Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33832 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33832 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNANTONIO FRANCESCO N. IL 31/07/1977
avverso la sentenza n. 1315/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ///7- 0 à ( k
che ha concluso per it,14~
Nea!)up

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2012 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la
sentenza del 25 settembre 2009 del Tribunale di Pistoia, che condannava Francesco
Giannantonio alla pena di anno uno, mesi tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa,
previa concessione dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73, del D.P.R. n. 309/90,
per avere, il 18 maggio 2007, illecitamente ceduto a Massimo Tocchini un quantitativo di
stupefacente pari a gr. 0,50 di eroina.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Firenze ha proposto

contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p., per avere la Corte
d’appello erroneamente ritenuto inattendibile la diversa versione dei fatti riferita
dall’imputato, che aveva decisamente negato di essere stato lui a consegnare al Tocchini
la sostanza stupefacente poi sequestrata, affermando invece di essersi casualmente
incontrato con quest’ultimo in un bar, dove avevano conversato riguardo ad una possibile
occupazione lavorativa del Giannantonio, spiegandogli il Tocchini, in quella circostanza,
che presso la ditta dove lui lavorava cercavano persone da assumere. Erano quindi saliti
nell’autovettura, dove il Tocchini aveva annotato su un foglietto – versato in atti e
riconosciuto dal Giannantonio – il nome ed il numero telefonico della ditta ove informarsi
per un eventuale posto di lavoro. A fronte di tale giustificazione, tuttavia, la diversa
versione riferita dal Brigadiere D’Angelo, che nella circostanza non ha notato la consegna
dello stupefacente, ma solo il passaggio di una banconota, non poteva di per sé essere
ritenuta idonea a fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un
quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello – e finanche dinanzi al Giudice di
primae curae – che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla
Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle
risultanze processuali, in quanto imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa
delle fonti di prova, richiedendo in tal guisa l’esercizio di uno scrutinio improponibile in
questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la
scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu
ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il
compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha
proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa,
pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita
delle emergenze processuali.

1

ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, che ha dedotto il vizio di

Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella
sentenza del Giudice di primae curae, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi
perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo
uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei
fatti narrata dall’imputato e l’ha puntualmente disattesa, ponendo in evidenza, sulla base
dei verbali di perquisizione e sequestro, nonché della deposizione testimoniale resa
dall’Ufficiale di P.G. Guido D’Angelo:

a) che quest’ultimo ebbe modo di osservare

direttamente, nell’immediatezza del fatto, l’incontro fra il Tocchini ed il Giannantonio, i
quali dopo una breve conversazione salirono sull’autovettura del Tocchini, ove avvenne lo
scambio di denaro, con la consegna di banconote al Giannantonio, che subito dopo scese

fermarsi; c) che quest’ultimo, mentre stava per uscire fuori dall’autovettura, gettò a terra
un involucro, prontamente recuperato, che al suo interno conteneva il quantitativo di
eroina poi sequestrato; d) che all’esito della successiva perquisizione il Giannantonio
venne trovato in possesso della somma di denaro pari all’importo di 328,00 euro.
La Corte d’appello, pertanto, ha illustrato le ragioni del convincimento espresso
riguardo al fatto che la somma rinvenuta indosso all’imputato costituiva, almeno in parte,
il provento della cessione poco prima verificatasi, ed ha coerentemente concluso il suo
percorso motivazionale, per un verso indicando le ragioni giustificative della piena
attendibilità delle dichiarazioni rese dall’Ufficiale di P.G., che ha fatto riferimento ad una
consegna di denaro e non allo scambio di un bigliettino, e, per altro verso, motivatamente
escludendo qualsiasi plausibile spiegazione alternativa dei fatti, sia in ragione della
contestualità spazio-temporale dei dati inerenti alla cessione di denaro ed al successivo
rinvenimento dello stupefacente, sia della ritenuta inattendibilità della tesi difensiva.

4. La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha
ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema
d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha
tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera
ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova
processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un
quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico a rgomentativa .
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del
compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna
incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti
accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a
ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la
insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

2

dall’auto; b) che gli operanti seguirono l’auto guidata dal Tocchini e gli intimarono di

Non ha costituito oggetto di doglianza il profilo del trattamento sanzionatorio, che
comunque, tenuto conto della natura della sostanza stupefacente in sequestro, risulta
esser stato congruamente determinato in misura prossima al minimo edittale, sì da
escludere qualsiasi profilo di illegalità della pena anche in relazione alle modifiche
introdotte dalla recente I. n. 10/2014.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

f

Il Preside e

delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

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