Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3382 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3382 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.
nel proc. c/o
Diaw Bassirou, nato a Daru (Senegal) il 10.2.74
imputato art. 171 ter L. 633/41 e 648 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Sassari del 19.3.13

RITENUTO IN FATTO

Diaw è stato accusato di avere
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato detenuto per la vendita 100 CD musicali e 20 DVD video privi del marchio SIAE nonché per
avere acquistato o comunque ricevuto tali supporti, abusivamente riprodotti, in violazione

Data Udienza: 06/11/2014

delle norme sul diritto d’autore. La contestazione originaria era di violazione dell’art. 171 ter
lett. d) L. 633/41 e dell’art. 648 c.p.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello, ha ribadito la responsabilità
dell’imputato, previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo a) come detenzione per la
vendita di supporti abusivamente riprodotti (gli stessi di cui al capo b)) nonché conferma della
condanna per la ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso deve essere accolto per le ragioni meglio precisate
di seguito.
In sostanza, il vizio contenuto nella sentenza impugnata va ben oltre la violazione del
principio di correlazione invocato dal P.G. perché, a ben vedere, la modifica dell’imputazione contro cui il P.G. ha puntato il dito – è solo un vano tentativo dei giudici di merito di ovviare ad
una originaria “erroneità” della contestazione. E’, infatti intuibile dalle illustrazioni in fatto
contenute nelle sentenza di merito (circa il fatto che il Diaw era stato notato dalla P.G. mentre offriva in
vendita ai passanti, i predetti supporti che, non solo, erano privi del marchio Siae ma presentavano anche la copertina
ed etichetta interna, rispettivamente, plastificata e fotocopiata) che, effettivamente, si era al cospetto di

una condotta che, ab initio avrebbe dovuto essere qualificata – al capo a) – come violazione
della lett. c) dell’art. 171 ter L. 633/41).
Il punto è però, che Diaw è stato, invece, chiamato a rispondere: a) dell’art. 171 ter
lett. d) ” per aver detenuto per la vendita n. 100 c.d. musicali e n. 20 dvd video, sprovvisti del
prescritto contrassegno SIAE”; b) dell’art. 648 c.p. “per aver acquistato o comunque ricevuto
n. 100 c.d. musicali e n. 20 dvd video, abusivamente riprodotti in violazione del norme sul
diritto d’autore”.
La condanna del Tribunale, per tali imputazioni, è stata confermata dalla Corte d’appello
che ha ritenuto di precisare che la contestazione sub a) dovesse essere intesa come violazione
della lettera c) dell’art. 171 ter L. 633/41.
Come, però, giustamente chiosa il P.G. ricorrente, la Corte territoriale ha operato la
riqualificazione dei fatti proprio perché si era resa conto dell’«inesatto richiamo (nel capo a)
dell’imputazione) alla lett. d) dell’art. 171 ter L. 633/41».
Tale ultima fattispecie astratta, infatti, intende punire, semplicemente, l’assenza del
contrassegno SIAE e, come noto – a seguito delle pronunzie della corte europea tra le quali,
per tutte la sentenza Scwibbert – si tratta di condotta che è divenuta punibile nel nostro
ordinamento solo a seguito dell’adempimento (con D.P.C.M. del 23.2.09 n. 31 pubblicato sulla G.U.
6.4.09), da parte del Governo italiano, dell’onere di comunicazione alla Commissione europea
circa l’adozione dello strumento tecnico di un marchio a protezione dei diritti degli autori. Ciò
significa che, per i fatti antecedenti la entrata in vigore del predetto D.P.C.M. (21.4.09) – tra i
quali il presente – era orientamento pacifico di questa S.C. (ex multis Sez. III 12.2.08, Valentino, Rv.
239951; Sez. III, 6.12.12, Wang, Rv. 255889) che la disposizione di cui alla lett. d) dovesse essere
disapplicata e, per l’effetto, la semplice mancanza del contrassegno comportasse l’assoluzione
del soggetto agente con la formula “il fatto non sussiste”.
Questo è ciò che avrebbe dovuto dichiarare la corte territoriale che, invece, ha cercato
di “recuperare” dal capo b) quella contestazione mancante nel capo a) – concernente l'”abusiva
riproduzione” che – se presente – avrebbe legittimato (perché contestazione comunque avvenuta in
fatto) la riqualificazione del reato ai sensi della lettera c) dell’art. 171 ter L. 633/41.
Si è trattato, tuttavia, di escamotage giuridicamente scorretto visto che (ricavando dalla
contestazione del delitto i cui all’art. 648 c.p. quella parte di accusa che mancava nella prima) Si è cercato di far
esistere il reato presupposto ( I’art. 171 ter lett. c)) grazie al reato accessorio (la ricettazione) che,
invece, in tanto esiste, in quanto vi sia stata a monte una condotta delittuosa.
Nel caso in esame, quest’ultima, per le ragioni sopra illustrate – contestata come mera
non integrava alcun reato e, per l’effetto, si imponeva – e qui si
assenza del contrassegno SIAE ‘

2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.G. deducendo
una violazione del principio di correlazione perché la Corte riqualifica l’originaria imputazione di
violazione della lett. d) in quella di cui alla lett. c).

impone il conseguente annullamento senza rinvio per violazione di legge – l’assoluzione dell’imputato come
già auspicato dal P.G. dinanzi alla Corte d’appello per insussistenza dei fatti-reato a lui
contestati.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 novembre 2014

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono

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