Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33843 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33843 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDETTI HENNI N. IL 24/01/1963
avverso la sentenza n. 4135/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottlf
che ha concluso per
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Udito, per lprte c ille, l’Avv
Uditi difeifs e Avv.

Data Udienza: 07/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2013, la Corte d’Appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza del 28 marzo 2006 del Tribunale della stessa
città, ha dichiarato nei confronti di Guidetti Henni non luogo a procedere in
ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 6 bis commi 1 e 2 L. n. 401/1989 e
99 cod. pen. (capo A), artt. 4 commi 2 e 3 L. n. 110/1975, 6 ter L. n. 401/1989
e 99 cod. pen. (capo C) e artt. 5 L. n. 152/1975 e 99 cod. pen. (capo D), in

relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 337, 339 comma 2 cod. pen. e 99
cod. pen. (sempre sub A) e artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv, 582, 585 commi 1 e 2
576 n. 1 e 61 nn. 2 e 10 e 99 cod. pen. (capo B), per fatti commessi in data 18
giugno 2005, all’interno ed all’esterno dello stadio di calcio di Bologna nell’ambito
di disordini da parte di tifosi della squadra del capoluogo emiliano.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato come, alla luce delle univoche
testimonianze del carabiniere Brusco e dell’Isp. Sup. Chimenti, si possa
affermare in modo certo che Guidetti, fermato nell’immediatezza dei fatti, sia
uno degli assalitori, conclusione riscontrata dal fatto che – secondo quanto
ricostruito sulla base delle dichiarazioni – l’aggressore dei Carabinieri era in
possesso di un bilanciere, cioè di uno strumento atto all’offesa in tutto analogo a
quello impugnato dall’appellante, così come si evince anche dai fotogrammi in
atti.
La Corte territoriale ha poi ritenuto non necessario ai fini della
determinazione del trattamento sanzionatorio procedere all’acquisizione dei
filmati, potendo la vicenda essere ricostruita in modo compiuto sulla base degli
atti; ha ritenuto non concedibili al Guidetti le circostanze attenuanti generiche,
tenuto conto della gravità dei fatti oggetto di processo, del ruolo di primo piano
ricoperto, della intensità del dolo, dei precedenti penali dell’imputato e
dell’atteggiamento processuale indicativo dell’assenza di alcuna resipiscenza; in
ultimo, ha proceduto alla rideterminazione della pena in ordine ai residui reati in
anni tre mesi tre di giorni quindici di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Gabriele Bordoni,
difensore di fiducia di Guidetti Henni, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi:
2.1. Travisamento del fatto e conseguente illogicità della motivazione in
relazione al dedotto alibi – emergente dal filmato – in ordine ai reati di cui ai capi
A) e B), limitatamente a quanto occorso fuori dallo stadio di Bologna.

2

quanto estinti per intervenuta prescrizione, ed ha confermato la condanna in

Lamenta il ricorrente che, da alcuni fotogrammi estrapolati dal filmato della
Polizia – di cui la difesa ha invocato l’integrale esame -, emerge pacificamente
che l’imputato alle 22:44:57 di quella sera si trovava all’titaterno dello stadio e
che, dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da Chimenti e Tocci, si evince che
essi furono allertati dell’aggressione dei Carabinieri Fiengo e Brusco avvenutq
fuori dallo stadio calcistico alle ore 22:45, il che dimostra l’erroneità della
ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d’Appello e l’estraneità del Guidetti
all’aggressione ai due militari. D’altra parte, la difesa evidenzia come

tutti vestiti in modo simile e al momento la situazione era molto caotica.
2.2. Erronea applicazione di legge penale e illogicità della motivazione in
relazione al mancato riconoscimento all’assistito delle circostanze attenuanti
generiche, avendo la Corte territoriale omesso di tenere in considerazione gli
elementi positivi rappresentati dal buon inserimento nel tessuto sociale e dallo
svolgimento di una regolare attività lavorativa da parte del Guidetti.
2.3.

Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato

riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 3 cod. pen., atteso che i fatti si
sono svolti in una situazione molto caotica e sussiste uno stretto nesso di
causalità tra l’azione criminosa e la suggestione della folla.

3.

Nella memoria depositata in Cancelleria, l’Avv. Gabriele Bordoni,

difensore di fiducia di Guidetti Henni, ha ribadito come la Corte sia incorsa in un
travisamento del fatto e nella conseguente illogicità della motivazione laddove ha
pretermesso il valore dirimente della prova filmata recante un orario certo integrante un vero e proprio alibi, dimostrando che Guidetti, al momento
dell’aggressione dei due militari, si trovava in un luogo diverso e lontano – ed ha
preferito svolgere argomenti congetturali e probabilistici o di rango indiziario.

4. In udienza il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
dei motivi.
1.1. Con riguardo al primo motivo di doglianza, con il quale si deduce il
travisamento del fatto e conseguente illogicità della motivazione in ordine ai fatti
avvenuti fuori dallo stadio di Bologna, tenuto conto dell’alibi emergente

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per

l’identificazione del Guidetti non sia certa, in quanto i giovani facinorosi erano

tabulas dal filmato e dell’erronea identificazione del ricorrente, deve essere
rimarcato, in primo luogo, come il ricorrente si sia limitato a riproporre nel
ricorso per cassazione le stesse doglianze già proposte in sede di appello. Su tali
aspetti, già dedotti in sede di discussione e puntualmente argomentati dal
giudice di prime cure, si è diffusamente soffermata la Corte distrettuale laddove,
dopo avere ricordato la per vero puntuale motivazione della sentenza di primo
grado, ha risposto alle specifiche censure mosse nell’atto d’appello, in particolare
osservando come, sulla scorta delle convergenti emergenze degli atti

possa esservi alcun dubbio quanto alla identificazione di Guidetti Hinna quale uno
degli aggressori.
La Corte ha inoltre preso in esame la specifica doglianza afferente la
discordanza fra l’orario indicato dai testi e l’ora indicata in modo obbiettivo sui
video filmati, rilevando come il teste Isp. Sup. Chimenti Lucio avesse riferito di
non essere in grado di indicare un orario preciso della presa in carico del Guidetti
vista la concitazione del momento.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso sul punto. Consolidato è infatti
l’insegnamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 – dep.
14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

1.2. In ogni caso, le doglianze quanto al travisamento di fatto ed al vizio di
motivazione risultano infondate, laddove per quanto si è appena dato atto,
l’identificazione di Guidetti è avvenuta sulla base delle convergenti dichiarazioni
dei due operanti Chimenti e Brusco e del dato obbiettivo costituito dalla
disponibilità di Guidetti al momento dei fatti di un bilanciere. Come dato atto dai
giudici di merito, le dichiarazioni rese dal Car. Brusco Luigi (il quale ha riferito di
avere fermato Guidetti, in quanto facente parte del gruppo dei dieci dodici
aggressori, munito di bilanciere, e di averlo poi consegnato ai poliziotti) si
saldano perfettamente con quanto dichiarato dall’Isp. Sup. Chimenti Lucio (il
quale ha riferito di avere preso in consegna alle ore 22.45 dai Carabinieri il tifoso
aggressore dei Carabinieri, cioè Guidetti) e con il riscontro obbiettivo costituito
dal fatto che la persona indicata quale aggressore dei Carabinieri avesse un
bilanciere, cioè la stessa arma impropria pacificamente impugnata – secondo le
emergenze dei filmati – da Guidetti. Alcuna censura logica può essere mossa al
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(testimonianze degli operanti Tocci, Chimenti e Brusco e visione dei filmati), non

percorso argomentativo laddove le conclusioni in punto di identificazione sono in
tutto rispondenti alle emergenze degli atti e conformi a logica.
D’altra parte, la Corte ha ben argomentato in ordine alla dedotta
inconciliabilità fra l’orario riferito dagli operanti e quello indicato sui video filmati
evidenziando come lo stesso Isp. Chimenti abbia nella sostanza ammesso
possibili imprecisioni nella indicazione dell’orario negli atti laddove, alla specifica
domanda sul punto, ha risposto che “in quel frangente l’ultima cosa che ho fatto
è guardare l’orologio”. Vista la concitazione del momento, è infatti del tutto

ed abbiano pertanto collocato in modo impreciso gli eventi, invece registrati in
modo obbiettivo dal video filmato, e nondimeno il dato cronologico risulta nella
specie non dirimente a discolpa laddove – per le ragioni puntualmente esposte
dalla Corte territoriale – non è revocabile in dubbio che la persona fermata quale
aggressore dei Carabinieri fosse proprio Guidetti.

2.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso in quanto

manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha invero diffusamente argomentato in ordine alla
insussistenza dei presupposti per il riconoscimento al Guidetti delle circostanze
attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei fatti, aventi ad oggetto
aggressioni in danno delle forze dell’ordine da parte di tifosi organizzati, della
specifica condotta serbata da Guidetti (nel procurarsi il bilanciere e nell’agire con
volto travisato) e del ruolo di primo piano da egli ricoperto nella vicenda, della
intensità del dolo, dei precedenti penali e del comportamento processuale privo
di segni di resipiscenza.
L’apparato argomentativo sul punto risulta dunque completo, conforme a
logica e diritto, non sussistendo le condizioni – avuto riguardo alla entità dei fatti
ed alla personalità del reo – per riconoscere al ricorrente un trattamento
sanzionatorio meno afflittivo.

3. Al pari inammissibile è l’ultimo motivo di doglianza concernente il
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 3 cod. pen.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la circostanza attenuante
dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto non trova applicazione se
l’autore abbia concorso e confluito con altri per provocare l’assembramento delle
persone e compiere il fatto reato (Cass. Sez. 1, n. 15111 del 02/02/2011, Rv.
249684).

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plausibile che gli operanti abbiano prestato poca attenzione all’aspetto temporale

Situazione che, per quanto chiaramente accertato dai giudici merito, non
ricorre nella specie, giusta la chiara riconducibilità dei disordini all’agire illecito
del ricorrente.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014

Il consigliere estensore

1000 euro.

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