Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33873 del 15/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33873 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Antonioli Arianna nei confronti di Bonomo Giovanni,
nato il 30.9.1956; Allocca Sebastiano, nato il 7.9.1966; Amendola Luigi, nato
il 20.9.1952, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Avellino del
22.1.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi,
sull’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Avellino ha accolto la
richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 5282/2009
RGNR.
Ricorre la persona offesa lamentando che il GIP abbia commesso violazione di
legge nel sindacare nel merito la valenza delle prove in atti e di quelle
prospettate dal ricorrente piuttosto che limitarsi a ponderarne la rilevanza.
Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di
questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo
per violazione delle norme sul contraddittorio; e che ciò determina, tra l’altro,
Data Udienza: 15/07/2014
il dovere del GIP di argomentare sulla irrilevanza dei nuovi temi di indagine
prospettati dalla parte offesa. (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed
altri, 23358).
Nel caso di specie, il decreto è stato motivato non con riguardo alla pertinenza
e alla specificità dei temi di indagine richiesti, bensì relativamente alla
prognosi circa l’esito dell’esperimento degli stessi (valutando come
sicuramente negativo l’esito di una perquisizione richiesta dalla persona offesa
sarebbero avvalse della facoltà di non rispondere).
L’impugnazione deve pertanto essere accolta; per conseguenza, il decreto
deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
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Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Avellino.
Così deliberato il 15.7.2014
Presidente
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
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e stimando probabile che le persone indicate come informate dei fatti si