Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33829 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33829 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRUMMIELLO GIUSEPPE N. IL 06/11/1969
DE GIUSEPPE DAVIDE N. IL 14/10/1975
GARGANESE SANDRA N. IL 27/01/1969
GRECO ETILVIO GIOVANNI N. IL 24/06/1979
RUGGERI ALFREDO ROCCO N. IL 16/08/1965
CALO’ PALMIRO ANTONIO N. IL 13/06/1953
AMATO FRANCESCO MARCO N. IL 04/10/1983
avverso la sentenza n. 617/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p
che ha concluso per
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Data Udienza: 12/03/2014

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 15 dicembre 2010 il Tribunale di Lecce ha dichiarato la
penale responsabilità di Strummiello Giuseppe, De Giuseppe Davide, Garganese
Sandra, Greco Etilvio Giovanni, Ruggeri Alfredo Rocco, Calo’ Palmiro Antonio,
Amato Francesco in ordine a diverse ipotesi di reato loro ascritte, tutte
riconducibili all’egida degli articoli 73 e 74 Dpr 309/90, condannandoli alle pene
ritenute di giustizia.

associativa ex art 74 Dpr 309/90 ( i Capi A e Capo 1 della rubrica del PM ). Si
tratta, in particolare, di contestazioni afferenti due gruppi associativi legati al
traffico di sostanze stupefacenti ( del tipo eroina ), riguardanti ambiti territoriali
quantomeno contigui e con composizione soggettiva pressochè identica, ma
inerenti momenti cronologici diversi ( il Capo 1 destinato a coprire dal dicembre
2004 al giugno 2005; il capo A sino al giugno 2007) , senza che l’una sia stata la
continuazione dell’altra.
3. Di entrambg le associazioni, secondo l’impostazione accusatoria asseverata
dalla condanna di primo grado, hanno fatto parte lo Strummiello ( in sistematica
posizione verticistica), Greco Etilvio Giovanni e De Giuseppe Davide . Calò è
stato ritenuto partecipe di quella di cui al capo 1 ; Amato e Ruggeri di quella di
cui al capo A.
4. A tutti i ricorrenti sono stati poi fpntestati diversi reati fine rispetto alle
diverse associazioni di riferimento, fatti ricompresi nell’egida dell’art 73 DPr
309/90. Alla sola Garganese Sandra, estranea a profili associativi, è stata mossa
e riconosciuta una sola imputazione, sempre ex art 73 Dpr 309/90 ( capo B della
imputazione ).
5. Interposto appello, la Corte di appello di Lecce , con sentenza del 27 gennaio
2012 , depositata il 25 gennaio 2013, ha ridotto la pena inflitta agli appellanti
– fermi i relativi giudizi di responsabilità, quanto a Strummiello Giuseppe e De
Giuseppe Davide;
– eliminando l’aumento apportato a titolo di recidiva, quanto a Garganese
Sandra;
– dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla
contestata recidiva, e aver ritenuto la continuazione tra i fatti di cui alla
sentenza appellata e quelli oggetto della pronuncia irrevocabile emessa il
14.01.10 dal Tribunale di Lecce sezione distaccata di Maglie, quanto a Ruggeri
Alfredo Rocco;
– una volta riconosciute siccome prevalenti le attenuanti generiche e ritenuta la
continuazione tra i fatti di cui alla sentenza appellata e quelli oggetto della

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2. Tra le diverse contestazioni mosse ai detti imputati due inerivano all’ipotesi

pronuncia irrevocabile emessa il 15.06.07 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce
a carico dello stesso imputato, quanto a Greco Etilvio Giovanni;
dopo aver escluso l’operatività della contestata recidiva e riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, quanto ad Amato Francesco Marco;
una volta esclusa l’operatività della contestata recidiva, quanto a Calò Palmiro
Ciro.

6. Avverso tale ultima sentenza hanno interposto ricorso in cassazione tutti i

Considerato in diritto

1. Meritano la declaratoria di inammissibilità i ricorsi di Amato Francesco Marco ,
Calò Palmiro Antonio, Garganese Sandra e Greco Etilvio Giovanni; la reiezione,
per la infondatezza delle relative doglianze, quelli di De Giuseppe Davide ,
Ruggeri Alfredo Rocco, Strummiello Giuseppe.
Di seguito vengono analizzati e vagliati, posizione per posizione, i singoli
gravami.
2.Strummiello Giuseppe.
2.1AI ricorrente sono stati ascritti, a fondamento delle condanne emesse nei due
diversi gradi di giudizio, i fatti di cui alle seguenti imputazioni. In particolare ci si
riferisce alle imputazioni associative di cui ai capi A ed 1 della rubrica del PM;
ancora, ai reati fine di cui ai capi,!, 3, 4, ,41, C), D), E), F), H), M), 0) Q), R),
SI U), V), C1), D1), El), F1), G1), H1), Il), L1), M1), Ni), 01), P1), Si), Ti),
U1), A2), C2), D2), E2), G2), H2), 12), L2), in essi ritenuti assorbiti i reati di cui
ai capi G), I), P), T), Z), Al), 81), Q1), V1), ZI), 82).
2.2 Motivi di ricorso .
2.2.1 Con i primi due motivi si adduce violazione dell’art 267 cod.proc.pen. e
mancanza di motivazione in punto alla dedotta nullità dei decreti autorizzativi
delle intercettazioni telefoniche nn 18/05 GIP e 151 /07, invalidità già censurate
in appello quanto all’assenza di motivazione in punto alla indispensabilità delle
intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini come anche in punto alla
indicazione dei gravi indizi di reità, valutazione effettuata per relationem.
2.2.2 Con i motivi terzo e quarto si lamenta vizio di motivazione in punto alla
ritenuta sussistenza delle due associazioni, per avere la Corte omesso di fornire
puntuale risposta ai rilievi difensivi sollevati con l’appello avuto riguardo in
particolare all’aspetto legato alle basi logistiche ed alla disponibilità di mezzi e
strumenti, limitandosi a richiamare il tenore della decisione assunta in primo

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sopra indicati imputati.

grado con una tecnica redazionale inadeguata in presenza di specifici rilievi
sollevati in parte qua.
In ogni caso le risposte fornite si caratterizzavano per una illogica lettura del
materiale probatorio. Con riferimento alla prima associazione ci si riferisce in
sentenza alla pletora di conversazioni intercettate ; tuttavia, quelle richiamate
darebbero piuttosto corpo a colloqui tra tossicodipendenti legati al consumo di
eroina. Quanto al forte vincolo solidaristico tra i sodali, ricavato dalle condotte
successive all’arresto dello Strummiello, si afferma in ricorso come non si

contegni ascrivibili a terzi e comunque successivi alla sua ritenuta condotta
partecipativa . Come altrettanto indifferente al fine sarebbe il telegramma cui si
fa cenno nella motivazione. In ordine alla seconda associazione, anche nel caso
le uniche telefonate esplicitamente menzionate non danno corpo agli elementi
utili alla contestazione ex art 74 Dpr 309/90 . Nè avrebbe senso il richiamo ai
reciproci avvertimenti che i sodali si scambiano nell’ottica della presenza delle
FF. 00. sul territorio, che comunque non vedono mai protagonista lo
Strummmiello. I luoghi ove risultava occultato lo stupefacente , più che costituire
momento strutturale dell’associazione erano piuttosto luoghi accessibili a tutti e
di facile individuazione , anche questi non idonei al fine.
2.2.3 Con i motivi sub 5 e 6, si lamenta violazione di legge avuto riguardo
all’applicazione dell’aggravante ex art 74 comma III ed alla mancata
applicazione dell’attenuante di cui al Conma VI stessa norma .
Si adduce violazione di legge e difetto di motivazione . La Corte ha tralasciato di
considerare sul punto l’appello proposto dal ricorrente , considerando quello per
contro sollevato dalla difesa del De Giuseppe Davide in ordine al numero di
partecipanti . E nel rispondere a quest’ultimo si è limitata ad affermare che il
reato è contestato a più di 15 persone delle cui posizioni si può tenere conto al
fine pur se processate separatamente. La Corte avrebbe tuttavia pretermesso la
relativa valutazione incidentale, tralasciando di considerare che molte delle
posizioni separatamente valutate sono state oggetto di assoluzione dal reato
associativo. Quanto alla qualità di tossicodipendenti dei partecipi si lamenta in
ricorso che la valutazione è resa con riguardo ad una sola intercettazione e la
occasionalità del riferimento si pone in contrasto logico con la abitualità all’uso
sottesa alla aggravante contrastata.
In ordine poi alla mancata applicazione del comma VI dell’ad 74, si segnala che
la decisione sarebbe tratta, a fronte della assoluta modestia delle quantità
cedute, dalla complessiva quantità della sostanza offerta in vendita e trattata,
senza che tuttavia venga precisato da quale dato sia tratto questa elemento di
valutazione.

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comprenda per quest’ultimo la possibilità di rispondere del reato associativo per

2.2.4 Con il motivo sub VII, si lamenta l’inconsistenza degli elementi addotti a
sostegno della partecipazione ascritta al ricorrente e la mancata valutazione di
quelli destinati a negare il profilo verticistico ascritto allo stesso. In particolare,
guardando alla associazione sub 1 , sarebbe stato travisato il dato legato alle
dichiarazioni dibattimentali di due appartenenti alla PG che ebbero a seguire le
indagini dalle quali emergerebbe l’assoluto ruolo verticistico ascritto al sodale
Fracasso, incompatibile con quello ascritto al ricorrente, descritto dal primo
giudice con un ossimoro quale soggetto di vertice sottoposto al primo.

da un tenore letterale coerente all’interpretazione fornita dai giudici del merito.
Sono stati trascurati tutti i motivi di appello nei quali si rimarcava la presenza di
un ruolo non subordinato del Mariano e del De Giuseppe rispetto al ricorrente. Ed
è stato pretermesso, infine, il dato legato alla presenza di un soggetto, non
meglio identificato, destinato ad assumere una posizione di vertice ancora più
marcata l ricavabile dalle dichiarazioni del maresciallo Leone e dalle intercettazioni
richiamate.
2.2.4 Con il motivo sub 8 si riporta integralmente il tenore della motivazione
assunta sui singoli reati fine a fronte delle diverse imputazioni ritenute
comprovate. E se ne lamenta la palese inadeguatezza a fronte dei rilievi sollevati
in appello, ribaditi con il ricorso.
2.2.5 Con il motivo sub 9 si lamenta motivazione apparente e comunque
contraddittoria con riferimento alle generiche , denegate.

2. 3. Le doglianze si sono ritétate infondate , in alcuni punti non ammissibili.
2.3.1 Quanto al primo motivo, giova evidenziare come, a fronte del corposo
numero di intercettazioni disposte ed eseguite nel corso della indagine poi
sfociata nel processo in esame, sono solo due i decreti autorizzativi oggetto di
contestazione in ragione della affermata inutilizzabilità dei conseguenti esiti
captativi. Anche a voler sostenere la fondatezza del rilievo, lo stesso, così come
formulato , risulta deprivato di consistenza per la genericità dell’assunto. E’ noto
che l’inutilizzabilità non inficia la validità degli altri decreti autorizzativi e della
altre intercettazioni. Ed a fronte di una massa particolarmente consistente di
captazioni poste a fondamento dei molteplici fatti di responsabilità ascritti al
ricorrente, spettava al suddetto segnalare l’incidenza , rispetto al residuo
materiale probatorio , dei dati non utilizzabili, nel caso genericamente segnalata
senza l’indicazione specifica delle ragioni per cui il venir meno di siffatti momenti
cr..,
probatori sarebbe destinatoYinficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta
logica e l’interna coerenza della motivazione contrastata ( in termini da ultimo

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Guardando a quella sub A, l’unica intercettazione utile a fine non era connotata

cfr , per un recente arresto di questa sezione, la Sentenza n.

18725 del

19/04/2012, Rv. 252644).

2.3.2. La lettura integrata delle due decisioni di merito , nel caso favorita dalla
sostanziale sovrapponibilità delle diverse valutazioni , pienamente conformi,
cadute sui diversi punti sollevati con l’appello del ricorrente, rende inequivoca
l’infondatezza delle contestazioni mosse in punto alla sussistenza dei due reati
associativi ed alla specifica partecipazione del ricorrente ai relativi gruppi in
posizione apicale. In particolare , la motivazione sottesa alla decisione

esposte dal primo giudice ed il portato generico , ai limiti della inammissibilità,
dell’appello del ricorrente con precipuo riferimento ai temi associativi, si mostra
immune da incompletezze, vuoti logici decisivi e manifeste incongruenze.
Sono in tal senso puntuali i richiami in fatto destinati a cristallizzare i tipici
presupposti del reato contestato.
E così, quanto al capo 1 ), risultano puntualmente rimarcati i costanti e
continuativi contatti tra i diversi indagati, inequivocabilmente correlati al traffico
di sostanze stupefacenti ( come comprovato dai diversi sequestri operati nel
corso delle indagini nonché dal tenore inequivoco di molte delle intercettazioni
eseguite); l’utilizzo di strumenti comunicativi comuni ( utenze telefoniche in
testa ad alcuni dei sodali, utilizzate anche da altri ); i tratti tipici della solidarietà
criminale che lega i diversi componenti ( con riferimento alle condotte assunte in
esito all’arresto di alcuni dei sodali); l’insieme dei diversi reati fine posti in essere
nel quadro del comune oggetto criminale riferibile all’associazione. Ed in questo
quadro di riferimento, risulta adeguatamente stagliata la posizione verticistica
ascritta al ricorrente , assunta in uno ( e senza ragioni di incompatibilità logica)
al sodale Fracasso Andrea, essendo lo Strummiello il riferimento fondamentale
degli altri compartecipi destinati allo spaccio su piazza quanto alle direttive cui
attenersi, al modo di comportarsi con i clienti , al prezzo cui conformare le
diverse forniture.
Quanto poi all’associazione di cui al capo A , ai medesimi indici fattuali ( contatti
reciproci, continuativi, molteplici, in alcune occasione inequivoci; sequestri
ripetuti in breve arco temporale; legami di solidarietà riscontrati dai reciproci
avvertimenti rispetto alla presenza delle forze dell’ordine in costanza dell’attività
di spaccio o in luoghi vicini a quelli di custodia comune della sostanza di spaccio )
si aggiunge anche , sul piano logistico strutturale , la individuazione di luoghi ove
risultava occultata nell’interesse comune la sostanza da spacciare. Ed anche con

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impugnata , anche in considerazione del raffronto tra il tenore delle valutazioni

riferimento a siffatta associazione emerge con nettezza il ruolo di rilievo assunto
dal ricorrente, essendo lo Strummiello il soggetto che primariamente si
interessava dell’approvvigionamento della merce , principalmente acquistata in
Lecce, incombente delegato solo eccezionalmente ad altri non senza curare in
prima persona i tratti essenziali della relativa trattativa ( si vedano i riferimenti
all’acquisto curato dal De Giuseppe e quello che poi portò all’arresto del Mariano
citati a pagina 17 della motivazione).
In questo quadro di riferimento, perdono di consistenza le osservazioni critiche

queste, che sono stanzialmente reiterative delle osservazioni sollevate con
l’appello e che già trovavano una puntuale e inequivoca risposta nella sentenza
di primo grado, cui quella di appello non manca di fare riferimento (fondamentali
le pagine 23 e 24 della sentenza di primo grado dalle quali emerge , ad ulteriore
supporto del giudizio reso relativamente all’associazione sub 1, la ricerca di
fondi comuni per acquisti sempre più grossi; mentre per quella di cui al capo A,
di rilievo il contenuto della motivazione contenuta da pagina 33, soprattutto al
fl 44, laddove si rimarca il dato delle modalità esecutive dell’illecita attività di
spaccio, risultate sempre uguali nelle loro scansioni e fasi fondamentali). E che,
al contempo, non intaccano il ruolo partecipativo e di vertice ascritto al
ricorrente avuto riguardo ad entrambe le imputazioni associative , concretandosi
le stesse
in contestazioni in fatto e travisamenti probatori preclusi dal doppio
accertamento conforme reso sul medesimo materiale probatorio;
nella indicazione di vuoti argomentativi destinati a non inficiare, per la
loro non decisività, il portato complessivo delle valutazioni rese dalla Corte
territoriale;
nella segnalazione di indebite letture alternative del dato captato , non
consentite in sede di illegittimità , salva l’ipotesi di interpretazioni inficiate da
manifesta illogicità , nel caso non dedotta e neppure riscontrata.
Da qui la infondatezza dei motivi di ricorso volti a contrastare la decisione
impugnata in relazione alla sussistenza dei reati associativi, al ruolo ed al grado
partecipativo ascritti allo Strummiello.
2.3.3 Parimenti infondate si sono riléZate le doglianze volte a contrastare le
aggravanti contestate con riferimento ai reati associativi e quelle volte a
rivendicare l’attenuante di cui al comma VI dell’art. 74 DPr 309/90.

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mosse, sui punti in contestazione, con il gravame che occupa . Doglianze ,

Vero è che sul punto legato al numero dei partecipanti nonché sulla circostanze
che gli stessi fossero dediti all’uso di stupefacenti la Corte ha risposto facendo
riferimento espresso esclusivamente alla identica doglianza analogamente
prospettata dal ricorrente De Giuseppe. E’ parimenti incontrovertibile tuttavia
che siffatta risposta, per l’identico perimetro che connotava i due rilievi, copre
anche la doglianza sollevata dallo Strummiello.
Va precisato che la questione involge esclusivamente l’associazione di cui al capo
1 ( quella chiusa al giugno del 2005) perché per l’altra imputazione associativa

Ora , quanto al numero dei partecipi , va osservato come in sentenza si fa
coerentemente riferimento alla posizione anche dei soggetti non
immediatamente coinvolti nel processo ( essendo la relativa posizione stralciata
perché giudicati con altro rito), il cui portato partecipativo deve comunque
essere considerato nel valutare l’aggravante in questione con disamina
incidentale del relativo ruolo; disamina destinata tuttavia ad essere assorbita
laddove siffatta posizione sia stata già separatamente giudicata con il
riconoscimento della responsabilità associativa ( dato immediatamente ricavabile
dal riferimento espresso contenuto in tal senso nella sentenza di primo grado ,
alla pagina 33 quanto alla condanna degli altri sodali separatamente giudicati).
Che, poi, per effetto di talune assoluzioni il numero dei partecipi originariamente
indicati nell’imputazione ( in misura di 15 ) sia sceso sotto la soglia minima
considerata dalla norma di riferimento per il riconoscimento dell’aggravante è
dato che non trova riscontro dalla lettura delle due sentenze e che appare
labialnnente e genericamente addotto dalle difese interessate, tanto da risultare
deprivato di rilievo.
La motivazione appare poi puntuale e coerente a norma, quanto al riferimento
della presenza , tra i partecipi, di soggetti abitualmente dediti all’uso di sostanze
stupefacenti. In tale senso deve, infatti, ritenersi decisivo il riferimento fattuale
all’acquisto del 26 febbraio 2005 , operato dallo Strummiello e dal Fracasso ,
rispetto al quale gli altri sodali, destinatari della merce per piazzare la stessa sul
mercato, ebbero a provarne la qualità, definendola cattiva : segno , questo da
ritenersi inequivoco di una abitudine all’uso, non potendosi altrimenti giustificare
siffatta capacità di giudizio.
Infine, non merita censure la mancata applicazione dell’attenuante ex art. 74
comma VI DPR 309/90, coerentemente legata al complessivo, ingente, giro di
affari involgente le quantità di sostanza stupefacente trattata, acquisita e
veicolata sul mercato dagli associati ( primariamente tramite proprio il
ricorrente), indice di una professionalità dell’agire, conclamata dai contatti

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l’aggravante in questione non è stata contestata.

nell’approvvigionamento ed da quelli inerenti il collocamento sulla piazza di
spaccio, incompatibile con la diminuente invocata.
2.3.4 Quanto al motivo sub 8 , legato alla motivazione spesa in punto a ciascun
reato fine contestato al ricorrente , osserva la Corte come sul punto la decisione
impugnata appare connotata da una evidente sinteticità che tuttavia finisce per
non incidere sulla compiutezza della risposta offerta all’appellante. Ciò in quanto
molti dei rilievi in fatto sollevati con riferimento a ciascun episodio risultano
considerati e superati dalla Corte territoriale analizzando la contestazione

addivenire alla conferma dell’associazione e della partecipazione associativa in
termini palesemente distonici rispetto ai rilievi difensivi . E del resto la risposta
fornita in parte qua dalla Corte deve ritenersi adeguata e confacente al tenore
dei singoli rilievi articolati con l’appello dal ricorrente, assolutamente generico ed
immediatamente contraddetto e superato dalle analitiche valutazioni in fatto e
diritto espresse dal giudice di prime cure avuto riguardo a ciascuna delle
imputazioni .
2.3.5 Manifestamente infondato oltre che generico è infine il rilievo legato alle
generiche denegate.
La motivazione resa dalla Corte appare puntualmente correlata alla pericolosità
della condotta da ascrivere all’azione delle due associazioni ( nelle quali il
ricorrente ha sistematicamente assunto una posizione di vertice), alla personalità
del ricorrente ed al protrarsi della sua personale condotta illecita ( avendo lo
stesso rappresentato uno dei momenti soggettivi di continuità tra le due
associazioni) . Di certo , dunque , il perimetro argomentativo tipico legato alle
generiche appare ampiamente colmato . Ancor di più quando, con il ricorso,
come nella specie , non risultino segnalati i momenti positivi , pretermessi nella
valutazione dei giudici del merito, utili per addivenire ad una soluzione di segno
opposto
Da tanto ne deriva la reizione del ricorso dello Strummiello.

3. Ricorso formulato nell’interesse di De Giuseppe Davide, cui sono state mosse
e riscontrate le due imputazioni associative e diversi reati fine (
segnatamente è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 3),
6), A), M) N) Q) V) C1) L1) M1) Ni) 01) Pi) Si) A2) D2) in essi ritenuti
assorbiti i reati di cui ai capi Al), 82).
3.1 I singoli motivi.

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associativa di riferimento e traendo spunto da tali momenti in fatto per

3.1.1 Con il primo motivo, senza contestare la imputazione associativa , si
sollevano le medesime doglianze sollevate dal precedente ricorrente in punto alle
aggravanti per il capo 1 legate al numero dei sodali ed alla presenza di soggetti
dediti all’uso delle sostanze stupefacenti .
3.1.2 Con il secondo motivo si lamenta motivazione assente o gravemente
illogica relativamente alla contestazione afferente il capo 3.5 . Secondo la Corte
anche nel caso di specie la consegna sarebbe avvenuta secondo l’ordinario
modus operandi dei sodali si che non si rivelava necessario il dato legato alla

dell’azione sembrano assolutamente estranee a tale ordinario modus operandi. E
la difesa, ribadisce tutti i temi di contrasto nella ricostruzione del fatto che si
pongono in conflitto con la vicenda ricostruita dal tribunale e sul quale nulla ha
risposto la sentenza di appello.
3.1.3 Con i motivi da &te a sei, da otto a 10 si prendono in considerazione
alcune delle contestazioni mosse ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90.
Mentre anche sul punto non si contesta la partecipazione associativa né la
responsabilità per le imputazioni di cui ai capi 01, p1, sl ed A2, tutte le ulteriori
imputazioni vengono contrastate con ribadita indicazione dei motivi di appello sui
quali la Corte ha omesso di pronunziare limitandosi ad un pedissequo richiamo
della sentenza di primo grado e rifacendosi ad un modus operandi che non può
valere a superare le specifiche contestazioni mosse. Così vengono ribadite le
contestazioni in fatto per i capi M , N, Q, V, Cl, M1, Si, D2, .
3.1.4 Si lamenta poi violazione degli artt 517, 518, 522 e 73 Dpr 309/90 con
riferimento ai capi L1 e Ni.
In ordine al capo Li si osserva come la contestazione faccia riferimento ad una
cessione operata dallo Strummiello al De Giuseppe che poi ne avrebbe ceduto
parte a Stasi e Costa . Manca tuttavia ogni contatto tra questi ultimi e il de
Giuseppe; come non v’è traccia di incontri il 30 aprile tra Strummiello e il
ricorrente . La sentenza di primo grado poi ricostruisce il tenore delle
intercettazioni operate quel giorno ed evidenzia una cessione operata dal
ricorrente a un terzo non identificato ; terzo il quale si sarebbe lamentato delle
modalità della cessione , tali da metterlo in pericolo. Ma la contestazione non
recava alcun riferimento a tale cessione operata ad un terzo ignoto.
In ordine al capo Ni si osserva che le intercettazioni , lette nell’ottica della
prospettazione accusatoria, danno conto di una possibile cessione non tra lo
Strummiello e il ricorrente bensì tra questi ed un soggetto diverso. Trattasi
anche qui di contestazione legata ad un fatto diverso e in occasione di cessione
legata a sostanza ancora da trattare ( il Coletta avrebbe dovuto portare le
strozze , id est il materiale per tagliare la sostanza).

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prova dell’incontro e della consegna della merce. Nel caso tuttavia le modalità

3.1.5 Con l’ultimo motivo si lamenta la mancata concessione delle generiche
malgrado i diversi elementi positivi esplicitamente indicati con l’appello.
3.2 . IL ricorso è infondato e va dunque rigettato .
3.2.1 II primo motivo di ricorso, riposando su ragioni di contrasto alla sentenza
analoghe a quelle già rappresentate esaminando la identica doglianza articolata
dallo Strummiello , merita la reiezione per le medesime considerazioni già in
precedenza esposte, al punto 2.3.3, cui ci si richiama pedissequamente.
3.2.2 Quanto ai motivi da due a sei e da 8 a 10 , la lettura coordinata delle due

La Corte di appello evidenzia al fine che i sodali agivano secondo un modus
operandi sostanzialmente e continuativamente reiterato ( al contatto telefonico
seguiva la consegna del narcotico) così da ritenere che l’incontro relativo alla
consegna sia avvenuto anche in quei casi in cui il dato captato consenta di
affermare che i soggetti interessati siano stati in procinto di incontrarsi
(segnalandosi vicendevolmente le reciproche posizioni), pur non risultando poi il
contatto fatto oggetto di precipua osservazione da parte della PG.
A questa indicazione di massima , destinata a contrastare i rilievi sollevati dal
ricorrente , soccorre in via integrativa il richiamo operato al dettagliato e decisivo
argomentare tracciato dal Giudice del primo grado su ciascuno dei diversi fatti
addebitati al ricorrente.
E così , guardando al fatto di cui all’imputazione sub 3.5 ( il punto viene trattato
da pagina 55 a 60 della sentenza di primo grado ), la lettura della motivazione
assunta in primo grado rende manifesta l’infondatezza della doglianza articolata
(,,, con l’appello e giustifica Asinteticità della risposta fornita dalla Corte .
La vicenda in fatto , come segnalato dal primo Giudice s attiene ad un acquisto
fatto da un fornitore brindisino che tiene contatti telefonici con Strummiello e
Fracasso ( separatamente giudicato). Dopo il contatto, Strummiello raduna i
suoi ( dato confortato dalle intercettazioni e dal servizio di osservazione) per
raccogliere il denaro necessario all’approvvigionamento . Nell’occasione è
presente anche il ricorrente a bordo dell’auto all’interno della quale si procede
alla raccolta della provvista fornita dai singoli sodali. L’acquisto viene poi
effettuato come si evince dal fatto che dopo aver concordato con il fornitore le
modalità del contatto , lo Strummiello viene poi contattato dai diversi gregari per
distribuire la sostanza acquistata , dato questo definitivamente conclamato dalle
successive captazioni nel corso delle quali i suddetti si lamenteranno della qualità
del prodotto ( primo tra tutti proprio il ricorrente : si veda l’intercettazione a
pagina 58) .

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statuizioni di merito fa giustizia della infondatezza delle relative doglianze.

In questo quadro di riferimento , che staglia con evidenza la linea logica del
meccanismo operativo seguito ( contatto con il fornitore; chiamata a raccolta
dei sodali per la provvista finanziaria; acquisto comprovato dalla successiva
distribuzione per lo spaccio ai sodali stessi ), e in linea con l’osservazione di
massima resa dalla Corte territoriale , è di tutta evidenza che la mancata
dimostrazione diretta della partecipazione del De Giuseppe all’atto della
materiale apprensione dal fornitore della sostanza , in uno allo Strummiello, non
scalfisce il giudizio di responsabilità reso ; piuttosto, lo stesso risulta

determinanti di siffatto acquisto , id est la raccolta del denaro poi veicolato in
funzione dell’approvvigionamento contestato.
Alla stessa stregua, la considerazione di massima tracciata dalla Corte – alla luce
del tenore oggettivo dei rilievi sollevati dalla difesa , punto per punto,
evidentemente in contrasto con le emergenze istruttorie cristallizzate nelle
puntuali e assorbenti valutazioni spese dal Giudice di prime cure – appare
confacente al necessario onere argomentativo richiesto nella specie dal gravame
di appello.
In particolare, le contestazioni in fatto, i vuoti argomentativi, le asserite
discrepanze logiche e probatorie, le letture alternative del dato captato
rassegnate con i motivi da tre a sei del ricorso, sostanzialmente reiterative dei
motivi di appello afferenti i capi non coperti già da giudicato, risultano assorbiti e
superati dalla puntuale valutazione spesa dal Giudice di prime cure per ciascuna
imputazione legittimando la valutazione generale resa dalla Corte territoriale in
risposta alle singole doglianze, destinata a travolgerne definitivamente il rilievo.

3.2.3 E’ infondata anche la doglianza di cui al motivo sub 7.
In linea di principio giova ribadire ( cfr in termini da ultimo la

Sentenza n.

47527 /2013 di questa sezione della Corte Rv. 257278) che ai fini della
valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521
cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione,
ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie ( qui gli esiti delle captazioni e
delle ulteriori indagini correlate a ciascun profilo di imputazione ) portate a
conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale
contestazione, sicché ove questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul
materiale probatorio posto a fondamento della decisione deve escludersi ogni
pretermissione delle relative prerogative difensive .
Tanto premesso , in ordine al capo Li giova evidenziare , in linea con la sentenza
di appello , che l’imputazione copriva anche la cessione di quantitativi non

11

adeguatamente cristallizzato dal contributo offerto ad uno dei momenti

meglio definiti dallo Strummiello al De Giuseppe. L’accertamento e la successiva
condanna sono per l’appunto caduti su siffatta cessione per come emersa dalle
intercettazioni con conseguente manifesta insussistenza della affermata diversità
tra imputazione e sentenza. E che nel caso si possa ricavare dal materiale
istruttorio la responsabilità del ricorrente in ragione del passaggio della sostanza
ceduta dallo Strummiello al terzo acquirente ignoto tramite il De Giuseppe (
passaggio intermedio che cristallizza l’ipotesi di reato contestata) è valutazione
logica immediatamente ricavabile dalle considerazioni, puntualmente esposte in

le critiche rivolte alle modalità di esecuzione della cessione ,
oggetto di captazione, vengono direttamente veicolate dal terzo ignoto in
direzione dello Strummiello che non ebbe a procedere alla cessione in
favore del suddetto ma che per forza di cose doveva dunque essere
l’originario detentore della sostanza fatta oggetto di cessione e sub
cessione ( al terzo rimasto ignoto);

la posizione intermedia del ricorrente emerge con evidenza grazie

ad altra captazione che ne disvela il ruolo , riportando il De Giuseppe allo
Strummiello le medesime critiche allo stesso rivolte dal medesimo terzo
acquirente.
Quanto al secondo episodio ( capo Ni) , la difesa tralascia di considerare e di
criticare specificatamente il rilievo, puntualmente segnalato dalla Corte
territoriale, assunto nella specie dalla conversazione occorsa tra il ricorrente e lo
Strummiello nel quale i due concordarono un incontro ; incontro che ebbe a
precedere gli altri momenti cristallizzati dall’indagine, legati ai successivi contatti
comunque inerenti sostanza stupefacente riscontrati tra De Giuseppe e Coletta
(conclamata dalle intercettazioni nn. 22, 23 e 25 richiamate anche dal secondo
giudice ). Dato questo che porta il giudizio di responsabilità dentro i confini della
imputazione ( la cessione di quantitativi imprecisati di sostanza dallo Strummiello
al ricorrente); e che colma i vuoti argomentativi originariamente segnalati con
l’appello e erroneamente ribaditi in questa sede quanto alla dimostrazione del
contatto finalizzato alla cessione dallo Strummiello al De Giuseppe della sostanza
poi da questi trattata con il Coletta ( tale ultimo tratto della vicenda , utile per
dare contenuto ai precedenti contatti tra lo Strummiello e il ricorrente, essendo di
fatto estraneo alla imputazione, non assume rilievo all’infuori di tanto ).
3.2.4. Non merita infine censure la valutazione resa in punto alle denegate
attenuanti generiche , coerentemente correlate alla pericolosità delle due
associazioni e dunque del ricorrente anche in ragione della sua partecipazione

12

sentenza , per le quali

alle stesse quale soggetto vicino allo Strummiello oltre che in considerazione del
reiterato protrarsi delle condotte. Dati questi che colmano a sufficienza l’onere
argomentativo sul punto, rendendo la relativa valutazione insindacabile in questa
sede , non occorrendo al fine una precisa e puntuale valutazione anche degli altri
elementi , di segno positivo , segnalati con l’appello a supporto di una opposta
decisione da parte del Giudice di merito.
4. Ricorso nell’interesse di Garganese Sandra , condannata per il capo B della
rubrica, imputazione mossa ex art. art 73 dpr n. 309/90

riconosciuto l’implicito giudizio di comparazione operato dal Tribunale in punto
alla contestata recidiva rispetto alla attenuante ex art 73 V comma.
Coerentemente dunque , ritenendo equivalenti le due circostanze , è stato
espunto l’aumento per la recidiva, diversamente considerate dal primo
decidente. Ma manca, secondo la ricorrente , ogni motivazione sul reso giudizio
di comparazione in termini di equivalenza , così da privare di efficacia i motivi di
appello volti ad ottenere il minimo edittale.
4.1 IL ricorso è inammissibile per la genericità del rilievo.
Non si rinviene, infatti, nel gravamgp(, la specifica indicazione dei motivi che
avrebbero dovuto portare alla prevalenza dell’attenuante sulla contestata
recidiva così da precludere a questa Corte ogni possibile giudizio sulla decisività
del lamentato vuoto argomentativo . Nè assume rilievo la questione , rilevabile
d’ufficio, legata alla novella apportata dal DL 146/13 che ha trasformato l’ipotesi
normativa in questione da forma attenuate. del reato di cui al primo comma ad
ipotesi autonoma di reato. Ferma la piena compatibilità tra la sanzione inflitta e
la nuova previsione edittale ( risultando la prima ricompresa nella nuova forbice
edittale) resta da dire che l’applicazione della novella finirebbe per assumere un
significato negativo per l’imputato , non potendosi più procedere, come invece
accaduto nella specie in ragione della normative all’epoca vigente, alla
comparazione tra le attenuanti e la recidiva contestata, nel caso ritenuta
equivalente alle prime.
5.Ruggeri Alfredo Rocco, condannato per l’associazione di cui al capo A) e per i
reati fine oggetto delle imputazioni di cui ai capi E), F), 61), tutti avvinti
all’egida di cui al’art. 73 DPR 309/90.
5.1

Quatto i motivi di ricorso.

5.1.1. Con i primi due motivi si lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione , assente o illogica, avuto riguardo alla partecipazione associativa di
cui al capo A della imputazione . Non risulta individuato un apporto partecipativo

13

Con un unico motivo si lamenta che con la sentenza di secondo grado è stato

all’associazione ascritto al ricorrente , coinvolto , al più , in tre diversi episodi di
acquisto di stupefacente. Manca ogni riferimento alla volontà di condividere le
finalità associative . Pur aderendo alla ricostruzione degli elementi che secondo
la Corte avrebbero dato corpo alla associazione contestata, nessuno di questi
pare attagliarsi alla posizione del ricorrente. Mancano i contatti con i sodali, solo
sporadici quelli con il Mariano mentre quelli con il Calò, peraltro assolto
dall’imputazione mossa, erano motivati da amicizia e parentela . Il ricorrente non
è tra quelli avvertiti della presenza della polizia; non si avvaleva di strumenti

l’indicazione di un vincolo stabile protratto nel tempo.
La Corte , quanto ai motivi di appello , nulla ha risposto sulla natura meramente
congetturale degli assidui contatti con il Mariano ( da ridurre al numero di
cinque, coincidenti con le contestazioni di cui ai reati fine ) , sulla modestia dei
riferimenti temporali ( tutti ricompresi in un mese circa , con lunghi periodi di
assenza di contatti ), Sitilla assenza di contatti dopo l’arresto del ricorrente ,
fatto peraltro non commentato in alcun modo dai sodali . Su tali punti vi è
gge.c,Sap ed i sseq u a sovrapponibilità delle due sentenze avendo la pAnia sostanzialmente
VMAAALL

ribadito il tenore della sepefida . Là dove vi è risposta, la stessa appare illogica e
contraddittoria, frutto di una travisata lettura della realtà processuale. Così
l’assenza di un proprio cellulare è stata svilita dal riferimento dell’utilizzo del
cellulare del Calò , ma ciò accadde in due sole occasioni; i contatti con lo
Strummiello ricavati dal tenore di una unica telefonata dove è incerta la
identificazione nel Ruggeri del soggetto del quale parlano i due sodali coinvolti (
Strummiello e Mariano) senza che peraltro dal colloquio captato siano emersi
elementi, se non meramente congetturali, per affermare che lo Strummiello era
a conoscenza del ruolo del Ruggeri ; lo stesso significato da ascrivere al fatto
che il Ruggieri non aveva il telefono dello Strummiello , tanto da chiederlo al
Mariano viene ,e( letta in termini illogici ; infine , la Corte afferma siccome
meramente assertivo il dato della finalizzazione degli acquisti dal Mariano ad un
uso personale, tralasciando invece le diverse emergenze correlate allo stato di
tossicodipendenza del ricorrente , gli intervalli di tempo tra i contatti, tipici della
necessità di procurarsi una scorta da consumare, l’assenza di elementi utili a
portare la condotta del ricorrente nell’ambito dell’acquisto finalizzato all’ulteriore
spaccio nel quadro associativo.
5.1.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione
con riferimento a tutti i diversi reati fine contestati. A fronte dei motivi di appello
( le intercettazioni darebbero corpo ad accordi su incontri non riscontrati e mai
v’è prova della sostanza ceduta , della quantità r della destinazione allo spaccio),
la Corte risponde genericamente , facendo un riferimento non precipuo alle

14

associativi ( l’utilizzo della utenza del Calò solo occasionale ) . Manca in definitiva

singole intercettazioni , riferendosi a osservazioni ed appostamenti nel caso non
riscontrati.
5.1.3 Con il motivo sub IV si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione
con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla comparazione tra generiche e
recidiva ritenute equivalenti ed alla disciplina della continuazione. Per quanto sia
stato negato un ruolo di rilievo all’interno della associazione , non si fa
conseguire a siffatta valutazione una giusta conseguenza sul piano del
trattamento Sp
atralt, s perequato rispetto ad analoghe posizioni ( quelle degli

malgrado la diversa posizione nel quadro associativo) . Non è stato considerato
poi il percorso di recupero seguito dal ricorrente a differenza di quanto accaduto
per il Vedrucci. Infine pur essendo stata riconosciuta la continuazione con il capo
G1, separatamente giudicato l’aumento è stato rapportato solo al Capo A e non
con riferimento agli altre tre reati.
5.2 IL ricorso è infondato.
5.2.1 La lettura congiunta delle due sentenze di merito, chiamate ad integrarsi
reciprocamente per quanto evidenziato sopra , rende contezza della infondatezza
della contestazione legata alla imputazione associativa.
In particolare, con la sentenza di appello, in risposta ai rilievi segnalati dalla
difesa, vengono puntualmente riportati i punti salienti dei diversi contatti occorsi
con il sodale Mariano e ci si richiama alla conoscenza che del ricorrente aveva lo
Strummiello quale partecipe in seno al gruppo dallo stesso coordinato.
Si tratta di colloqui captati e di incontri osservati in un ambito temporale
piuttosto circoscritto : la sistematicità e continuatività degli stessi e soprattutto il
relativo contenuto non lasciano tuttavia spazio al dubbio, in linea con le
valutazioni rese dai Giudici del merito, sul ruolo di acquirente e subspacciatore
nell’interesse della associazione assunto e svolto dal Ruggeri.
Si rimarcano , nella decisione impugnata, le intercettazioni del 5.4.2007 ( il
ricorrente è tra i sodali cui fa riferimento il Mariano nel rispondere alla chiamata di
Strummiello, in attesa dell’ennesima fornitura da spacciare su piazza); quella del
7.4.2007 ( determinante per comprovare il dato del suo inserimento nel circuito
produttivo dell’associazione perché attesta che , in assenza del Mariano t
provvedeva alla consegna ad un delegato del danaro ricavato dalla collocazione su
piazza della sostanza); quella del 22.4.2007 ( tra Strummiello e Mariano nel corso
della quale il primo mostra di conoscere perfettamente il ruolo del ricorrente nel
gruppo); le osservazioni successive che davano luogo al contatto tra Mariano e
Ruggeri che portava all’arresto del ricorrente ed al sequestro di circa gr. 5 di
eroina (episodio per il quale il Ruggeri è stato giudicato con sentenza già
irrevocabile in atti).

15

altri ricorrenti cui era contestata la recidiva , ritenuta prevalente alle generiche

Ques’ultimo dato ( coperto dal giudicato caduto sul capo G1 ) costituisce peraltro
una chiave di lettura di assoluto rilievo nell’ottica della visione complessiva della
posizione del Ruggeri. Per come evidenziato dal Giudice di primo grado, infatti, la
quantità riscontrata in possesso del ricorrente era tale da esondare certamente il
consumo personale e soprattutto era identica a quella rinvenuta contestualmente
nella disponibilità di altri sodali tanto da portare il Tribunale ad affermare che
quello era il taglio tipico consegnato ai sub-spacciatori nell’interesse del gruppo.
Ecco che alla luce di tale dato può leggersi l’intera natura dei contatti occorsi con il

colloquio tra Strummiello e Mariano in ordine al comportamento da tenere nei
confronti del ricorrente , rendendo la stessa insindacabile in questa sede . Che
poi, quanto a tale ultima intercettazione, la persona di cui i due interlocutori
parlano , come evidenziato nella sentenza di primo grado, sia il ricorrente, è dato
adeguatamente comprovato dal fatto che prima del contatto il Ruggeri aveva
chiesto al Mariano il telefono dello Strummiello ed a questa telefonata si fa
esplicito riferimento nel colloquio.
Questi elementi, puntualmente segnalati dai giudici del merito, rendono recessive
e infondate le critiche sollevate dalla difesa sul piano della incongruenza logica del
motivare e della coerenza a norma del giudizio reso sul capo A) . E, del resto,
molti dei rilievi formulati nel ricorso riguardano temi adeguatamente affrontati e
logicamente superati dalla Corte territoriale nel valutare l’appello, senza che in
questa sede il gravame risulti articolato attraverso l’esposizione di valide ragioni
destinate a destrutturare il portato complessivo e analitico della disamina all’uopo
operata. Così avuto riguardo al possesso, non riscontrato, di un cellulare ( dato
che a tacer d’altro non gli aveva impedito i contatti con il Mariano) ; al fatto che
non avesse contatti con altri sodali (contraddetto dai contati con il Mariano e da
quanto osservato in ordine allo Strummiello); alla sua ignoranza quanto al numero
di telefono di Strummiello ( coerentemente la Corte segnala che la circostanza si
presta a più letture, non ultima sul piano logico, quella in forza alla quale il
disvelamento del dato riservato poteva essere garantito solo ad un intraneo al
gruppo); alla destinazione ad uso personale dei quantitativi acquistati dal Ruggieri
(circostanza rimasta in processo sfornita di qualsivoglia appiglio concreto ma
soprattutto, sul piano logico, gravemente contraddetta dalla vicenda di cui al capo
G1, coperta dal giudicato).
5.2.2. Quanto al terzo motivo , osserva la Corte come anche nell’esaminare le
singole imputazioni mosse ex art. 73 Dpr 309/90 al Ruggieri , il Giudice
dell’appello non ha provveduto ad una analitica disamina dei singoli fatti e dei
relativi rilievi critici, operando, piuttosto, un richiamo generale al tenore della
sentenza di primo grado ed alle risultanze di indagine puntualmente segnalate in

16

Mariano e si conferma la logicità della lettura offerta dalla Corte territoriale al

seno a tale ultima statuizione. Anche in parte qua non può che ribadirsi quanto
già rassegnato guardando alle posizioni dello Strummiello e del De Giuseppe,
alla luce del reciproco confronto tra la genericità dei rilievi in appello e la
puntualità della decisione di primo grado,

che già conteneva valutazioni

assorbenti rispetto agli snodi critici segnalati dalla difesa. Si aggiunga ancora
che, anche e soprattutto con riferimento a tale posizione , la disamina della
Corte resa sulla contestazione associativa ha finito per sovrapporsi anche ai
temi, in larga parte convergenti, afferenti le ulteriori imputazioni, così da

ordine alla mancanza di una motivazione specifica sulle ( doglianze sollevate in
punto alle ) singole imputazioni diverse dalla contestazione associativa.
5.2.3. Parimenti infondato l’ultimo motivo di ricorso. Sono del tutto inconferenti
e per il vero scarsamente intellegibili le critiche legate alla dosimetria della pena,
inflitta nel minimo edittale, ed all’aumento per la continuazione, computato
coerentemente guardando alla pena base applicata in ragione del fatto ritenuto
più grave, quello associativo.
Infondata, è, infine, la lamentata sperequazione in ordine al diverso esito della
comparazione tra le generiche e la recidiva, qui chiusa con giudizio di
equivalenza quando per altri imputati, di asserito maggior peso nella vicenda in
processo, sì è ritenuta la prevalenza delle generiche. A tacer d’altro la
contestazione è errata in fatto : i riferimenti segnalati a supporto della asserita
valutazione non simmetrica sono infatti incoferenti perché o relativi a posizioni
diverse ( Vadrucci e Fino , per i quali ha fatto gioco o la risalenza o la modestia
quantitativa e qualitativa dei precedenti) o a posizioni nelle quali la recidiva non
venne contestata o ritenuta ( Calò e Greco ).

6.Calò Palmiro Antonio , imputato e condannato per il reato associativo di cui al
capo 1) della rubrica del PM.
6.1 Viene articolato un unico motivo di ricorso che muove da due diversi punti
fermi del ritenere, secondo quanto evidenziato nel gravame :lo stato di
tossicodipendente da molti anni del ricorrente ; il mancato coinvolgimento dello
stesso in reati fine. Il primo fatto , secondo la difesa doveva valere a svilire i
contatti del Calò con i vertici dell’associazione, essendo gli stessi motivati dal
rapporto di clientela asseverata negli anni che faceva del ricorrente un
interlocutore privilegiato rispetto ai suoi spacciatori. Quanto poi al tenore della
conversazione tra Strummiello e tale Trovè , spacciatore nell’interesse del primo,
osserva la difesa come non è detto che i due, parlando tra loro ( il Trovè
chiedeva allo Strummiello come procurarsi sostanza e questi lo indirizzava da
Antonio dove tuttavia l’altro non voleva recarsi essendo stato in precedenza

17

deprivare ancora più radicalmente di rilievo le critiche sollevate in ricorso in

schiaffeggiato da questi perché trovato a spacciare nella sua zona, Zollino e
Martano ) si riferissero al Calò mentre l’intera lettura del dato fornito dai giudici
del merito appare illogica e fuorviante ( difficilmente lo Strummiello , posto al
vertice dell’associazione, avrebbe accettato con tale facilità l’invasione delle zone
di riferimento territoriale per lo spaccio).
6.2. Il motivo è manifestamente infondato , in limine alla radicale
inammissibilità.
Nella motivazione di secondo grado viene data puntuale e riscontrata conferma

motivati dalla inserzione del Calò nel quadro organizzativo del gruppo criminale i
che smentiscono apertamente la linea difensiva legata al mero rapporto di
fornitura motivato dallo stato di tossicodipendenza dell’imputato.
I contatti con Strummiello ( fermato mentre gli stava portando eroina) e con
Fracasso ( che ebbe ad effettuargli la fornitura di 20 grammi di eroina relativa al
suo arresto del 2005) non lasciano spazio al dubbio , considerando peraltro,
come puntualmente evidenziato dalla Corte , che questi soggetti in genere non
avevano contatti con i singoli avventori ma solo con chi spacciava per loro conto.
E’ poi inequivoco il tenore del colloquio tra il Trovè e lo Strummiello,
puntualmente richiamato in sentenza, a supporto del rapporto di collaborazione
che legava il ricorrente al detto vertice dell’associazione ed alla sua immediata
disponibilità rispetto alle esigenze comuni del gruppo. E sul punto la Corte
fornisce risposta puntuale e logica rispetto ai rilievi critici sollevati dalla difesa sia
in ordine alla individuazione nel Calò del soggetto cui fanno riferimento gli
interlocutori sia in punto al significato logico da ascrivere allo scambio
intercettato. Ed a fronte di tanto, le osservazioni contenute in ricorso si sono
rilevate del tutto inidonee a scalfire il portato logico dell’argomentare qui
contrastato , assumendo piuttosto i toni di una mera lettura alternativa e
peraltro recessiva del dato captato.
7.Greco Etilvio Giovanni. IL ricorrente è stato condannato in primo grado per
capi 1), 11.1), 11.2), A), L), M), B1), D1.), F1), 01) tutti avvinti all’egida dedprt3 110
73 Dpr 309/90. Proposto appello ha rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli
concernenti il trattamento sanzionatorio.
per non avere la Corte
)
provveduto in tal senso in ragione di un corretto approccio e conseguente
Con il ricorso lamenta violazione dell’art 129 cpp

corretta valutazione del materiale probatorio acquisito e in relazione alla
insussistenza dei presupposti in fatto e diritto utili alla ritenuta responsabilitò per
le diverse ipotesi di reato ascritte al ricorrente_
Il ricorso è inammissibile.

18

dei rapporti del ricorrente con i vertici dell’associazione ; rapporti chiaramente

Si perviene a siffatta conclusione sia che si intenda aderire alla prospettazione
più rigorosa seguita sul piano interpretativo da questa Corte ) in forza alla quale la
rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il
passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di
rinunzia, con conseguente insussistenza di qualsivoglia onere argomentativo in
capo al Giudice dell’appello rispetto all’eventuale profilarsi dell’applicabilità
dell’art. 129 cod.proc.pen. (da ultimo cfr Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012 dep. 27/11/2012, Lombardi e altro, Rv. 255069); sia che si aderisca

comunque intatti i profili di valutazione ascritti al Giudice dell’appello laddove
ritenga sussistenti – pur in presenza di rinunzia ai motivi sul giudizio di
responsabilità – gli estremi utili all’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. ( in
tal senso vedi Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009 – dep. 02/12/2009, Liemonte,
Rv. 245495). Sotto tale ultimo versante interpretativo è infatti agevole segnalare
che il ricorso non segnala , con la dovuta specificità, i tratti fondanti che,
pretermessi nella valutazione del giudice dell’appello , avrebbero dovuto
giustificare una statuizione ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. i essendo piuttosto
limitato ad una mera reiterazione delle ragioni sollevate con l’appello e relative ai
profili di responsabilità del ricorrente fatte oggetto di specifica rinunzia.
8.Amato Francesco Marco.
8.1 n ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), E),
F), G), I), M), P), S), D2). In appello ha rinunziato ai motivi diversi da quelli sulla
pena
8.2 Due i motivi di gravame.
8.2.1 Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all’art 129 cpp in
riferimento agli art 73 e 74 Dpr 309/90 , non sussistendo i presupposti utili a
fondare il giudizio di responsabilità .
Con il secondo si lamenta motivazione apparente e manifestamente illogica sulla
dosimetria della pena.
8.2.2. Il ricorso è inammissibile.
Per il primo motivo vale quanto già segnalato nell’esamìnre la posizione del
Greco, cui dunque può farsi pedissequo riferimento. Il secondo motivo è
assolutamente generico a fronte della logicità e della puntualità della
motivazione resa in parte qua dalla Corte territoriale.
9. Alle declaratorie di rigetto e inammissibilità dei diversi gravami segue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e solo per i
ricorrenti Amato , Calò, Garganese e Greco , al pagamento di una somma

19

all’orientamento , meno recente e altrettanto meno rigoroso, che lascia

determinata in via equitativa come da dispositivo in favore della cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi di Amato Francesco Marco , Calò Palmiro Antonio,
Garganese Sandra e Greco Etilvio Giovanni, che condanna al versamento alla
cassa delle Ammende della somma di euro 1000 ciascuno .
Rigetta i ricorsi di De Giuseppe Davide , Ruggeri Alfredo Rocco , Strummiello
Giuseppe .

Così deciso il 12 Marzo 2014

Il Consigliere estensore

I Preside

Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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