Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33866 del 15/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33866 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Rendine Alessio, nato il 24 febbraio 1986; Micci
Ignazio, nato il 29 dicembre 1964, avverso la sentenza della corte di appello
di Torino del 13 gennaio 2014. Sentita la relazione della causa fatta dal
consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto procuratore
generale Gianluigi Pratola, sulla inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, decidendo gli appelli
proposti dal Pubblico Ministero e dagli imputati Rendine Alessio e Micci Ignazio
avverso la sentenza del gip del tribunale della medesima città in data 16 luglio
2013 di condanna degli stessi per i delitti loro ascritti, ha confermato la
sentenza impugnata.
Nel ricorso presentato nell’interesse di Rendine Alessio si contesta violazione
di legge giacché all’udienza del 13 gennaio 2014 il difensore dell’imputato
aveva comunicato di aderire all’astensione degli avvocati indetta il precedente
20 dicembre 2013 – tuttavia la corte di appello rigettava tale richiesta; inoltre
per omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza ‘

/

Data Udienza: 15/07/2014

dell’avvenuto risarcimento del danno di cui all’art. 62 numero 6 cod. pen.,
oggetto di specifico motivo di appello.
Nel ricorso presentato nell’interesse di Micci Ignazio si contestano violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento del
trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Considerato in diritto

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Dalla stessa narrativa del ricorso nell’interesse di Rendine emerge l’assoluta
intempestività della dichiarazione di astensione dell’avvocato, espressa nel
corso della udienza medesima; cosicché del tutto legittimamente la corte di
appello ha respinto l’istanza: giacché questa corte ha avuto modo di stabilire
che nel giudizio camerale d’appello delle sentenze pronunciate con rito
abbreviato, soltanto in caso di legittimo esercizio della libertà di astensione da
parte del difensore, esercitata nei casi previsti e secondo le forme stabilite dal
codice di autoregolamentazione, la reiezione della mozione difensiva di rinvio
comporta la nullità generale a regime intermedio del procedimento (Cass. sez.
I. 12.3.2014, n. 14775); cosa non verificatasi nel caso di specie attesa la già
rilevata intempestività della astensione, dichiarata inottemperando all’obbligo
d’un congruo preavviso.
Inoltre, dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata
emerge che il risarcimento del danno alle persone offese è stato parziale e
non integrale, mentre secondo la giurisprudenza di questa corte ai fini della
concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve
essere integrale, sicché non possono giovare all’imputato, in caso di
riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona
offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla
(Cass. sez. 5, 17.1.2013, n. 13282). Deve al riguardo rilevarsi che,
nonostante la precisa affermazione contenuta in sentenza sulla misura non
integrale del risarcimento del danno, nulla di diverso si afferma nel ricorso.
Sul trattamento sanzionatorio – comunque ritenuto eccessivo nel ricorso
presentato nell’interesse del Micci – deve rilevarsi che il giudice d’appello, con
motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli
argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di
merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel
caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24
novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare che anche grazie al

2

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pur in presenza di un
grave passato criminale del reo e pur in considerazione della gravità
dell’azione), la pena inflitta deve considerarsi, rispetto alla gravità del fatto
commesso, del tutto proporzionata ed anzi già generosamente contenuta dal
giudice di primo grado.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato il 15.7.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

L’

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA