Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33859 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33859 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DI MAIO Sebastiano, n. Saviano (Na) 22.4.1973
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 30/04/2013 di correzione dell’errore
materiale riferito alla sentenza n. 23/13 emessa in data 08/01/2013 a carico del Di Maio

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. M. Fraticelli,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il GIP del Tribunale di Napoli disponeva la correzione della
sentenza pronunziata in data 08/01/2013 nei confronti di Di Maio Sebastiano per il reato di cui
agli artt. 81, 368 cod. pen., integrandola nella parte relativa alla determinazione della pena,
risultante del tutto omessa nel dispositivo e modificando l’originaria motivazione del provvedimento sul punto, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio da un anno ad un anno e
sei mesi di reclusione.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge in ordine all’applicazione dell’art. 130, commi 1 e 2 cod. pen., per avere il Tribunale fatto

Data Udienza: 10/06/2014

ricorso alla procedura di correzione di errore materiale per procedere a modificazione essenziale dell’atto processuale esposto a rettifica e contro il quale, oltre tutto, era stato già interposto rituale appello, depositato il 19/04/2013; si deduce, inoltre, violazione di legge processuale a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio e nullità di cui all’art. 178 lett.
c) cod. proc. pen., per essere stata la correzione adottata de plano in assenza della prevista
procedurale camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen.

Il sostituto Procuratore Generale, nelle note scritte, ha condiviso i rilievi difensivi, chiedendo

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Pertinenti e fondati appaiono entrambi i motivi di censura avverso il provvedimento impugnato, che comportano l’accoglimento del ricorso.

Essendo, infatti, stato interposto rituale e tempestivo appello avverso la sentenza di condanna
emessa a carico del ricorrente in data 08/01/2013, il giudice non aveva più alcun potere d’intervenire su di essa, la competenza ad assumere qualsivoglia determinazione al riguardo essendo ormai divenuta della Corte d’Appello, pur se limitata alla correzione di un effettivo errore
materiale della decisione (art. 130 comma 1 sec. parte cod. pen.).

Va poi rilevato il distorto impiego dell’istituto di cui all’art. 130 cod. proc. pen., cui si è fatto
ricorso nella specie per procedere in primo luogo a modifiche essenziali del provvedimento e
comunque in violazione del contraddittorio previsto dallo stesso art. 130 comma 3 cod. proc.
pen. – ove mai applicabile – avendo il giudice adottato il provvedimento impugnato con procedura de plano.

Non è, infatti, possibile far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali quando si
tratti d’intervenire su una modifica essenziale del provvedimento e su aspetti attinenti alla
discrezionalità del giudice (Cass. Sez. 3, sent. n. 51000 del 24/10/2013, Coverta e altro, Rv.
257930 in fattispecie di sentenza recante dispositivo e motivazione relative a soggetto imputato in altro processo; conf. Sez. 2 sent. n. 23542 del 12/05/2009, Cioce, Rv. 244233).

4. All’accoglimento del ricorso conseguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e le correlate annotazioni sull’originale della sentenza emessa in primo grado a carico del
ricorrente e da questi appellata.

P. Q. M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone che a cura della Cancelleria del Tribunale

2

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

di Napoli sia fatta annotazione del presente provvedimento sull’originale della sentenza n.
23/2013 del GUP del Tribunale di Napoli in data 08/01/2013 nei confronti di Di Maio Sebastiano.
Roma, 10/06/2014

Il Presidente
dott. Giovanni Conti

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