Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3383 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3383 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Kamel Jamal, nato in Marocco il 23.3.80
imputato art. 73 T.U. stup.

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova dell’11.10.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio limitatamente al regime sanzionatorio; inammissibile nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale che (in relazione all’accusa di detenzione
finalizzata allo spaccio di gr. 1,38 di eroina e gr. 5,86 di hashish) aveva condannato il ricorrente alla pena di
4 anni di reclusione e 18.000 € di multa, previo riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al
comma 5, ritenuta prevalente sulla recidiva.

Data Udienza: 06/11/2014

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso
dolendosi della motivazione che non aveva giustificato la decisione ma si era limitata a
riproporre, per relationem, gli argomenti del primo giudice.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Motivi della decisione – Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito
precisati.
Con riferimento alle ragioni ivi svolte, il gravame dovrebbe essere considerato,
addirittura, inammissibile perché del tutto generico ed assertivo. Tuttavia, vi è da rilevare che,
medio tempore, sono sopraggiunte delle novità legislative in tema di disciplina agli
stupefacenti.
In primo luogo, vi è stato l’intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4 vicies
ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) che ha avuto
effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella parte in cui
parificava il trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle cd. leggere che quelle c.d.
pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Successivamente, il legislatore (v. D.L. 23.12.13 n. 146, conv. L. 10/14) ha innovato l’art. 73
prevedendo il comma 5 come fattispecie autonoma, e non più come circostanza attenuante
speciale (quale era stata considerata sino a quel momento), mitigandone la pena.
Tutto ciò comporta inevitabilmente una rivalutazione dei parametri ai quali si era rifatto
il giudice di merito visto che era partito da una base di 6 anni di reclusione superiore all’attuale
massimo edittale del comma 5 (ora punita con pena compresa tra sei mesi e 4 anni di reclusione e tra 1032 e
10.329 C di multa).

Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata, limitatamente alla
determinazione della pena, mentre, nel resto, il gravame va respinto.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso

Così deciso il 6 novembre 2014
Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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