Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33823 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33823 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. ALBERTO N. IL 23/08/1959
avverso l’ordinanza n. 309/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. Ct 5- ‘r”-1J –

?,-)- T5P–

ggS\

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 08/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 20/3/2013,
dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto X. Alberto
avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara di sottoposizione al
visto di controllo della corrispondenza in arrivo e in partenza.
Secondo il Tribunale, il reclamo mancava delle ragioni per cui il
provvedimento era stato impugnato: il reclamante, infatti, si era limitato ad

inviare comunque messaggi all’esterno, come dimostrava la lettera inviata al
Tribunale.

2. Ricorre per cassazione Alberto X., deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Il reclamo era fondato sulla mancanza di ragioni di ordine e di sicurezza per
la proroga del visto di censura e sulla motivazione stereotipata del
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Veniva altresì dedotta l’inutilità
della misura e la grave violazione del diritto alla riservatezza, atteso che il visto
di censura era stato prorogato per 43 volte per un periodo di oltre dieci anni.
Il Tribunale di Sorveglianza non aveva affrontato gli argomenti esposti nel
reclamo. D’altro canto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte
censurato la mancanza di puntuale controllo giurisdizionale sulle limitazioni alla
corrispondenza delle persone detenute.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui sottolinea, in
particolare, la portata della riforma legislativa in materia di visto di controllo
sulla corrispondenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, il reclamo
proposto da X. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza non
si limitava ad evidenziare l’inutilità del provvedimento, ma rimarcava l’apparenza
della motivazione e la mancanza di effettive esigenze per prorogare

2

addurre la inutilità della sottoposizione al visto di controllo, stante la possibilità di

ulteriormente il controllo sulla corrispondenza del detenuto.

Non sussisteva, quindi, l’inammissibilità del reclamo rilevata dal Tribunale di
Sorveglianza, atteso che il detenuto aveva censurato la limitazione del suo diritto
alla riservatezza della corrispondenza in assenza dei presupposti di legge.
Tale giudizio esce ancora rafforzato dalla lettura del provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza reclamato che, lungi dall’indicare in concreto quali
fossero le esigenze di prevenzione dei reati e concernenti l’ordine e la sicurezza

motivazione apparente.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di
Sorveglianza di Torino.

Così deciso 1’8/7/2014

nell’istituto, sembrava limitarsi a riprodurre il testo normativo, con una

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