Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33858 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33858 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ODIERNA YURI N. IL 23/12/1978
avverso l’ordinanza n. 484/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 07/05/2014

RITENUTO IN FATI-0

1. Con ordinanza del 23 maggio 2013, il Tribunale di Reggio Calabria in sede
di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ha confermato l’ordinanza applicativa della
misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palmi in data
3 maggio 2013 nei confronti di Odierna Yuri, a seguito della pronuncia della
sentenza di condanna alla pena di anni 12 di reclusione in ordine al reato di cui
all’ad 416 bis cod. pen.

intervenuta sentenza di condanna in primo grado, risulti ormai preclusa ogni
valutazione in ordine alla gravità indiziaria.
Quanto al periculum libertatis, il giudice a quo ha rimarcato che, vista
l’imputazione per la quale Odierna è stato condannato, opera la presunzione di
pericolosità ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ribadito in ogni caso
che – come accertato dal Tribunale di Palmi – l’imputato ricopriva un ruolo
tutt’altro che marginale in seno alla consorteria criminale, di tal che, se rimesso
in libertà, potrebbe continuare a cooperare con altri associati nella realizzazione
del programma criminale, e ciò anche se i rapporti dell’imputato con
l’organizzazione criminale risultavano mediati attraverso Lucia Claudio. Il
Tribunale ha poi ritenuto sussistente anche il pericolo di fuga, alla luce della
gravità della pena inflitta e dell’inserimento dell’imputato nell’ambito di
un’associazione criminosa di stampo mafioso caratterizzata dalla propensione a
favorire lo stato di clandestinità e latitanza dei sodali, comprovata dalla
disponibilità di bunker e strutture logistiche, non potendosi escludere tale
pericolo per il fatto che Odierna non sia fuggito pur trovandosi in stato di libertà
al momento della pronuncia della sentenza di condanna, né dal fatto che egli non
dispone personalmente di denaro sufficiente né di relazioni all’estero per
affrontare una latitanza, potendo egli contare sulle risorse economiche e sui
contatti della consorteria criminale. In ultimo, il Tribunale ha posto in luce che i
fatti non sono risalenti nel tempo, trattandosi di partecipazione a reato
permanente commesso fino alla data del 21 aprile 2011.

2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti Ruggiero
Fiorella e Adele Manno, difensori di fiducia di Odierna Yuri, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1.

Manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea

applicazione di norma processuale in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
I ricorrenti evidenziano, da un lato, come, nonostante la pesante condanna
riportata a dodici anni, l’assistito ricoprisse un ruolo certamente marginale
2

Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, rilevato come, essendo ormai

nell’economia della vita associativa, atteso che egli intratteneva rapporti
esclusivamente con Lucia Claudio, interrottisi nel 2006, e con Elvira
Moubarachkna, giustificati esclusivamente da una relazione di tipo sentimentale;
dall’altro lato, come il Tribunale del riesame abbia desunto il pericolo di fuga
esclusivamente sulla base dell’esito del processo, trascurando di considerare che
Odierna non ha mai tentato di sottrarsi dal processo e dalle conseguenze di esso
e che sono decorsi molti anni dalla commissione dei fatti, non potendosi

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile. I difensor4. di Odierna Yuri hanno insistito per l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1.1. Con riguardo al primo profilo di doglianza, occorre porre in risalto
l’errore di prospettiva commesso dal ricorrente allorchè deduce la marginalità del
ruolo ricoperto da Odierna nel contesto associativo.
Va invero rilevato come Odierna Yuri sia stato condannato – fra l’altro ad
una pena rilevante – per partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Secondo il chiaro disposto dell’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., nei casi in cui
ove ricorrano i gravi indizi di colpevolezza per taluno dei gravi delitti previsti dal
catalogo, fra cui appunto quello di cui all’art. 416 bis cd. pen., il giudice deve
disporre la misura cautelare della custodia carceraria, “salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”.
La norma prevede una duplice presunzione: la prima, relativa, attiene alle
esigenze cautelari, che il giudice deve considerare sussistenti, salvo che non
constati la loro mancanza, cioè allorchè possa ritenere raggiunta una prova di
tipo negativo con riguardo ad alcuna delle fattispecie identificate dall’art. 274
c.p.p.; la seconda, assoluta, riguarda la scelta della misura, imponendo quella di
maggior rigore. Nel caso in cui la presunzione relativa appena delineata non
risulti vinta, subentra

infatti

un apprezzamento legale, vincolante e

incontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare le
esigenze presupposte, con conseguente esclusione di ogni soluzione “intermedia”
tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato. Occorre porre l’accento sul
fatto che la presunzione in parola opera in tutte le fasi del procedimento penale e
non solo nel momento della prima applicazione della misura.

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considerare a tale fine la natura permanente del reato ascritto.

Sebbene l’ambito di operatività della presunzione dell’art. 275, comma 3, sia
stato fortemente circoscritto a seguito di reiterati interventi del giudice
costituzionale, la presunzione in oggetto continua a dispiegare piena efficacia con
riguardo alla fattispecie incriminatrice di cui si discute, rispetto alla quale, tanto
la Consulta (nell’ordinanza n.450/95) quanto la Corte europea dei diritti
dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia) hanno riconosciuto
la compatibilità della previsione sia con la Carta fondamentale sia con la
Convenzione europea per i diritti dell’uomo valorizzando la specificità del delitto

rendere “ragionevole” la presunzione in questione, risultando la sola custodia
carceraria idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al protrarsi dei
contatti tra associato e consorteria criminale.
Ne discende che nei confronti di Odierna, certamente attinto da gravi indizi
di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso giusta la subita condanna in primo grado, preclusiva di ogni
rivalutazione sul punto (da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv.
258209), opera a pieno titolo la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, del
codice di rito.

1.2. Il giudice dell’impugnazione cautelare ha, d’altra parte, esposto – con
una motivazione completa, immune da censure logiche e corretta in diritto in
quanto pienamente conforme ai consolidati principi espressi da questo giudice di
legittimità – le ragioni che – anche a prescindere dall’operatività della
presunzione – portano a ritenere persistenti esigenze cautelari connesse al
rischio di recidivanza, visto il ruolo tutt’altro che marginale ricoperto in seno alla
consorteria criminale, pur mediato attraverso il Lucia. Se ne inferisce che, per un
verso, fanno nella specie difetto “elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari”, con conseguente piena operatività della delineata
presunzione; per altro verso, la concretezza e l’intensità delle esigenze cautelari
di natura special preventiva giustificano ex se l’adozione della misura di maggior
rigore.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di doglianza.
Si è già sopra dato atto di come, nella fattispecie, operi la presunzione ex
art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il che assorbe qualunque censura in merito
al dedotto vizio argomentativo concernente il pericolo di fuga.
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del
riesame non ha argomentato la sussistenza del pericolo di fuga esclusivamente
sulla base della entità della pena inflitta trascurando di considerare gli elementi
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associativo di tipo mafioso, la cui connotazione strutturale astratta vale a

positivi valorizzati dalla difesa (mancata fuga durante la celebrazione del
processo e distanza temporale dalla commissione dei fatti). Il giudice a quo,
oltre a valorizzare, del tutto condivisibilmente, l’entità della condanna subita laddove la gravità della pena inflitta con la sentenza, pur non potendo da sola
fondare l’esigenza ex art. 274, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. costituisce
nondimeno uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al
riguardo (Cass. Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, Rv. 219600) -, ha evidenziato,
ad ulteriore supporto della suddetta esigenza cautelare di natura finale,

e supporto logicistico, disponendo di nascondigli e appoggi.
D’altra parte, la Corte ha risposto alle specifiche sollecitazioni della difesa
allorchè ha escluso che il mancato allontanamento dell’imputato sino alla
pronuncia della condanna possa far venir meno la concretezza di tale rischio,
rispondendo ad una condivisibile massima d’esperienza che la spinta a sottrarsi
alle conseguenze sanzionatorie si amplifica una volta che sia intervenuto
l’accertamento di merito sulla colpevolezza, con irrogazione di una pena
detentiva, e diventa tanto più urgente quanto più si avvicina la sua esecuzione.
Altrettanto conforme a diritto deve ritenersi l’ulteriore osservazione
concernente il tempo di commissione del reato. Ed invero, secondo i consolidati
principi espressi da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di
partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e
l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a
tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria,
potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato
soltanto l’avvenuto recesso volontario (Cass. Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012,
Modica e altri, Rv. 253070).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.

5

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l’acclarato inserimento di Odierna in un gruppo in grado di offrire aiuti economici

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.

Il consi I-

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Così deciso in Roma il 7 maggio 2014

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