Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3383 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3383 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONTEMPO VENTRE CARMELO N. IL 17/07/1973
avverso la sentenza n. 229/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
A8/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/10/2013
Considerato che:
Bontempo Ventre Carmelo ricorre avverso la sentenza, in data 18
giugno 2012, della Corte d’appello di Catania, confermativa della
condanna per il reato di rapina aggravata, e, chiedendone l’annullamento,
censura l’erronea applicazione dell’art. 648, c.p. per aver ritenuto la
insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p.
I motivi
sono manifestamente
infondati
e
il
ricorso
inammissibile.
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Peraltro la
giurisprudenza è costante nell’affermare le conclusioni dei giudici di
merito in ordine alla insussistenza delle attenuanti richieste. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), con
l’esclusione della possibile configurabilità nella fattispecie invocate.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 8 ott
2013
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente