Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33863 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33863 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tomasello Salvatore, n. Seregno il 22 aprile 1978
ricorre avverso la sentenza, in data 22.10.2013, della Corte di Appello di Reggio Calabria che,
a conferma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di anni tre di
reclusione ed euro 6000,00 di multa per i delitti di ricettazione e altro.
Sentito il relatore cons. Giovanni Diotallevi,
Udite le conclusioni del P.G. cons. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Tomasello Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data 22.10.2013, della Corte di Appello di
Reggio Calabria che, a conferma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla
pena di anni tre di reclusione ed euro 6000,00 di multa per i delitti di ricettazione e altro.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione degli artt. 624, 648, 192 cod. pen. in combinato disposto con gli artt. 125 e 546
lett. e) cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente qualificato il fatto come ricettazione,
escludendo la fattispecie di furto, in base ad una non corretta valutazione dei dati probatori
raccolti nel corso del processo.
Il silenzio del ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia non sarebbe altro che una
legittima scelta difensiva, non interpretabile in termini negativi.

Data Udienza: 03/06/2014

Al contrario la confessione resa nel giudizio d’appello dal ricorrente, che ha dichiarato di aver
rubato la vettura, avrebbe dovuto indurre i giudici a qualificare diversamente il fatto, posto che
dal quadro probatorio non sarebbero emersi dati che contrastino con quanto dichiarato né
elementi da cui desumere che il possesso dell’autovettura rubata abbia tratto origine da cause
diverse dalla diretta sottrazione da parte del Tomasello medesimo.

b) Violazione art. 75 d.lgs. 159/2011 e carenza di motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed
e) cod. proc. pen.

violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, nonché
quella di essere sprovvisto della carta di permanenza di cui all’art. 8 d.lgs 159/2011 e quella
della prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 19.00.
Invero, in merito all’ultimo dato, il ricorrente non sarebbe potuto rincasare nell’orario prescritto
dal momento che, accompagnato dalle forze dell’ordine presso gli uffici a seguito dell’accertata
sua presenza a bordo di una vettura rubata, si sarebbe ritrovato senza mezzo di trasporto per
poter rincasare. Pertanto, la mancata presenza del Tomasello nell’abitazione alle ore 19.00
doveva essere attribuita a ragioni di forza maggiore, non imputabili al ricorrente; parimenti, il
fatto che questi si fosse fermato in un bar ben avrebbe potuto essere interpretato come gesto
finalizzato al rinvenimento di un passaggio, diversamente da quanto valutato dalla Corte.

b) Violazione art. 62 bis cod. proc. pen. ed erronea e carente motivazione sul punto, ex art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La Corte non avrebbe correttamente argomentato in tema di concessione delle attenuanti
generiche: infatti, non sarebbe stata considerata la confessione resa in appello dal ricorrente,
confessione che, se valutata correttamente, avrebbe determinato una rivalutazione della
posizione processuale del Tomasello in chiave più favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
2. Osserva la Corte che, in ordine ai motivi di cui alle lettere a) e b) in apparenza si

I giudici di secondo grado avrebbero fornito una motivazione carente per ciò che concerne la

deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa
e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si
prospettano, cioè, in gran parte questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di
logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

(Cass. sez. 4,

2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il
vaglio operato nei confronti delle affermazioni della sentenza di primo grado, analiticamente e 4
..

criticamente rivisitate in appello e corroborate anche dalla tardiva confessione del ricorrente,
peraltro in contrasto con elementi oggettivi ben evidenziati nella sentenza impugnata (si veda

il riferimento tra la data di consumazione del furto e il possesso dell’auto accertato in capo al
Tomasello, v. pag. 3 della sent. d’appello). Peraltro la Corte richiama puntualmente i riscontri
derivanti dal contenuto delle riprese effettuate mediante il sistema di videosorveglianza,
analiticamente esposti nel provvedimento impugnato (v. sentenza d’appello pagg. 3). Peraltro
la genericità di parte dei motivi emerge nell’assenza di qualsiasi contestazione concreta e
fondata, al di là della formulazione di generiche ipotesi alternative, in ordine all’elemento di
prova concernente le violazioni contestate in base all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151
(v. pag. 4 della sentenza).

all’art. 62 bis cod. pen. la motivazione è esaustiva, sia con riferimento alla personalità
prevenuto ed ai suoi numerosi precedenti; il ricorso, per questo punto, è inammissibile stante
l’assoluta genericità dello stesso. Sotto questo profilo il ricorso è infatti privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni
svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene la Corte che i criteri di dosimetria della
pena utilizzati sono stati ampiamente richiamati, in relazione alla gravità dei fatti, alla condotta
processuale, al disvalore della condotta.
3. Va pertanto rigettata l’impugnazione;

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali;
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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giugno 2014
Il P sidente
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b o Carme,nini

DEPOSITATP CANCgl-gRIA ,71

In relazione alla censura concernente la mancata concessione delle attenuanti di cui

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