Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33856 del 07/05/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 33856 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO
nei confronti di:
A.A.
avverso la sentenza n. 1858/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
let.telsentite le conclusioni del PG Dott. f,

Data Udienza: 07/05/2014RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza dell’8 gennaio 2013, il Gup presso il Tribunale di

Campobasso ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di
A.A. in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 56 e 368 cod. pen.,
per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre
C.C., collaboratore di giustizia detenuto nel suo medesimo istituto di
reclusione, a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del Procuratore della

Sulmona Giacinto Siciliano e dell’ispettore di polizia penitenziaria in servizio
presso il medesimo istituto carcerario Antonio Latini, pur sapendoli tutti innocenti
e quindi consapevole della falsità delle dichiarazioni.
Dopo avere premesso che si è proceduto alla celebrazione dell’udienza
preliminare dopo la revoca dell’ordinanza di ammissione del rito abbreviato
condizionato a seguito della nota fatta pervenire dal carcere da parte di A.A. nella quale egli precisava di non aver conferito al difensore, cui aveva poi
revocato il mandato, alcuna procura speciale a chiedere il rito alternativo -, il
giudice ha evidenziato come nella specie non ricorrano i presupposti del reato di
cui all’art. 368 cod. pen. in quanto il contenuto dei tre manoscritti consegnati da
A.A. a C.C. non può ritenersi di per sé calunnioso; non v’è prova che A.A.
abbia chiesto a C.C. di rendere dichiarazioni calunniose, essendo le
dichiarazioni rese da C.C. prive di riscontri esterni; il manoscritto trovato nella
cella di A.A., contenente dichiarazioni obbiettivamente calunniose, non è tale
da integrare gli estremi del tentativo di calunnia, ammesso che tale fattispecie
sia configurabile trattandosi di reato istantaneo di pericolo.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore della
Repubblica di Campobasso, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale, atteso che
l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato è irrevocabile, salvo nei casi
previsti dall’art. 441-bis del codice di rito, sicché l’ordinanza di revoca disposta
nel caso di specie è da ritenere abnorme; ciò tanto più considerato che il giudice
ha disposto la revoca del rito sul presupposto che sulla relativa richiesta inviata
da A.A. via fax dalla casa circondariale di Vercelli manchi la firma del
difensore, mentre il direttore della casa circondariale ha attestato la paternità
della firma apposta da A.A..
2.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione agli
artt. 56 – 368 cod. pen. e 115 cod. pen., avendo il giudicante, da un lato,
trascurato la giurisprudenza di legittimità che, pur escludendo in linea generale

2

Repubblica di Noia Paolo Mancuso, del direttore dell’istituto carcerario di

la configurabilità del tentativo nel delitto di calunnia, tuttavia ammette il
tentativo in casi limitati, come nell’ipotesi di denuncia indirizzata all’autorità e
non pervenuta a destinazione per fatto indipendente dalla volontà del
denunciante; dall’altro lato, ha omesso di valutare l’applicabilità nella specie
dell’art. 115 cod. pen., che – pur prevedendo la non punibilità dell’istigazione a
commettere un delitto – dispone comunque l’applicazione di una misura di
sicurezza.

annullato con rinvio. Nello stesso senso, ha concluso l’Avv. Fuso, difensore della
parte civile Paolo Mancuso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo ad entrambi i motivi di doglianza e deve
essere pertanto accolto.

1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve essere rilevato come,
secondo la disciplina del rito abbreviato delineata negli artt. 438 e seguenti del
codice di rito, l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato o
ordinario non può essere revocata se non nelle ipotesi espressamente previste
dall’art. 441-bis, comma 4, stesso codice, id est nei casi in cui il pubblico
ministero abbia proceduto a nuove contestazioni a seguito di attività istruttoria
cui lo stesso istante abbia subordinato l’ammissione del rito speciale ex art. 438,
comma 5, ovvero dell’attività istruttoria svolta su input del giudice attivando i
propri poteri officiosi ex art. 441, comma 5.
Netto in tal senso è l’orientamento di questa Corte espresso anche a Sezioni
Unite, secondo cui l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può
essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis
cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv.
253212).

1.2. Né la revoca dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato
potrebbe ritenersi legittima sotto diverso profilo, per avere il giudicante inteso
rimediare per tale via alla instaurazione del rito alternativo viziata dalla
mancanza di una rituale procura speciale da parte del difensore di A.A., dunque dal difetto di legittimazione attiva del patrono ad avanzare
l’istanza di procedimento speciale, suscettibile di travolgere la validità
dell’ordinanza di ammissione stessa.

3

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato sia

Se non che, per quanto si evince dagli atti del fascicolo processuale, nella
specie non viene in rilievo alcuna problematica attinente alla procura speciale del
difensore suscettibile di riverberare quale vizio radicale nella instaurazione del
rito. Ed invero, in data 5 maggio 2012, A.A. ha nominato quale proprio
difensore di fiducia l’Avv. Pierluigi Alberti ed ha conferito al medesimo procura
speciale affinchè “alla udienza preliminare fissata” “in data 15 maggio 2012”
“formuli – nel procedimento sopra indicato – ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.
istanza di definizione del processo con rito abbreviato”; in calce all’atto v’è la

in data 15 maggio 2012, il giudice, su richiesta del difensore Avv. Pierluigi
Alberti, ha ammesso il rito abbreviato condizionato.
Nelle dichiarazioni spontanee rese in data 24 settembre 2012 al Vice Sov.
Pacillo in servizio presso la casa circondariale di Vercelli, inviate via fax aqudice
procedente, A.A. ha dichiarato di non avere mai chiesto nel presente
procedimento il rito abbreviato e che il proprio difensore Avv. Pierluigi Alberti
non aveva la facoltà di avanzare una richiesta in tale senso, ed ha
contestualmente revocato la richiesta di rito speciale chiedendo il giudizio
ordinario.
Da quanto sopra esposto, si evince chiaramente come il rito speciale fosse
stato in effetti ritualmente instaurato, avendo A.A. nominato quale
patrocinante di fiducia Avv. Pierluigi Albert’ nella imminenza della udienza
preliminare celebranda in questo – e non in altro – procedimento penale e
conferito expressis verbis al medesimo procura speciale per chiedere il rito
abbreviato all’udienza preliminare del 15 maggio 2012, apponendo la firma in
calce all’atto di nomina e di conferimento della procura innanzi al Direttore della
casa circondariale di Vercelli, che ne attestava la provenienza dal ricorrente.

2. Fondato è anche il secondo motivo di doglianza.
2.1. In via del tutto preliminare, deve essere rilevato come – anche a
seguito delle modifiche alla disciplina della udienza preliminare e dei presupposti
della sentenza di non luogo a procedere operate con la novella con legge n.
479/1999 -, la sentenza di non luogo a procedere mantenga natura di sentenza
di natura processuale e non di merito. Secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non
è dunque l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in
presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il
giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia
ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito
del giudizio (Cass. Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv.
4

dichiarazione di autentica del direttore del carcere di Vercelli. Alla udienza fissata

253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida,
Rv. 257645).
La prospettiva del giudice della udienza preliminare non è infatti quella di
accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato bensì quella di sostenere
l’accusa in giudizio, sicchè la valutazione deve essere limitata a verificare la
superfluità o meno del giudizio dibattimentale. Inoltre, in presenza di fonti di
prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative,
il giudice deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata

senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al
giudice naturale (Cass. Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Pmt in proc. Luchi e
altri, Rv. 258806).

2.2. Alla stregua dei superiori principi, si deve ritenere che il giudice, nel
ritenere di non poter fondare la prova del delitto di calunnia tentata sulle
dichiarazioni rese da C.C. in quanto prive di riscontri esterni, abbia
errato nella valutazione delle risultanze processuali sotto un duplice profilo, sia
perché C.C. non risulta imputato/indagato dello stesso reato o di
reato connesso sicchè, ai fini del vaglio delle sue dichiarazioni, non dovevano
trovare applicazione i criteri di valutazione della prova fissati nell’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen.; sia perché i tre manoscritti consegnati da C.C. alla
Polizia Penitenziaria, asseritamente consegnatigli da A.A., nonchè
quelli rinvenuti nella disponibilità di quest’ultimo – definiti dagli inquirenti in
tutto omogenei ai primi, pure in assenza di un accertamento peritale ad hoc

e

avrebbero potuto essere valutativconsiderati quali possibili riscontri obbiettivi
specifici delle propalazioni.
Nella specie, si era dunque in presenza di una situazione nella quale le fonti
di prova si prestavano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative,
di tal che il Gup si sarebbe dovuto limitare a verificare se tale situazione potesse
essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del
giudizio, senza operare valutazioni di tipo sostanziale spettanti al giudice
dibattimentale.

2.3. D’altra parte, il Gup di Campobasso non risulta avere fatto buon
governo dei criteri che regolano la valutazione della prova indiziaria, alla stregua
dei quali il giudicante deve procedere ad una delibazione, non atomistica né
parcellizzata, ma globale delle risultanze processuali e degli indizi emergenti da
esse (ex plurimis Cass. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.
Stasi, Rv. 258321).

5

attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento,

Il giudicante avrebbe invero dovuto procedere ad una valutazione unitaria
delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia C.C., dei tre fogli
manoscritti consegnati da questi alla Polizia Penitenziaria ed acquisiti agli atti del
processo, della documentazione in tutto analoga – per grafia e struttura rinvenuta nella cella di A.A. e sulla sua persona dal contenuto obbiettivamente
calunnioso nonchè del possibile movente dell’agire dell’imputato, sì da verificare,
sotto il mero profilo processuale, se gli elementi acquisiti fossero sufficienti, non
contraddittori o comunque idonei a sostenere l’accusa in giudizio in relazione alla

delineato – tesa alla verifica, non dell’innocenza o della colpevolezza
dell’imputato, bensì della superfluità o meno del giudizio dibattimentale.

2.4.

Con riguardo al motivo concernente l’astratta ammissibilità del delitto

di calunnia tentata, ribadita la necessità di mantenere il vaglio entro i confini
definiti dall’art. 425 comma 3 cod. proc. pen., deve essere posto in risalto come
non sussista un limite ontologico a configurare il tentativo di calunnia allorchè
taluno abbia posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a fare sì che
una notitia criminis calunniosa sia portata a conoscenza dell’A.G. e che quindi si
apra un procedimento a carico della persona ingiustamente accusata. In
particolare, questa Corte ha avuto modo di riconoscere la configurabilità del
tentativo di calunnia nel caso in cui la dichiarazione dal contenuto calunnioso sia
stata recapitata nella cassetta delle lettere del difensore, risultando ampiamente
prevedibile la successiva trasmissione del documento dall’avvocato all’autorità
giudiziaria, anche in forza delle disposizioni che regolano il mandato difensivo
(Cass. Sez. 6, n. 15007 del 28/02/2013, Mandarino, Rv. 254859).
Stante l’astratta configurabilità del reato di calunnia tentata, il giudice del
provvedimento impugnato avrebbe dovuto verificare – operata una valutazione
unitaria e non frazionata delle risultanze processuali ed esprimendo un giudizio
in termini di mera non utilità del dibattimento – se le pressioni operate da A.A.
sul collaboratore di giustizia C.C., dietro la promessa di una somma di denaro,
affinchè rendesse dichiarazioni calunniose in danno dei pubblici ufficiali Mancuso,
Siciliano e Latini e la consegna al medesimo di fogli manoscritti contenenti le
accuse menzognere – documentazione che C.C. avrebbe dovuto, come in
effetti fece, consegnare agli agenti di Polizia Penitenziaria -, unitamente al
rinvenimento nella cella di A.A. di ulteriori scritti, configurino atti idonei e
diretti in modo non equivoco a pervenire alla formulazione di una accusa
indebita.

6

contestata ipotesi di tentativo punibile, in una prospettiva – come sopra già

2.5. Risulta in ogni caso fondato l’ultimo motivo di doglianza, con il quale
si è eccepita la violazione dell’art. 115 cod. pen.
Ed invero, anche laddove si ritenesse che la condotta posta in essere da
A.A. – laddove si attivava al fine di indurre C.C. a rendere
dichiarazioni accusatorie nei confronti dei pubblici ufficiali Mancuso, Siciliano e
Latini, con la promessa di una somma di denaro e fornendogli anche appunti
manoscritti a supporto – non configuri atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto tentato di calunnia, non è comunque revocabile in dubbio

non accolta – a commettere un delitto, id est quello di calunnia.
Secondo il chiaro disposto dell’art. 115, comma 4, cod. pen., ferma la non
punibilità della istigazione non accolta a commettere un delitto, l’istigatore “può
essere sottoposto a misura di sicurezza”, previa necessaria verifica della sua
pericolosità sociale. Nella specie, vigeva pertanto il limite previsto dall’art. 425,
comma 4, cod. proc. pen. secondo cui “il giudice non può pronunciare sentenza
di non luogo a procedere se ritiene che dal procedimento dovrebbe conseguire
l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”. Il giudice
avrebbe dunque potuto addivenire alla pronuncia ex art. 425 cod. proc. pen. solo
previa verifica – lasciandole traccia esplicita nell’apparato argomentativo del
provvedimento impugnato – della insussistenza dei presupposti per applicare nei
confronti di A.A. una misura di sicurezza ex art. 115, comma 4, cod.
pen.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza di non luogo a
procedere deve essere annullata con rinvio innanzi al GO presso il Tribunale di
Campobasso per nuova celebrazione dell’udienza preliminare.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Campobasso.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014

Il consigliere estensore

IicPresi
o ia

che la condotta dell’imputato integri quantomeno gli estremi della istigazione –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA