Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3382 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3382 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROTOPAPA VALERIO N. IL 25/03/1974
avverso la sentenza n. 983/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/10/2013
Considerato:
Protopapa Valerio ricorre avverso la sentenza, in data 19 novembre
2011, del Tribunale di Brindisi, con la quale, gli è stata applicata la pena
concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art.
635 c.p. , e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe
dovuto applicare l’art. 129 c.p.p.;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p.p.,
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 8 ottobre 2013
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato;