Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33860 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33860 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PERELLI Gina, n. Belvedere Ostrense (An) 25.3.1947
avverso l’ordinanza n. 68/2013 Tribunale di Ancona, Sezione Riesame e Appelli del
01/12/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Eduardo V. Scardaccione, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona, Sezione Riesame e Appelli ha confermato il decreto di convalida di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente operato
d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/05/2013
a carico di Perelli Gina, provvisoriamente accusata del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640

bis

cod. pen. per avere omesso di dichiarare all’INPS l’intervenuto decesso della madre Pieralisi
Maria, titolare di pensione di guerra, così continuando a percepire i ratei mensili di spettanza
della beneficiaria defunta per circa due anni e per importo complessivo di € 5.753,80.

Il Tribunale ha respinto la principale eccezione difensiva riguardante l’asserita assenza del fumus del reato configurato, rilevando che la condotta provvisoriamente ascrittale di avere ser1

Data Udienza: 10/06/2014

bato maliziosamente il silenzio all’ente previdenziale circa la morte della congiunta integra il
reato di truffa e comunque, ove si ritenesse non integrata la sussistenza di artifici e/o raggiri,
la residuale ipotesi criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Perelli deducendo come primo
motivo l’insussistenza degli estremi di entrambi i reati, non essendo sufficiente ad integrarli la
condotta omissiva ascrittale; come secondo motivo, il mancato rispetto dei termini di cui agli

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

3.1

La ricorrente sostiene la tesi dell’insufficienza del silenzio maliziosamente serbato ad in-

tegrare il reato provvisoriamente contestatole di cui all’art. 640 bis cod. pen.

Ciò premesso, va tuttavia rilevato che il Tribunale, con motivazione non scevra da una leggera
ambiguità, ha ritenuto che la condotta contestata integri il fumus della diversa figura di reato
di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter cod. pen., che
non ha comunque costituto oggetto di deduzione in ricorso.

Con riferimento a detta figura d’illecito, la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunziata
su fattispecie analoga affermando il principio che integra la fattispecie criminosa di cui all’art.
316 ter cod. pen. e non quella di truffa aggravata l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui
confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso
del pensionato (Cass. sez. 2 sent. n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257430).

3.2

Anche il secondo motivo di ricorso risulta destituito di fondamento.

Si deduce il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 310, 309 comma 5 e 10 cod. proc.
pen. comportante nullità dell’ordinanza impugnata, omettendosi però di considerare che nella
procedura di appello non si applicano i commi 5 e 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., attesa
l’assenza della relativa menzione nella norma di rinvio contenuta nel comma 2 prima parte
dell’art. 310.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
2

artt. 310, 309 comma 5 e 10 cod. proc. pen. comportante la nullità dell’ordinanza impugnata.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 1O/06/2’14

Il Presidente
dott. Giovanni Conti

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