Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33842 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33842 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEN ARAAR AZER N. IL 29/10/1991 C- 2/ /1-1.1>21-4 9
SANTONICOLA LUCA N. IL 08/08/1990
avverso la sentenza n. 2525/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t(
che ha concluso per

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Data Udienza: 07/05/2014

Udito, per la tte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 5 aprile 2012, la Corte d’Appello di Bologna ha

confermato la sentenza del 7 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Rimini
condannava – a seguito di rito abbreviato – Ben Araar Azer e Santonicola Luca
in ordine ai reati di cui all’art. 337 (capo A) e di cui agli artt. 582, 585 in
relazione all’art. 576 commi 1 (in relazione all’art. 61 n. 2) e 5 bis cod. pen. in
danno di ufficiali della Polizia Ferroviaria di Rimini (capo B), ed il solo Santonicola

data 2 luglio 2010.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato rgeng che i fatti oggetto di
referti medici in
procedimento risulteo accertati sulla base degli atti di P.G. e dei 41,4,
atti, mentre la tesi difensiva – secondo cui gli appellanti sarebbeittime di atti
arbitrari e non giustificati da parte dei poliziotti – è smentita dalle risultanze degli
atti di P.G., assistiti da veridicità fino a querela di falso. La Corte territoriale ha
ritenuto giustificata la negatoria delle circostanze attenuanti generiche – tenuto
conto del fatto che Santonicola è recidivo specifico reiterato infraquinquennale e
che Ben Araar è stato condannato per rapina da minorenne, nonché per le
modalità delle condotte criminose, indicative della insofferenza iitt regole e agli
ordini delle preposte autorità – e adeguatamente commisurata la pena inflitta ai
due appellanti.

2.

Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso

Santonicola Luca, difeso di fiducia dall’Avv. Donata Malmusi, chiedendone
l’annullamento per il seguente motivo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 62 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare la
condizione di formale incensuratezza dell’imputato e le modalità della condotta.

3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Francesco

D’Angelo, difensore di fiducia di Ben Araar Azer. La trattazione del ricorso è stata
separata e rinviata a nuovo ruolo, per irrituale notifica al difensore.

ae Sautou-ieoea,
4.

Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso\rsia dichiarato

inammissibile. La difesa di Santonicola ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2

in ordine al reato di cui all’art. 4 commi 2 e 3 L. n. 110/1975, fatti commessi in

Ed invero, la Corte territoriale ha ben esposto, con motivazione completa,
rispondente alle regole della logica, oltre che del diritto, le ragioni per le quali
non potessero essere concesse a Santonicola Luca le circostanze attenuanti
generiche, segnatamente avuto riguardo alla condizione di recidivo specifico
reiterato infraquinquennale che si evince dal certificato del casellario giudiziale.
Conforme a diritto risulta invero la conclusione cui sono pervenuti i giudici di
merito nel ritenere che Santonicola, in quanto già gravato da sentenze
irrevocabili di condanna per fatti specifici, non potesse ritenersi meritevole di un

cod. pen. (a seguito della legge n. 125/2008) è vietata la concessione delle
circostanze attenuanti generiche sulla base del solo stato di incensuratezza. Se
ne inferisce che, se la condizione di incensuratezza non conferisce
automaticamente il diritto ad avvalersi dello sconto di pena, a maggior ragione la
presenza di pregiudizi penali rappresenta un limite alla riduzione di pena,
superabile soltanto allorchè sussistano ragioni obbiettive suscettibili di
giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Situazione insussistente nel caso di specie, laddove dagli atti processuali
non emergono – nè il ricorrente ha evidenziato – elementi di segno positivo,
quanto alla personalità del colpevole o alla entità e modalità di esecuzione del
reato, suscettibili di consentire comunque, nonostante la recidiva, il
riconoscimento del beneficio.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente Santonicola Luca al pagamento delle spese processuali ed al
pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene
congruo fissare nella misura di 1000 euro.

P.Q.M.

Dispone lo stralcio della posizione di Ben Araar Azer.
Relativamente alla posizione di Santonicola Luca, dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014

Il consigliere estensore

Presid

trattamento punitivo attenuato. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 62 bis

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