Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33819 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33819 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACOBAZZI GIUSEPPE N. IL 29/04/1979
avverso l’ordinanza n. 177/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
24/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
SCAR, (5 AC( istlette/sentite le conclusioni del PG Dott.
IAQ t< . Ge<03.0 Udit„irdifensoreAvv.t.• Pike- be 1-u Data Udienza: 20/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24.2.2014, il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., rigettava la richiesta di riesame avanzata da IACOBAZZI Giuseppe, avverso l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari in data 6.2.2014, di applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, per i reati di tentato omicidio in danno di Perrone Giacomo e di ricettazione. dalla parte lesa nell'immediatezza, che aveva riferito di essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati dallo Iacobazzi, giunto nei pressi del bar Opera di San Severo, a bordo di auto Fiat Punto verde, ancorchè dette dichiarazioni fossero state ritrattate, salvo poi tenere una reazione violenta al solo pensiero che Iacobazzi fosse presente contemporaneamente a lui negli uffici dei carabinieri ; b) dalle dichiarazioni del teste oculare Santacroce Matteo che aveva assistito alla sparatoria che imputava all'indagato, ma che a sua volta aveva ritrattato il suo contributo informativo; c) dal filmato dei circuiti di videosorveglianza in loco, che dava ragione della successione degli accadimenti, così come riferiti dall'offeso e dal testimone suindicato, che consentiva di individuare l'auto dello sparatore in una Fiat Punto verde, caratterizzata dalla colorazione più scura rispetto al restante colore del mezzo, dello sportello carburante, particolare coincidente con l'auto in uso al prevenuto; d) dall'accertata presenza di fori di proiettile sullo sportello anteriore lato guida dell'auto su cui si era dato alla fuga il Perrone . Il Tribunale riteneva che era stata sanata l'iniziale nullità rappresentata dal fatto che all'udienza di convalida era stata dato l'avviso ad uno solo dei due difensori di fiducia del fermato, poiché era stato rinnovato l'interrogatorio dello Iacobazzi nei cinque giorni successivi all'emissione dell'ordinanza con effetti sananti, considerata l'autonomia dei due atti, di convalida dell'arresto e di custodia cautelare. Escludeva qualsivoglia error in procedendo, quanto alla corretta trasmissione degli atti ed in particolare per quanto riguardava il video dell'agguato, trasmessi dal gip al Tribunale, atteso che gli atti asseriti mancanti risultavano invero indicizzati sub foglio 31 e pertanto non poteva essere adombrata l'ipotesi della mancata trasmissione, da non confondere con una momentanea indisponibilità dell'atto, a cui peraltro era seguito il differimento dell'udienza ad opera del tribunale per consentire una compiuta difesa. Quanto al compendio indiziario, il Tribunale a quo riteneva utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dai due testimoni, Perrone e Santacroce, ancorchè successivamente ritrattate, avendosi riguardo a giudizio cautelare in cui vigono regole diverse rispetto al dibattimento. Tanto più che si profilava evidente l'inattendibilità della ritrattazione alla luce degli altri elementi acquisiti, che confermavano il ruolo dell'indagato (filmato dello sparatoria che dava contezza dell'auto usata dall'aggressore, 2 Il quadro indiziario veniva ritenuto configurato: a) dalle stesse indicazioni offerte da identificarsi con quella in uso allo Iacobazzi). Non solo, ma il Perrone una volta appreso della presenza dello Iacobazzi in caserma, era caduto in un pianto isterico ed aveva chiesto di poterlo raggiungerlo per staccargli la testa. L'azione lesiva veniva correttamente inquadrata nel tentato omicidio, atteso che proprio dal filmato era dato cogliere la pluralità di spari ad altezza d'uomo che erano partiti, dato che segnava l'idoneità dell'azione ad uccidere, la potenzialità lesiva dell'azione e l'attitudine dimostrativa di animus necandi. incensurato, ma contava ben sei condanne per reati contro il patrimonio e violazione legge armi; il fatto di reato veniva ritenuto molto grave, essendo occorso in pieno giorno, in centro cittadino, alla presenza di pedoni e ciclisti circolanti a breve distanzae considerato l'uso di arma da sparo che non fu mai rinvenuta. Lo Iacobazzi tra l'altro risultava in stato di custodia domestica al momento del fatto nell'ambito di ben due processi, l'uno per estorsione e violenza privata e l'altro per ricettazione e violazione legge armi, il che dimostrava l'indispensabilità della misura di maggiore rigore per evidenti finalità cautelari. 2. Avverso tale ordinanza, ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, pel tramite del suo difensore per dedurre: 2.1 violazione di legge ed in particolare dell'art. 179 cod.proc.pen. per omesso avviso al secondo difensore avv.to Minutolo; secondo la difesa l'intervenuto interrogatorio nei cinque giorni dall'emissione dell'ordinanza, in presenza di entrambi i difensori non avrebbe avuto effetti sananti, poiché il vizio si sarebbe palesato nella fase della convalida, con il che sarebbe nulla l'ordinanza di convalida e di conseguenza, per derivazione, anche quella di custodia cautelare. 2.2 violazione dell'art. 311 cod.proc.pen., in relazione all'art. 309 c. 5 e 10 Ppen.: la difesa insiste sul fatto che il video dell'azione delittuosa non sarebbe stato cod. trasmesso al tribunale del riesame nei termini di legge ed il fatto che il documento sia stato indicato nell'indice non vuol dire che sia stato trasmesso, con il che si sarebbe configurata la violazione che comporta la nullità dell'ordinanza custodiale. 2.3 violazione dell'art. 311 cod.proc.pen., in relazione all'art. 195 c.4 cod.proc.pen.: doveva ritenersi inutilizzabile l'annotazione dei carabinieri 3.2.2014, nella parte in cui i militari ebbero a riferire le dichiarazioni del Perrone e del Santacroce non verbalizzate e dunque acquisite in violazione dell'art. 357 lett. b) cod.proc.pen., in una situazione in cui non ricorreva alcuna urgenza, con il che il divieto di testimonianza de relato, della Pg doveva ritenersi operante nell'intero arco processuale, non ammettendo deroghe. 2.4 violazione di legge e vizi motivazionali, quanto ai presupposti della misura cautelare: sarebbero state ipervalutate le testimonianze de relato dei carabinieri e si 3 Quanto alle esigenze cautelari, veniva fatto presente che lo Iacobazzi non era sarebbero sottovalutate le indicazioni dei testi presenti, che non furono in grado di indicare alcuno; dal filmato non sarebbe possibile ricavare alcunché per la scarsa qualità delle immagini. 2.6 violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità dell'omicidio tentato. Nella specie si potrebbe al più parlare di lesioni personali volontarie, ma non di tentativo di omicidio, considerato che il dolo eventuale non è compatibile con il tentato omicidio. Sarebbe pacifico che i proiettili sino stati indirizzati alla portiera dell'auto del Perrone, tanto che rifiutò il ricovero. Così stando le cose, non sarebbero apprezzabili atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte. 2.7 violazione di legge in ordine al principio di adeguatezza e proporzionalità : Iacobazzi sarebbe, secondo la difesa, incensurato e non sarebbero state specificate le esigenze cautelari per cui è stata adottata la misura più rigorosa, con una valutazione globale della gravità del reato e della sua personalità. L'apprezzamento non può essere limitato ad uno o all'altro degli elementi, posto che non può trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati. Considerato in diritto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ki ColLy/ Il primo motivo di Fiseentrer non ha pregio , atteso che è pacifico che l'eventuale nullità dell'interrogatorio di garanzia, in sede di udienza di convalida dell'arresto, per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, la quale è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, con la conseguenza che l'ordinanza applicativa della custodia perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto, ex art. 302 cod. proc. pen., solo alla scadenza del termine, previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., per effettuare un valido interrogatorio (Sez. I, 1.10.2004, n. 43561 , rv 231023). Pertanto nel caso di specie, essendo stato rinnovato l'interrogatorio in data 7.2.2014, con avviso ad entrambi i difensori, nel pieno rispetto del termine di legge, nessun profilo di inefficacia della misura è dato di apprezzare, considerato che il secondo interrogatorio con effetto sanante è intervenuto nel termini di legge; la nullità eventualmente prodottasi in sede di convalida non ha potuto contagiare la misura cautelare, attesa l'assoluta autonomia dei due provvedimenti. Anche il secondo motivo di ricorso è inconferente: il tribunale ha correttamente evidenziato che non si è prodotta alcun violazione dell'art. 309 c. 5 e 10 cod.proc.pen. , atteso che in primo luogo il video che riprendeva l'episodio omicidiario venne indicato nell'elenco allegato dal pm; il fatto che il video fosse stato momentaneamente indisponibile non poteva comportare alcuna conseguenza , non solo perché all'udienza 4 che risultò al più attinto di striscio, con la conseguenza di una sola abrasione al fianco, successiva fu messo a disposizione della difesa, ma perché il Pm non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di Polizia giudiziaria (Sez. I, 27.5.2013, n. 34651, rv 257440). Anche il terzo motivo è infondato, considerato che l'annotazione di polizia contenente le indicazioni rese dalla vittima e dal Santacroce, nell'immediatezza dei fatti, può essere ampiamente utilizzata, finanche in sede di giudizio abbreviato, così come confidenziale dalla persona offesa che non abbia voluto verbalizzarle, sono atto di indagine a cui la scelta processuale dell'imputato attribuisce valenza probatoria (Sez. VI 6.7.2010, n. 44420, rv 249029; Sez. I, 26.10.2011, n. 8675, rv 252279). E ancora è stato affermato che sono utilizzabili per l'adozione di provvedimenti cautelari le dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato", previsto dall'art. 195, comma quarto cod.proc.pen. , dato l'alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese (Sez. I, 21.1.2009, n. 5991, rv 243361). In un più recente arresto questa Corte ha statuito che sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, anche ai fini dell'adozione delle misure cautelari e per il rinvio a giudizio dell'imputato, le dichiarazioni informalmente rese alla P.G. da persone che possono riferire circostanze utili per le investigazioni ed annotate nella notizia di reato, qualora sia comunque possibile l'individuazione della fonte dichiarativa, in quanto l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen. non è prescritto a pena di nullità ( Sez. III, 17.1.2014, n. 5777, rv 258916). Nessuna forzatura è dunque dato di apprezzare, ma corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento da parte dei giudici della cautela che hanno ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni raccolte nella immediatezza dagli operanti, ancorchè successivamente ritrattate con scarsa affidabilità, come correttamente argomentato, indicando coritttzegni3) gli approdi giurisprudenziali a cui si sono richiamati. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato: lo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato è basato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema dell'indagine concernente la responsabilità dell'indagato, in ordine al reato di tentato omicidio. Considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e quindi sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza, si deve concludere che la 5 opinato da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese agli operanti in via motivazione del tribunale supera ampiamente il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato si deve arrestare alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod.proc.pen., per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Il compendio indiziario, come è stato detto nella prima parte di questa sentenza, si basa non solo sull'annotazione di su quanto era risultato dalla videoregistrazione, che riportava l'immagine dell'auto Fiat Punto verde, da cui scese lo sparatore e che consentiva di cogliere che detta auto aveva lo sportello del vano carburante di colorazione più scura, così come quella nella disponibilità dell'indagato, circostanza questa a carattere molto individualizzante che non poteva non essere valorizzata. Tale compendio integra i gravi indizi di colpevolezza a carico dello Jacobazzi nel senso che è conducente con alto grado di probabilità ad individuare nell'indagato l'autore degli spari a danno del Perrone. Quanto alla configurazione del reato di tentato omicidio parimenti i rilievi difensivi di cui al sesto motivo non sono condivisibili, poichè il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione , in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria. Dal punto di vista soggettivo, l'animus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla natura dell'agguato teso, alla potenzialità offensiva dell'arma, alla pluralità degli spari ad altezza d'uomo, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta ad uccidere. Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente evidenziato che il ricorrente al momento del fatto si trovava agli arresti domiciliari in relazione a ben due procedimenti, realtà questa ampiamente dimostrativa di una spiccata capacità criminale, fronteggiabile solo con una misura restrittiva piena, tanto più considerando che l'indagato non è affatto incensurato, ma gravato da ben sei precedenti penali. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere trasmessa a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario , ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter , disposiz. att. cpp . polizia in cui si dava atto delle indicazioni dell'offeso e del teste Santacroce, ma anche P.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario , ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter,, disposiz. att. cpp . Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2014.

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