Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33834 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33834 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA PAOLO N. IL 16/05/1984
avverso la sentenza n. 6181/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V 7 .15 ( ,emz i9 d70
che ha concluso per
f

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

/24c, Mo

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 giugno 2012 la Corte d’appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa il 28 settembre 2007 dal G.i.p. del Tribunale di Monza nei confronti di
Vinciguerra Paolo, che, ritenuta l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 del D.P.R. n.
309/90, veniva condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro
4.000,00 di multa, per avere, in data 18 ottobre 2006, illecitamente detenuto a fini di
spaccio gr. 136,492 di hashish, con principio attivo puro dell’1,81%, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, che ha dedotto vizi di violazione
di legge e carenze motivazionali, non avendo la Corte di merito valutato le doglianze
difensive attinenti all’invocato stato di necessità ed al trattamento sanzionatorio, con
particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva ed al conseguente
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Nella
sua valutazione, infatti, si notano il riconoscimento di una sostanziale obbligatorietà
dell’applicazione della recidiva – ancorata alla mera ricorrenza di precedenti penali nonché un vizio di motivazione, per essere stata, questa, basata unicamente sui trascorsi
giudiziari dell’imputato, senza esprimere al riguardo alcun apprezzamento aggiuntivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Inammissibile, poichè aspecificamente formulata senza confrontarsi con le

argomentazioni dalla Corte d’appello al riguardo esposte nell’impugnata pronuncia, deve
ritenersi, preliminarmente, la doglianza inerente all’invocato riconoscimento della causa di
giustificazione di cui all’art. 54 c.p..

4. Fondate, di contro, devono ritenersi le censure difensive mosse riguardo alla
valutazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., assertivamente ritenuta “importante”
sulla base dell’esclusivo riferimento ai dati del certificato del casellario giudiziale, senza
considerare, tuttavia, le implicazioni del quadro di principii delineato da questa Suprema
Corte (Sez. Un., n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Rv. 247838; Sez. 6, n.
43438 del 23/11/2010, dep. 07/12/2010, Rv. 248960), secondo cui, in caso di
contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell’art.
99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia
effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto
riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al
grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di
omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro
parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di

1

infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p. .

colpévolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di
precedenti penali.

5. Con riferimento alla dosimetria della pena, inoltre, deve soggiungersi, ex officio,
che i Giudici di merito hanno riconosciuto la fattispecie di cui all’art. 73, co. V, del D.P.R.
n. 309/90, e che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, rivive
dunque l’ipotesi, prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente
illegittima, che fissa, per le sostanze cd. «leggere», la più favorevole forbice edittale
compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione, oltre alla multa.

n.146/2013, conv. con la I. n. 10/2014 – il cui art. 1, comma 1, ha fissato, in relazione
alla fattispecie in esame, individuata come ipotesi autonoma e non più circostanziale, i
diversi limiti edittali ricompresi tra un anno e cinque anni di reclusione, oltre alla pena
pecuniaria della multa – la previgente formulazione dell’art. 73, co. V, del DPR n. 309/90
(ossia, quella precedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.l. n.
272/2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 49/2006) debba esser considerata – ai
sensi dell’art. 2, co. IV, c.p. – concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del
ridotto limite edittale previsto per le droghe cd. «leggere».

6. Conclusivamente, sul punto sopra indicato (v. par. 4), nonché in relazione
all’ulteriore, specifico, profilo da ultimo evidenziato, s’impone, dunque, l’esigenza di
rivalutare gli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio, ed in particolare di provvedere
ad una complessiva rideterminazione della pena in base alla su indicata, più favorevole,
disposizione normativa, con il conseguente annullamento della impugnata pronuncia, per
essere stata la pena individuata sulla base del diverso limite minimo edittale previsto dalla
norma nelle more dichiarata incostituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta nel
resto il ricorso.

Così deciso in Roma, lì, 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Preside

Non v’è dubbio, infatti, che a seguito della modifica normativa intervenuta con il d.l.

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