Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3385 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3385 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Casoni Alessandro, nato a Milano il 12.12.74
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 10.12.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto di
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato ricorso, la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione che era stata proposta contro la sentenza
del Tribunale che, in accoglimento della richiesta difensiva, aveva ritenuto i fatti oggetto di
giudizio in continuazione con quelli già giudicati con sentenza divenuta esecutiva (nella quale era
stata irrogata la pena di anni 5 di reclusione e 40.000 € di multa) e, per l’effetto, aveva aumentato quella
pena (da ritenersi come base) di anni due di reclusione (ridotti ad un anno e sei mesi di reclusione e 10.000 €
di multa per il rito abbreviato scelto). Conseguentemente, al ricorrente è stata irrogata la pena
complessiva di anni 6 e mesi 4 di reclusione e 50.000 C di multa per più violazioni alla legge
stupefacenti.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo errata applicazione della legge penale.
A tal fine, il ricorrente ricorda che egli é stato oggetto di indagini nell’ambito di un
procedimento penale, n. 3900/09 N.R., che aveva portato al suo arresto il 28.5.10. Sebbene,

Data Udienza: 06/11/2014

nel corso di quelle investigazioni fosse già emerso un suo coinvolgimento per fatti analoghi
risalenti a dicembre 2009, nell’ambito di quel procedimento gli furono contestate solo le
condotte del 28.5.10 (detenzione illecita di 235 gr. di cocaina). Le altre, relative al periodo novembre
2009/maggio 2010, avevano, invece, dato vita ad un altro procedimento (ove gli erano state
contestate più cessioni).

Si conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
e, sostanzialmente, anche generico.
Ed infatti, il teorema del ricorrente si basa tutto su affermazioni indimostrate circa la
successione degli eventi che hanno dato luogo alle accuse ovvero a proposito della circostanza
che il P.M. fosse stato a conoscenza ab initio di tutte le informazioni che hanno originato le
diverse notizie di reato.
Peraltro, va detto che, quand’anche ciò fosse stato vero, l’omessa instaurazione di un
unico procedimento avrebbe potuto essere dipesa dalle più varie ragioni logistiche (connesse alle
indagini) e che essa non dà certo luogo ad alcuna nullità ma, al massimo (ove dimostrati), a profili
di responsabilità disciplinare.
Né può fare a meno di evidenziarsi, per altro verso, che, per parte sua, anche il
ricorrente avrebbe potuto instare per una riunione dei diversi procedimenti sì da pervenire ad
un’unica sanzione. Non risulta, però, che lo abbia fatto.
Il vero è, perciò, che il principio del giusto processo viene evocato in modo generico ed
improprio visto che ciò di cui il ricorrente si duole non è tanto la durata dei procedimenti bensì
la sanzione irrogatagli. A tale ultimo riguardo, però, opportunamente, già la Corte territoriale,
in modo tranchant, aveva replicato evidenziando che la stessa difesa non aveva spiegato in
cosa si sostanziasse il danno subito dall’imputato sul piano sanzionatorio a seguito della
duplicazione dei procedimenti.
Appare quindi evidente che, da qualsiasi angolazione lo si voglia esaminare, il presente
gravame si caratterizza per la sua totale infondatezza sì da imporre la preannunciata
declaratoria cui segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C

Così deciso il 6 novembre 2014
Il Presidente

Il ricorrente si duole di questa – a suo avviso — inutile duplicazione di procedimenti per
fatti collegati temporalmente perché ha comportato la irrogazione di una prima pena alla
quale sono stati posti in continuazione gli altri episodi.
In tal modo, egli sostiene, si è violato anche il principio del giusto processo visto che la
Procura, essendo già a conoscenza dei fatti antecedenti quello del 28.5.10, avrebbe dovuto
procedere congiuntamente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA