Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33825 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33825 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANDREA N. IL 02/11/1985
avverso l’ordinanza n. 810/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
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lette/se e le conclusioni del PG Dott. C\i~

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Uditi difensor Avv

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Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/3/2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo proposto da Andrea Esposito avverso il provvedimento con
cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva respinto la richiesta di
liberazione anticipata per quattro semestri – dall’11/11/2010 all’11/11/2012 – in
conseguenza dell’evasione dagli arresti domiciliari posta in essere il 16/7/2012.
Secondo il Tribunale di Sorveglianza, l’interessato non aveva dato prova di
partecipazione all’opera rieducativa e aveva mantenuto una condotta

domiciliari il 31/7/2012; i fatti che avevano portato alla revoca si collocavano
nell’ultimo semestre dei quattro considerati, ma, trattandosi di fatto negativo
rilevante, esso era rivelatore di mancanza di effettivo ravvedimento e di una
partecipazione solo apparente al trattamento penitenziario.

2. Ricorre per cassazione Andrea Esposito, sottolineando che il rigetto aveva
riguardato quattro semestri e chiedendo che esso fosse disposto solo per il
semestre in cui era avvenuta l’evasione. Il ricorrente richiama la sentenza della
Corte Costituzionale n. 276 del 1990.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della concessione della
liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare
normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai
semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un
comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia
partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il
periodo in valutazione (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 – dep. 13/01/2012,
Palamara, Rv. 251677).
L’onere di motivazione, tuttavia, è proporzionale all’arco di tempo rispetto al
quale il beneficio della liberazione anticipata viene negato: in effetti, per ritenere
che la partecipazione all’opera di rieducazione da parte del detenuto fosse
mancata – o comunque fosse meramente formale – anche più di un anno prima
una condotta addebitata al detenuto, occorre argomentare sulla particolare

2

reiteratamente e apertamente violativa, sanzionata con la revoca degli arresti

gravità della condotta.

Questi principi sono applicati dal Tribunale di Sorveglianza di Torino che,
peraltro, si limita a definire grave l’evasione dagli arresti domiciliari posta in
essere il 16/7/2012, senza affatto chiarire da quali elementi viene dedotta tale
gravità.
La pratica giudiziaria, in effetti, mostra evasioni dagli arresti domiciliari di
gravità assai diversa nelle varie occasioni: è evidente che un’evasione

condotta ben più grave dell’uscita dall’abitazione per i motivi più vari,
certamente ingiustificati ma non dimostrativi della volontà di sottrarsi
permanentemente alla misura.
Ovviamente anche quest’ultima condotta deve essere punita – come del
resto lo è stata per Esposito – con la condanna penale e la sostituzione della
misura con quella carceraria: ma, ai fini della considerazione della partecipazione
all’opera di rieducazione da parte del detenuto, non può non assumere la sua
giusta portata, soprattutto se è frutto di decisione estemporanea e se
l’allontanamento è durato per un breve periodo.

Dal provvedimento impugnato non si comprendono le circostanze in cui
l’evasione è stata operata: se Esposito era spontaneamente rientrato
nell’abitazione o se era stato catturato dalla polizia giudiziaria, magari in un
luogo assai lontano da quello degli arresti domiciliari; per quanto tempo era
durato l’allontanamento ecc.
Solo un’analisi più approfondita del fatto renderà la decisione in ordine al
diniego del beneficio della liberazione anticipata per uno o più semestri
adeguatamente motivata.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Torino.
Così deciso 1’8/7/2014

preordinata, programmata e diretta ad ottenere una latitanza prolungata è

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