupposti per ritenere la speciale tenuità del danno ai sensi
del comma 3, dell’art.219, giacché l’indubbia apprezzabile consistenza del
passivo fallimentare esclude in radice la sua configurabilità.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale e
vizio della motivazione, in relazione al minor aumento di pena ex art.81 cpv
cod.pen. con riferimento al reato di cui all’art.8 d.lgs.74/2000.
Il Giudice aveva applicato l’aumento di pena, praticato in entità significativa
e non vicina al minimo, con motivazione del tutto generica.
La Corte di appello ha aumentato la pena inflitta per il reato di bancarotta
(anni tre e mesi quattro di reclusione) di undici mesi per il delitto di false

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necessariamente svolto a Torino,ove si trovavano i beneficiari delle fatture per

fatturazioni, posto in continuazione, portando la pena complessiva ad anni
quattro e mesi tre, ridotta quindi per il rito ad anni due e mesi dieci di
reclusione.
L’entità dell’aumento per un reato che comporta pena edittale da un anno e
sei mesi a sei anni, è stata ampiamente motivata (evidenziando numero, entità
degli episodi e pluralità dei soggetti coinvolti) dalla Corte territoriale a pagina 12,
primo capoverso: in ogni caso, l’aumento è inferiore alla pena edittale per un
singolo reato di fatturazione di operazioni inesistenti e accede, in aumento per

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale
per errata applicazione dell’art.216, comma 5 legge fall. e 37 cod.pen. con
riferimento all’inflizione della pena accessoria della inabilitazione dall’esercizio di
impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di
dieci anni, mentre tale durata è solo quella massima consentita, dovendosi aver
riguardo per la parametrazione della durata alla regola generale dell’art.37
cod.pen.
5.1. La ricorrente contesta la durata delle pene accessorie applicatele con la
sentenza impugnata, propugnando un’ interpretazione della norma di legge,
secondo cui quella di dieci anni sarebbe solamente la durata massima delle
sanzione accessorie, che dovrebbero essere parametrate ai sensi dell’art.37
cod.pen. sull’entità della pena principale applicata nel caso concreto.
5.2. La tesi prospettata dal ricorrente riprende un risalente indirizzo
ermeneutico di questa Corte, secondo il quale la durata della pena accessoria
dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale ed all’incapacità ad
esercitare uffici direttivi di cui all’art. 216, ultimo comma, I. fall., deve essere
determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta (Sez. 5, n.
9672 del 22/01/2010, Tonizzo, Rv. 246891), che è stato però ampiamente
superato da un diverso e consolidato orientamento.
5.3. E’ stato così ripetutamente affermato che la pena accessoria
dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di
bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni,
diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice,
che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto,
essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all’art.
37 cod. pen. (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267; Sez. 5, n.
41035 del 10/06/2014, Tesi, Rv. 260495; Sez. 5, n. 628 del 18/10/2013 – dep.
2014, Di Cesare, Rv. 257947; Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013, Bonalumi, Rv.

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continuazione, a un reato che prevede pena edittale massima di dieci anni.

258665; Sez. 5, n. 30341 del 30/05/2012, Pinelli e altri, Rv. 253318; Sez. 5, n.
39337 del 20/09/2007, Bucci, Rv. 238211).
La tesi argomentata dal ricorrente sulla base del diritto positivo è quindi
manifestamente contrastante con le indicazioni consolidate della giurisprudenza
di legittimità che escludono che il testo normativo dell’ultimo comma dell’art.216
legge fall. consenta modulazioni temporali delle pene accessorie ivi contemplate
(«…la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di anni dieci l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e

impresa»); e tale conclusione, fondate sulla littera legis, sono rese evidenti dalla
lettura comparata dell’ultimo comma del successivo art.217, che per il reato
minore di bancarotta semplice prevede invece una durata modulabile delle
predette pene accessorie «fino a due anni».
5.4. La Corte si interroga d’ufficio sulla costituzionalità della norma, così
come sopra interpretata nel senso della durata fissa e predeterminata delle
sanzioni accessorie previste per il delitto di bancarotta fraudolenta, con
riferimento agli art. 3 e 27 Cost. per l’eventuale contrasto con la funzione
rieducativa della pena e l’esigenza di reinserimento sociale del condannato.
Se pur il ricorrente non propone la questione, anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale in argomento, ed anzi si limita a sollecitare una
lettura interpretativa del testo normativo, il Collegio deve valutare attentamente
il profilo di frizione costituzionale segnalato, tenuto conto della recente ordinanza
della 1° Sezione penale di questa Corte n.52613 del 6/7/2017, dep.7/11/2017,
che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli
artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt.
8 CEDU e 1, Protocollo n. 1 CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n° 267
(recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione
coatta amministrativa»), nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno
dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di
dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa.
5.5. Il dubbio di legittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art.216
I.fall. è già stato sottoposto alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata al
riguardo con la sentenza n.134 del 31/5/2012.
La questione incidentale di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte
d’appello di Trieste e dalla stessa Corte di Cassazione in riferimento agli articoli
3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 della Costituzione dell’articolo 216, ultimo

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l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nella parte in cui prevede
che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi
precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie
dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.
La Corte Costituzionale ha preliminarmente ribadito l’opportunità che il
legislatore ponesse mano ad una riforma del sistema delle pene accessorie, che
lo rendesse pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in

legittimità costituzionale fossero inammissibili in considerazione del petitum
formulato dai rimettenti, che proponevano l’aggiunta delle parole «fino a»
all’ultimo comma dell’art. 216 del r.d. n. 267 del 1942 al fine di rendere possibile
l’applicazione dell’art. 37 cod. pen.
La Consulta ha obiettato che la soluzione prospettata era solo una tra quelle
astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe
anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura
fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene
accessorie in rapporto all’entità della pena detentiva, sicché l’addizione
normativa richiesta non costituiva una soluzione costituzionalmente obbligata ed
eccedeva i poteri di intervento della Corte Costituzionale, implicando scelte
affidate alla discrezionalità del legislatore.
La Consulta ha pertanto dichiarato inammissibile la questione perché
relativa a materia riservata alla discrezionalità del legislatore e risolventesi in
una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato.
5.7. Secondo la Corte la pronuncia del 2012 della Corte Costituzionale non
può essere ritenuta una «sentenza-monito», come invece ha inteso configurarla
la citata ordinanza della 1° Sezione penale, rilevando la successiva mancanza di
un intervento legislativo adeguatore.
Il Collegio condivide inoltre le riflessioni esposte da questa Sezione con la
precedente sentenza n.56323 del 26/10/2017, emessa prima di conoscere la
motivazione della ricordata ordinanza del 6 luglio 2017 della Sezione 1°,
all’epoca nota nel suo solo dispositivo.
Già in precedenza questa Corte con la sentenza n.34366 del 30/4/2015 ha
affrontato la questione in cui il ricorrente chiedeva riproporre la questione di
illegittimità costituzionale, invocando il meccanismo delle «sentenze monito»,
cioè di quelle decisioni che individuano profili di incostituzionalità di norme
legislative, la cui eliminazione viene però rimessa al legislatore per una serie di
ragioni (norme penali di favore, questioni rispetto alle quali non esiste un’unica
soluzione costituzionalmente imposta; norme la cui eliminazione determinerebbe

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particolare con l’art. 27, terzo comma, e ha ritenuto che le questioni di

la trasformazione di un intero sistema normativo settoriale ovvero produrrebbe
un vuoto in materia di diritti fondamentali); di modo che, ove il legislatore non
accolga l’invito, la Consulta interviene con decisioni di accoglimento.
A tal proposito si è osservato che il fenomeno delle sentenze-monito è in
realtà di più ampia portata, perché la Consulta talvolta si limita ad esprimere un
mero auspicio di revisione legislativa o di costituzionalità provvisoria, e si spinge
solo in casi molto particolari ad adottare tecniche di incostituzionalità accertata
ma non dichiarata, che sollecitano il Parlamento ad un intervento di riforma

eventuale) annullamento futuro della disciplina impugnata.
Secondo la sentenza citata, non poteva essere utilmente invocata come
pietra di paragone la vicenda dell’art. 159 cod.pen., comma 1, dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 45/2015, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso,
non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è
irreversibile. Nella precedente sentenza n. 23 del 2013 la Consulta aveva
riconosciuto l’esistenza di «una reale anomalia insita nelle norme correlate
concernenti la sospensione della prescrizione estintiva … e la sospensione del
processo per incapacità dell’imputato», e la questione era stata dichiarata
inammissibile, in considerazione delle molteplici opzioni per porre rimedio
all’anomalia, la cui scelta spettava al legislatore; contestualmente, però, la Corte
Costituzionale aveva rivolto espressamente il monito al legislatore, affermando
che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine
al grave problema individuato nella presente pronuncia».
La sentenza n. 134 del 2012 invece non contiene alcun ammonimento al
legislatore e si limita ad una considerazione di carattere generale, ribadendo
quanto già affermato in altre occasioni sul tema delle pene accessorie (ad
esempio nell’ordinanza n. 293 del 2008) e cioè «l’opportunità che il legislatore
ponga mano ad una riforma del sistema» al fine di renderlo «pienamente
compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27,
comma 3». Manca però un invito, esplicito e inequivocabile, rivolto al legislatore
ordinario ad esercitare una scelta tra le diverse opzioni ipotizzate, anche
espresso attraverso la nitida affermazione dell’intollerabilità di una ulteriore
protrazione dell’inerzia legislativa.
Non possono quindi essere assimilate le indicazioni di opportunità di un
intervento legislativo, percepito inoltre come strumento di una «piena»
compatibilità con l’art.27 della Carta e l’affermazione inequivocabile della

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legislativa che risulti anteriore rispetto al probabile o sicuro (ma anche solo

ineludibile necessità dell’intervento del Legislatore onde evitare una ferita
costituzionale intollerabile.
5.8. E’ opportuno inoltre tener presente che la giurisprudenza di legittimità
in numerosi arresti, ai quali questo Collegio intende conformarsi, ha escluso che
la Corte Costituzionale con la sentenza 134 del 2012, oltre a confermare
implicitamente la correttezza dell’interpretazione del diritto positivo nel senso
della fissità predeterminata delle pene accessorie previste per il reato di
bancarotta fraudolenta, abbia inteso ravvisare la non conformità costituzionale

263267; Sez.5. n.51095 del 179/2014, Savinelli; Sez. 5, n. 41035 del
10/06/2014, Tesi, Rv. 260495; Sez. 5, n. 628 del 18/10/2013 – dep. 2014, Di
Cesare, Rv. 257947; Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013, Bonalumi, Rv. 258665;
Sez. 5, n. 11257 del 31/01/2013, Raccanello Fiori e altro, Rv. 254641).
La Consulta nella sentenza n. 134/2012 ha indicato in modo molto chiaro le
ragioni dell’inammissibilità di una pronuncia additiva, con riferimento all’opzione
proposta dai remittenti (applicabilità dell’art.37 cod.pen.), ma in realtà
riferendosi all’intero ventaglio delle possibili opzioni disponibili discrezionalmente
per le scelte legislative.
Inoltre il trattamento sanzionatorio di una condotta costituente reato deve
essere considerato in modo complessivo, e non già in modo parcellizzato e
frazionato con riferimento alle singole sanzioni che compongono la risposta
punitiva statuale, sicché solo a fronte di una totale rigidità delle sanzioni (nel
caso insussistente, poiché la sanzione principale è ampiamente modulabile in un
esteso ventaglio edittale) si potrebbe profilare il problema della compatibilità con
i principi costituzionali.
Nella sentenza n.50 del 14/4/1980 la Corte Costituzionale riconobbe che lo
strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena e più congruo
rispetto al principio d’uguaglianza fosse «la mobilità della pena, cioè la
predeterminazione della medesima da parte del legislatore fra un massimo ed un
minimo». Infatti, in via di principio, l’individualizzazione della pena, in modo da
tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si
pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di
ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla
materia penale. Lo stesso principio di «legalità delle pene», sancito dall’art. 25,
secondo comma, Cost., dà forma ad un sistema che trae contenuti ed
orientamenti da altri principi sostanziali – come quelli indicati dall’art. 27, primo e
terzo comma, Cost. – ed in cui «l’attuazione di una riparatrice giustizia
distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità» (sentenza n. 104 del
1968). Di qui il ruolo centrale, che nei sistemi penali moderni è proprio della

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della disciplina in questione (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv.

discrezionalità giudiziale, nell’ambito e secondo i criteri segnati dalla legge (artt.
132 e 133 cod.pen.).
L’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di
uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a
rendere quanto più possibile «personale» la responsabilità penale, nella
prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento
per una determinazione della pena quanto più possibile «finalizzata», nella
prospettiva dell’art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d’uguaglianza trova in tal

fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena
nello stesso sistema costituzionale. L’uguaglianza di fronte alla pena significa
proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità ed alle esigenze di
risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione di giustizia, di tutela delle
posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale.
In questi termini, sussiste di regola l’esigenza di una articolazione legale del
sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato,
proporzionale, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza,
appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo
strumento normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non
appaiono pertanto in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale; ed
il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a
condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della
sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto
all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.
Nella successiva sentenza del 4/4/2008 n.91 la Corte Costituzionale ha
precisato, quanto, all’asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., che la
tendenziale contrarietà delle pene fisse al «volto costituzionale» dell’illecito
penale (si veda, in particolare, la sentenza n. 50 del 1980), deve intendersi
riferita alle pene fisse nel loro complesso e «non ai trattamenti sanzionatori che
coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da
lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini
dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete»; di
conseguenza i parametri costituzionali che esigono l’individualizzazione del
trattamento sanzionatorio non possono considerarsi lesi nell’ipotesi di
comminatoria, per un determinato illecito, di una pena pecuniaria fissa,
congiunta ad una pena detentiva dotata di una forbice edittale; infatti, in una
simile evenienza, il giudice conserva, agendo anche solo sulla pena detentiva, la
possibilità di adeguare la risposta punitiva alle specificità del singolo caso.

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modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei

Analogamente con la ordinanza n.415 del 2/2/2002 la Corte Costituzionale
ha osservato che i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide
già evidenziati con la sentenza n. 50 del 1980, non venivano comunque in
rilievo, in una situazione in cui sussisteva la graduabilità della pena detentiva
comminata congiuntamente a quella pecuniaria, che offriva al giudice un
consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle
particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e
soggettivi diversi dalla semplice «dimensione quantitativa» dell’illecito e che

considerarsi fissa.
5.9. Tanto premesso la Corte ritiene che la questione di legittimità
costituzionale sia manifestamente infondata ex art.23, comma 2, legge cost.
11/3/1953 n.87, sia perché già risolta negativamente dalla Consulta con la
sentenza n.134 del 2012, non qualificabile come «sentenza monito», sia perché
la rigidità del sistema sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta
fraudolenta è solo parziale e limitata alle sole pene accessorie, mentre al giudice
è attribuito un ampio ventaglio per la graduazione della risposta sanzionatoria
con la pena principale.

6. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione della legge penale
per difetto assoluto di motivazione in ordine alla condanna al pagamento di
provvisionale immediatamente esecutiva, che, tra l’altro, non aveva tenuto conto
del ben diverso ruolo e della ben diversa responsabilità dei due coimputati e del
pagamento da parte della signora B.B. della somma di € 30.000 a favore del
fallimento.
Il motivo è manifestamente inammissibile poiché attiene alla liquidazione
della provvisionale.
Per giurisprudenza del tutto consolidata non è impugnabile con ricorso per
cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e
quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura
discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata, per sua
natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolto
dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 3, n. 18663 del
27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e
altro, Rv. 261054; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536).

7. In accoglimento di entrambi i ricorsi la sentenza impugnata deve essere
annullata per vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza a
carico di entrambi gli imputati della circostanza aggravante di cui all’art.219,

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escludeva che la pena edittale del reato in questione potesse, nel suo complesso,

comma 1, legge fallimentare, del danno patrimoniale di rilevante gravità, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame sul
punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante
del danno di rilevante gravità, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della

Così deciso il 6 luglio 2018

Corte di appello di Torino; rigetta nel resto i ricorsi.

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