Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33824 del 08/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33824 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATACCHIO NICOLA N. IL 14/05/1985
avverso l’ordinanza n. 2695/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 09/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sgotite le conclusioni del PG Dott.

C‘r■ -Liz\.,k
1
.
1-Q-Arl4A

Uditi difen6r Avv.;

1, r-arM”\ l(

Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 9/5/2013, rigettava
il reclamo proposto da Nicola Catacchio avverso quella del Magistrato di
Sorveglianza di Bari di rigetto della richiesta di liberazione anticipata per il
periodo 26/4/2012 – 25/10/2012, motivata dal rifiuto del detenuto di sottoporsi
a controlli tossicologici delle urine per l’uso di stupefacenti all’interno dell’istituto.
Secondo il Tribunale, il rifiuto era stato opposto senza una plausibile
giustificazione, tale non potendo considerarsi l’osservazione del detenuto di non

degli stupefacenti in carcere. Si trattava, quindi, di mancanza di fattiva
partecipazione all’opera rieducativa.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Nicola Catacchio, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione e sottolineando che nessuna norma
prevede l’obbligo per il detenuto di sottoporsi a controlli tossicologici, poiché
norme del genere violerebbero i principi costituzionali di rispetto della persona.
Se, quindi, il rifiuto costituiva l’esercizio legittimo di un diritto
costituzionalmente garantito, esso non poteva dirsi sintomatico della mancata
partecipazione all’opera rieducativa.

In un secondo motivo il ricorrente sottolinea come una singola violazione
nell’ambito del semestre non può giustificare il rigetto della liberazione
anticipata, che richiede una valutazione complessiva: il Tribunale avrebbe dovuto
tenere conto che Catacchio aveva già usufruito del beneficio per due semestri.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

La circostanza che il rifiuto di sottoporsi all’analisi tossicologica delle urine
abbia costituito esercizio di un diritto del detenuto non esclude affatto che tale
comportamento potesse essere valutato a diverso fine.
In effetti, l’argomentazione delle due ordinanze appare coerente con il
quadro che vedeva la richiesta della Direzione del carcere come giustificata dalle

2

avere usufruito di permessi, atteso che i controlli erano diretti a prevenire l’uso

esigenze generali della collettività carceraria di cui Catacchio fa parte e, al
contrario, il rifiuto del tutto ingiustificato, pur non essendo l’esame richiesto di
tipo invasivo: i giudici del merito hanno logicamente ritenuto che tale rifiuto, se
non era diretto ad impedire l’accertamento di una pregressa assunzione di
sostanze stupefacenti (evento che, appunto, la mancata sottoposizione all’esame
ha impedito di verificare), era in ogni caso sintomo della mancata partecipazione
all’opera di rieducazione, perché indicativo dell’indifferenza rispetto alle esigenze
del carcere e anche di un rapporto niente affatto limpido tra il detenuto e gli

Non sussiste, quindi, la violazione di legge contestata, mentre, con
riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici hanno ritenuto di una certa
gravità la condotta, tale da giustificare la valutazione negativa per l’intero
semestre.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso 1’8/7/2014

operatori carcerari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA