Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33867 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33867 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 15/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di Marco Biagio nato il 27 ottobre 1961, avverso la
sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 25 febbraio 2014. Sentita
la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, sul rigetto del
ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo
sull’appello proposto da Di Marco Biagio avverso la sentenza del Tribunale di
Nicosia in data 23 luglio 2013, di condanna dello stesso per i reati ascritti,
dopo aver apportato una correzione al calcolo della pena, ha per il resto
confermato la sentenza impugnata.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si contesta la conferma
della condanna per il delitto di riciclaggio avente ad oggetto un trattore, in
precedenza denunciato come smarrito dal proprietario, rinvenuto nel possesso
dell’imputato con apposta una targa, dichiarata smarrita da altro soggetto e
riferita a un diverso mezzo. Si critica infatti che sarebbe mancata la prova in

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atti di condotte di riciclaggio poste in essere dall’imputato, il quale non
avrebbe realizzato alcuna manipolazione del mezzo, non risultando che fosse
stato proprio l’imputato ad apporre la targa in oggetto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla semplice lettura dell’atto di appello emerge, alle pagine 1-2 che
l’imputato, già in possesso del mezzo di provenienza illecita, appose la targa
sul mezzo, dopo averla trovata nel suo podere ritenendola smarrita da

l’imputato ad apporre la targa; cosicché del tutto coerentemente la corte di
appello ha concluso per la sussistenza del dolo di riciclaggio, sottolineando
come la manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa,
integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l’accertamento della
provenienza del bene (cfr., tra le tante, Cass. pen. 3 aprile 2003 n. 30.842).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 15.7.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente

qualcuno. Dunque, da queste stesse dichiarazioni emerge come sia stato

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