Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33839 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33839 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PASCUCCI MANUEL n. 22/4/1980
avverso la sentenza 9951/2009 dell’11/12/2012 della CORTE DI APPELLO DI
ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D’AMBROSIO che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per
rideterminazione della pena ed il rigetto nel resto.
Udito il difensore avv. GIANLUCA MACCHIONI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pascucci Manuel propone ricorso1 con attoYfirma del proprio difensore l avverso
la sentenza della Corte di Appello di Roma che 1’11 dicembre 2012 ne confermava
la condanna a seguito di rito abbreviato alla pena di otto mesi di reclusione ed
euro 2000 di multa per il reato di cui all’art. 73 5 0 comma d.p.r. 309/90 per la
cessione di hashish, fatto commesso 14 maggio 2008, proponendo con l’unico
motivo di violazione di legge e vizio di motivazione la questione in ordine alla non
punibilità del fatto in quanto la droga da lui venduta non raggiungeva la “soglia
minima” per la capacità drogante essendo la sostanza, tre grammi lordi,
consistente in milligrammi 10 di thc a fronte di una dose media giornaliera
individuata in milligrammi 25 prevista dalle “tabelle” di definizione delle dosi. Con

Data Udienza: 08/04/2014

motivi nuovi ribadisce la propria tesi anche sulla scorta di giurisprudenza di questa
corte
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto la sentenza deve essere in ogni caso annullata con rinvio in
relazione al trattamento sanzionatorio in quanto, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale numero 32/2014, è nuovamente applicabile la disciplina di cui
all’art. 73 d.p.r. 309/90 nella versione antecedente la modifica di cui alla legge
49/2006 che, ferma restante la punibilità della condotta, prevede una pena

derivati della canapa indiana. Si tratta di rilievo che deve essere fatto anche di
ufficio, vedendosi in tema di legalità della pena, ed al giudice di rinvio spetta il
compito della complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce
della normativa applicabile; a tal fine dovrà anche essere considerato che, rispetto
alla normativa non più vigente, è venuto meno il criterio che individuava di per sé
le condotte relative alle droghe “leggere” quali meno gravi nell’ambito del tipo di
reato in ragione della obiettiva minor pericolosità dei derivati della cannabis.
E comunque anche fondato il motivo specifico di ricorso per cui il giudice di
rinvio dovrà prima valutare la sussistenza di un fatto punibile secondo quanto
appresso.
È indiscutibile in fatto che la sostanza ceduta era in quantità del tutto irrisoria.
La Corte di Appello, pur a fronte dello specifico argomento della difesa, ha
ritenuto di non dover effettuare alcuna indagine sulla idoneità della sostanza per
produrre un effetto stupefacente. Invero è equivoca la affermazione del principio
applicato dai giudici di merito in quanto nella sentenza prima si legge che “… non

ha rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato che ci occupa il mancato
superamento della soglia quantitativa drogante, stante la natura legale della
nozione di sostanza stupefacente” ma, poi, si afferma, diversamente, che “il
principio da affermare è che esulano dalle sfere dell’illecito le sole condotte
afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presenza del
principio attivo, da non potere indurre, neppure in misura trascurabile, la
modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore”.
Invero è corretta tale ultima affermazione in quanto la giurisprudenza sia
costituzionale (sentenza 360/1995) che di legittimità (Sez. U, n. 28605 del
24/04/2008 – dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921 ) ha rilevato come la
attitudine della sostanza, pur conforme al tipo, ad avere effetto drogante
condiziona la offensività in concreto.
La sentenza impugnata, invece, dà per scontato che la data quantità cedutai
– indubbiamente minima – , avesse tale attitudine a provocare effetto psicotropo
senza, però, alcuna specifica valutazione sul punto, su questo presupposto

notevolmente più bassa in relazione alle droghe “leggere” tra cui, in particolare, i

confutando

le argomentazioni subordinate della difesa sulla utilizzazione

frazionata dello stupefacente.
Il giudice di rinvio, quindi, precisato che dei due principi indicati va applicato
quello che limita la offensività in concreto alla condotta attinente un quantitativo
di droga che abbia concreta idoneità ad un effetto stupefacente, effettuerà tale
valutazione di fatto sulla idoneità della sostanza. Laddove, poi, concluda nel senso
della rilevanza penale della condotta, rideterminerà la pena secondo la
disposizione vigente.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Roma.
Roma • esì deciso l’8 aprile 2014
Il coni liere estensore

P.Q.M.

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