Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33869 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33869 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 15/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Pena Morales Paolo Antonelli, nato il 22 dicembre
1983, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell’il aprile
2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, sulla
inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, decidendo
sull’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del tribunale della
medesima città del 21 settembre 2012, ha confermato la sentenza impugnata.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si contestano violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla penale responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.

al

In data 26 marzo 2014 il ricorrente ha ritualmente rinunciatomicorso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

1

emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 15.7.2014

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