Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33827 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33827 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SECCAFIEN MARIA DANIELA N. IL 07/09/1952
avverso l’ordinanza n. 6416/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sefiti le conclusioni del PG D

‘ ek

rt.

);:\

9.‘k

t

.v

ci- -s-Q.S ■

(

3450-‘›,ri-IN t’)•\

/\.-/

1A.

Uditi difensor

;

V 4L&

2

Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,
disponeva la revoca del provvedimento di confisca già disposto con l’ordinanza
del 9/4/2013 nei confronti di Daniela Seccafien, terzo estraneo al reato.
Il Giudice dava atto che, con l’ordinanza predetta, aveva disposto che il
terzo estraneo al reato avesse diritto al corrispondente in denaro della metà del
prezzo di vendita dell’immobile, depurato del 51% dello stesso valore di vendita,

dell’immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione frutto dell’accordo corruttivo.
Il G.I.P., in sede di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei
confronti del coniuge della ricorrente, Domenico Ragno, aveva disposto la
confisca dell’immobile di cui la stessa era proprietaria al 50%; la Seccafien aveva
proposto incidente di esecuzione e il G.I.P., con l’ordinanza del 9/4/2013, aveva
accolto il ricorso ritenendo che non sussistessero elementi tali da ritenere che
l’intestazione della quota fosse fittizia, trattandosi di soggetto con redditi propri;
tuttavia, poiché l’attività corruttiva del coniuge aveva permesso di ottenere lavori
di ristrutturazione sull’immobile in comproprietà della Seccafien, il giudice aveva
negato il suo diritto ad ottenere il 50% del valore dell’immobile, spettandole
piuttosto il 50% del valore che aveva l’immobile prima dell’esecuzione dei lavori
di ristrutturazione: il Giudice aveva quindi nominato un consulente di ufficio.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Daniela Seccafien, deducendo

distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Secondo la
ricorrente non doveva essere detratto il 51% del valore di vendita, ma il 51% del
valore di acquisto dell’immobile, esattamente corrispondente, secondo le
risultanze peritali, all’incremento di valore immobiliare realizzatosi con i lavori di
ristrutturazione.
In un secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine
all’implicito rigetto della domanda volta ad ottenere il corrispettivo della rimessa
finanziaria effettuata dalla ricorrente per le migliorie apportate all’immobile.
La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede che la Corte
voglia qualificare il ricorso come opposizione.

2

corrispondente all’entità stimata dal perito di ufficio di incremento del valore

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di confisca,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso
de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia
provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc.
pen. – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve
essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il

degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli
atti al giudice competente (Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012 – dep. 29/03/2012,
Filomena, Rv. 252572).

2. Tale principio deve essere applicato nel caso di specie: il ricorso deve,
quindi, essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al
G.U.P. del Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma
4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione al G.U.P. del Tribunale di Venezia.

Così deciso 1’8/7/2014

suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA