Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33833 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33833 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NEBBIA ANDREA N. IL 25/06/1971
avverso la sentenza n. 1622/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V, ‘TP
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che ha concluso per 1( ,244 a..2e,e,(44c 4 eder,, /1.,,,„‹. v,/
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Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 novembre 2012 la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova
Marche, in data 3 ottobre 2008, ha ridotto ad anno uno e mesi quattro di reclusione ed
euro ottomila di multa, esclusa la recidiva, la pena irrogata a Nebbia Andrea per i reati di
cessione e detenzione illecita di stupefacenti del tipo hashish, di cui all’art. 73, commi 1 e
4, del D.P.R. n. 309/90, commessi in Civitanova Marche il 12 gennaio 2006. La Corte
d’appello escludeva, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’esito del giudizio di primo grado egli era stato condannato alla pena di anni due e

l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma della su citata fattispecie incriminatrice.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Ancona ha proposto
personalmente ricorso per cassazione l’imputato, che ha dedotto violazioni di legge e vizi
motivazionali in ordine alla determinazione della pena ex artt. 65, 132 e 133 c.p., per non
avere la Corte di merito adeguatamente motivato la scelta di discostarsi in misura molto
significativa dal minimo edittale: era, infatti, un preciso onere del Giudice, una volta
esclusa la recidiva, quello di giustificare le ragioni di tale discostamento, avuto riguardo
alla giovane età del prevenuto ed alla scarsa offensività della condotta delittuosa posta in
essere.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Non meritevoli di accoglimento devono ritenersi le doglianze difensive, siccome
genericamente incentrate sulla contestazione dell’esercizio di un potere discrezionale
riservato al Giudice di merito, il cui esito valutativo non può esser censurato in questa
Sede, laddove, come chiaramente desumibile nel caso in esame dalla congrua
motivazione dell’impugnata pronuncia, egli abbia dato conto delle ragioni giustificative dei
criteri posti a fondamento della regolazione dei vari aspetti del trattamento sanzionatorio
nei confronti del ricorrente applicato. In tal senso, infatti, la Corte d’appello ha, sia pure
sinteticamente, ma con argomenti lineari e privi di vizi logici ictu °culi riconoscibili,
spiegato le ragioni di esclusione della recidiva, contenendo la determinazione della pena
comunque nei limiti della forbice edittale ed illustrando i motivi (con il richiamo ai
numerosi precedenti a carico ed alle complessive caratteristiche e finalità della condotta)
che hanno giustificato il diniego delle invocate attenuanti generiche.

4. Con riferimento alla dosimetria della pena, tuttavia, deve soggiungersi, ex officio,
che i Giudici di merito hanno riconosciuto la fattispecie di cui all’art. 73, co. V, del D.P.R.
n. 309/90, e che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, rivive
dunque l’ipotesi, prevista anteriormente alla riforma dichiarata costituzionalmente
illegittima, che fissa, per le sostanze cd. «leggere», la più favorevole forbice edittale
compresa tra i sei mesi ed i quattro anni di reclusione, oltre alla multa.

1

mesi due di reclusione ed euro quindicimila di multa, con sospensione della pena, ritenuta

Non v’è dubbio, infatti, che a seguito della modifica normativa intervenuta con il d.l.
n.146/2013, conv. con la I. n. 10/2014 – il cui art. 1, comma 1, ha fissato, in relazione
alla fattispecie in esame, individuata come ipotesi autonoma e non più circostanziale, i
diversi limiti edittali ricompresi tra un anno e cinque anni di reclusione, oltre alla pena
pecuniaria della multa – la previgente formulazione dell’art. 73, co. V, del DPR n. 309/90
(ossia, quella precedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.l. n.
272/2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 49/2006) debba esser considerata – ai
sensi dell’art. 2, co. IV, c.p. – concretamente più favorevole al ricorrente in ragione del
ridotto limite edittale previsto per le droghe cd. «leggere».

caso di specie, e considerata la data di commissione del reato, il termine massimo di
prescrizione, decorrente dalla data del 12 gennaio 2006, va individuato in quello, ormai
ampiamente decorso – anche inserendo nel computo il periodo utilmente valutabile di
ulteriori due mesi per impedimento del difensore – di anni sette e mesi sei, con la
correlativa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

6. In assenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., conclusivamente, la sentenza
deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.

Così deciso in Roma, lì, 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

5. Tenuto conto, dunque, del diverso quadro normativo di riferimento applicabile nel

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