Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33861 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33861 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

RIGGIO Francesco, n. Palermo 18.9.1961
avverso l’ordinanza n. 7/2014 Tribunale di Palermo, Sezione Riesame dei provvedimenti
cautelari personali e reali del 04/02/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Eduardo V. Scardaccione, che
ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATI-0
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, Sezione Riesame dei provvedimenti
cautelari personali e reali investito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. open., ha confermato quella
emessa dal GIP dello stesso Tribunale del 31/12/2013 con cui era stata respinta l’istanza di
dissequestro e restituzione dei canoni di locazione percepiti, a far data dal mese di luglio 2013,
dal custode giudiziario dell’immobile sito in Palermo, v. Belmonte, 25 sottoposto a sequestro
preventivo per equivalente nei confronti di Riggio Gianfranco, nell’ambito del procedimento avviato a suo carico per i reati di cui agli artt. 416, 319, 321, 479 e 640 bis cod. pen.

Il Tribunale ha respinto la principale eccezione difensiva inerente la dedotta impossibilità del
sequestro per equivalente di esplicare effetti per il futuro, da cui l’insuscettibilità ad avere ad
oggetto i canoni di locazione soggetti a vincolo, opponendo il diverso principio della legittima
1

Data Udienza: 10/06/2014

percezione di detti canoni da parte del custode ove l’immobile sia sottoposto a sequestro preventivo per equivalente.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Riggio, riproponendo in maniera
più articolata la medesima doglianza sotto il profilo della violazione di legge ex art. 606 lett. b)
cod. proc. pen. e in particolare deducendo che i canoni di locazione costituiscono utilità non ancora percepite, ma soltanto attese, ond’è che l’autorizzazione eventualmente conferita dal GIP
al custode di incamerare le somme liquidabili costituisce a tutti gli effetti una estensione del
vincolo reale apposto sul bene, incompatibile come tale con la misura del sequestro per equi-

natoria ed insuscettibile di proiezione nel futuro; si deduce, inoltre, l’inapplicabilità della normativa dettata in tema di sequestro preventivo (art. 104 disp. att. cod. proc. pen.) a quello per
equivalente, attesa la diversa funzione e finalità delle due tipologie di vincolo, con richiamo
della giurisprudenza di legittimità già espressasi in argomento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato il principio che in tema di sequestro preventivo qualora il bene oggetto di sequestro richieda un’esigenza di utile gestione, il giudice,
nel nominare il custode, gli attribuisce oltre ai poteri di conservazione anche quelli di
amministrazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775 in fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la percezione da parte del custode dei canoni di affitto
relativi ad un immobile, oggetto di un sequestro preventivo per equivalente; conf. Sez. 5, sent.
n. 30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, Rv. 244478).

La stretta dipendenza tra esigenze di gestione del bene e necessità che il custode possa contare su cespiti ad essa finalizzati rende, infatti, irrilevante la circostanza che il vincolo d’indisponibilità preventivamente apposto sul bene sia stato apposto con finalità di confisca per
equivalente.

Secondo la stessa prospettiva interpretativa, deve pertanto ritenersi infondata la tesi della
pretesa inapplicabilità al sequestro per equivalente dell’art. 104 (o più correttamente dell’art.
104 bis) disp. att. cod. proc. pen., atteso che una volta resasi necessaria l’adozione di tutti
quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui
la nomina del custode giudiziario, esigenze di economia richiedono di necessità il conferimento
al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere
anche di amministrazione (Sez. 5 n. 30956/09 cit.).

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valente disposto ai sensi dell’art. 322 ter cod. proc. pen., avente natura prettamente sanzio-

Sotto un profilo più strettamente dogmatico, inoltre, questo collegio ritiene di dover motivatamente dissentire da quelle pronunzie che pure si rinvengono nella giurisprudenza di questa
Corte, le quali hanno affermato la non sottoponibilità a sequestro, in caso di vincolo funzionale
alla confisca per equivalente, di beni futuri quali canoni di locazione e vantaggi patrimoniali
direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro (Sez. 3, sent. n. 23649 del 27/02/
2013, D’Addario, Rv. 256164; Sez. 6, sent. n. 26147 del 16/3/2011).

Il carattere certamente e prettamente sanzionatorio dell’istituto della confisca per equivalente,
infatti, non esplica alcuna conseguenza decisiva ai fini dell’esecuzione del sequestro ad essa

Risulta, infatti, pienamente ammissibile il sequestro sui frutti in analogia con quanto stabilisce
l’art. 2912 cod. civ. a proposito dell’estensione del pignoramento (vale a dire del modello dogmatico di riferimento di tutte le misure che impongono un vincolo d’indisponibilità sul bene)
agli accessori, alle pertinenze ed appunto ai frutti della cosa pignorata.

Sotto altro profilo, il carattere provvisorio che inerisce all’imputazione durante la fase delle
indagini preliminari non può non riverberarsi anche sulla precisa individuazione dei proventi del
reato, circostanza che rende recessiva la finalità sanzionatoria ultima del sequestro, anche ove
questo sia eseguito per equivalente, autorizzando al più la presentazione di un’istanza al giudice da parte del soggetto interessato, così da imporre al custode / amministratore un rendiconto immediato di gestione in caso di manifesta eccedenza del valore dei frutti rispetto a
quello ‘garantito’ dal sequestro, profilo che non è stato, però, nella specie concretamente dedotto.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-

suali.

P. Q. M.
rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 10/06/014
Il consi
dot

estensore
do V Ioni

Il Presidente
dott. Giovanni Conti

funzionale.

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