Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33826 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33826 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TERRIBILE ENRICO N. IL 01/11/1937
avverso l’ordinanza n. 5251/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sefrete le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor

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Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/4/2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Enrico Terribile avverso quella del Magistrato di
Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il
periodo 8/10/2003 – 8/10/2004 in conseguenza della commissione di grave reato
fino al maggio 2004.
In effetti, si trattava di reati di usura aggravata ed estorsione per i quali il

giudizio di gravità indiziaria; si trattava, per di più, di reiterazione di altri reati,
essendo stato Terribile condannato per associazione per delinquere ed usura
commessi fino al 2001 con sentenza definitiva.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Enrico Terribile, deducendo

violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della
prova.
Il fulcro della questione è se Terribile poteva aver commesso quei gravi reati
in un periodo in cui era detenuto; nessun giudizio di gravità indiziaria era stato
espresso con riferimento a quei reati, perché la custodia cautelare cui il
ricorrente era stato sottoposto concerneva i reati per i quali successivamente era
intervenuta sentenza definitiva di condanna. In effetti, nel periodo di detenzione
ogni attività illecita non poteva che ritenersi interrotta.
Il ricorrente sottolinea che la mera pendenza del processo – nel quale non è
intervenuta nemmeno sentenza di condanna di primo grado – non può
considerarsi equivalente alla effettiva commissione di reati; del resto,
nell’imputazione formulata nel dibattimento attualmente pendente davanti al
Tribunale di Roma la data di consumazione dei reati è, per buona parte,
anteriore al periodo di detenzione per il quale era stato chiesto il beneficio e, per
altra parte, indicata genericamente.
In definitiva, non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia commesso i reati
nel periodo detentivo e la motivazione del provvedimento impugnato deve
ritenersi apparente, anche perché non ha tenuto conto del comportamento
regolare del detenuto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

2

procedimento era ancora in corso e rispetto ai quali era stato espresso un

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La linea argomentativa dell’ordinanza impugnata è chiara: nei confronti di
Terribile è stata formulata un’imputazione per gravi reati (usura aggravata ed
estorsione) commessi quando lo stesso era detenuto; il procedimento è in corso;
di conseguenza la liberazione anticipata non può essere concessa.

Questa Corte ha più volte affermato che nel procedimento di sorveglianza
possono essere valutati i fatti storicamente accertati che possono risultare tali da
dimostrare che non sussistano le condizioni per fruire di una misura alternativa,
e ciò a prescindere dal giudizio di colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per
gli stessi penda procedimento penale, e senza quindi che sia necessario
attendere la definizione di quest’ultimo (Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993 – dep.
03/02/1994, Lo Cascio, Rv. 196234; più recentemente, per altro beneficio
penitenziario, Sez. 1, n. 6715 del 15/12/2000 – dep. 19/02/2001, Bido GM, Rv.
218290): ma, appunto, il principio presuppone una autonoma valutazione dei
fatti da parte del Tribunale di Sorveglianza, che, se non deve attendere una
condanna definitiva, non può nemmeno adagiarsi sulla formulazione
dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero

In sostanza, il Tribunale di Sorveglianza deve analizzare i fatti oggetto
dell’imputazione ed esporre i motivi per cui – con riferimento alla rilevanza di essi
rispetto alla valutazione che è chiamato ad effettuare – quella condotta può o
meno essere ritenuta effettivamente commessa e rilevante in senso negativo.

Ciò vale ancora di più nel caso di specie per due ragioni: perché – per
quanto esprime il ricorrente – non è esatta l’affermazione secondo cui, per quei
gravi reati, era stato già espresso un giudizio di gravità indiziaria, atteso che la
misura cautelare si riferiva a reati differenti; e, inoltre, perché la consumazione
di usura ed estorsioni dall’interno del carcere (secondo il provvedimento
impugnato, ciò sarebbe stato posto in essere nel periodo 8/10/2003 30/5/2004), forse non è impossibile ma, sicuramente, è assai difficile.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

3

Si tratta di motivazione erronea.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Roma.

Così deciso 1’8/7/2014

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