Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33850 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33850 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LISA Giuseppe, n. Sassano (Sa) 2.6.1961
avverso la sentenza n. 1556/2010 Corte d’Appello di Salerno del 26/10/2012

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Eduardo V. Scardaccione, che
ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Salerno, a conferma di quella emessa
dal Tribunale di Sala Consilina in data 16/11/2009 ribadiva la condanna di Lisa Giuseppe alla
pena di otto mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato
di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta l’ipotesi lieve del comma 5
dello stesso art. 73 in relazione alla detenzione di 14 grammi lordi di sostanza stupefacente del
tipo cocaina destinata alla cessione a terzi.

La Corte respingeva le censure di cui ai motivi d’appello rilevando che la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata agli imputati doveva desumersi dai
plurimi indici rivelatori (superamento del quantitativo soglia, comportamento degli imputati,
possesso ed occultamento in pertinenza lontana all’abitazione di un bilancino di precisione re,cante tracce della sostanza medesima, mancata prova dello stato di tossicodipendenza dei de1

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Data Udienza: 10/06/2014

tentori) evidenziati già nella sentenza di primo grado; riteneva, invece, inammissibile per carenza d’interesse il motivo inerente la mancata concessione del beneficio della sospensione
della pena, poiché già riconosciuto dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lisa, deducendo quale unico motivo la nullità che si sarebbe consumata nel corso del giudizio d’appello, allorquando la Corte
territoriale aveva immotivatamente disatteso un’istanza di differimento del proprio difensore di
fiducia, nonostante questi avesse documentalmente comprovato il legittimo impedimento per
concomitante impegno professionale ed attestato di non potersi avvalere di un sostituto pro-

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta essersi verificata nel giudizio d’appello una
nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale disatteso un’istanza di differimento per concomitante impegno professionale del proprio difensore di fiducia, il quale lo aveva tempestivamente comunicato con la precisazione sopra indicata.

La doglianza appare infondata, avendo la Corte congruamente argomentato (pag. 15 fascicolo
appello) sulle circostanze che non era stata documentata la natura dell’imputazione del concomitante processo dinanzi ad altro giudice, che non risultava provato che il reato che ne
costituiva oggetto fosse prossimo alla prescrizione, che non appariva né giustificata né provata
l’allegazione del difensore di non avere potuto nominare un sostituto nell’ambito dell’uno e
dell’altro procedimento ed infine che la distanza tra gli uffici giudiziari interessati era tale da
consentire la presenza nella stessa mattinata del legale dinanzi presso entrambe le autorità
giudiziarie.

Non appare, del resto, sufficiente a certificare l’impedimento, la mera allegazione di non poter
designare un sostituto, atteso che con la possibilità di conferire delega anche verbale riconosciuta dall’art. 14 comma 2 ultima parte I. n. 247 del 2012 egli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, anche con delega verbale …’) e ribadita dal Consiglio Nazionale Forense
in parere emesso il 23 ottobre 2013, il conferimento richiede modalità addirittura informali
pienamente compatibili con un’organizzazione dello studio professionale ridotta al minimo (studio unipersonale).

Sotto altro profilo, ove fosse ritenuta fondata la tesi che siffatta organizzazione è per definizione incompatibile con il conferimento di delega ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., si
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cessuale per essere il proprio studio strutturato in forma autonoma.

lascerebbe al difensore che la alleghi la possibilità di individuare, tra più impegni professionali
concomitanti, quale fra essi privilegiare, vincolando in tal modo il giudice che ai sensi dell’art.
420 ter comma 5 cod. proc. pen. è sempre tenuto, invece, a delibare se la scelta del difensore
risulti compatibile con le esigenze di definizione del procedimento.

Nel caso di richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore spetta,
infatti, al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente
prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da

un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod.
proc. pen. (Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-

suali.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 1O/06/2’14

riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di

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