Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33819 del 20/06/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33819 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACOBAZZI GIUSEPPE N. IL 29/04/1979
avverso l’ordinanza n. 177/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
24/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
SCAR, (5 AC( istlette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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. Ge<03.0 Udit„irdifensoreAvv.t.• Pike- be 1-u Data Udienza: 20/06/2014 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24.2.2014, il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art. 309
cod.proc.pen., rigettava la richiesta di riesame avanzata da IACOBAZZI Giuseppe,
avverso l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari in data 6.2.2014, di
applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, per i
reati di tentato omicidio in danno di Perrone Giacomo e di ricettazione. dalla parte lesa nell'immediatezza, che aveva riferito di essere stato raggiunto da colpi
di arma da fuoco sparati dallo Iacobazzi, giunto nei pressi del bar Opera di San Severo,
a bordo di auto Fiat Punto verde, ancorchè dette dichiarazioni fossero state ritrattate,
salvo poi tenere una reazione violenta al solo pensiero che Iacobazzi fosse presente
contemporaneamente a lui negli uffici dei carabinieri ; b) dalle dichiarazioni del teste
oculare Santacroce Matteo che aveva assistito alla sparatoria che imputava
all'indagato, ma che a sua volta aveva ritrattato il suo contributo informativo; c) dal
filmato dei circuiti di videosorveglianza in loco, che dava ragione della successione degli
accadimenti, così come riferiti dall'offeso e dal testimone suindicato, che consentiva di
individuare l'auto dello sparatore in una Fiat Punto verde, caratterizzata dalla
colorazione più scura rispetto al restante colore del mezzo, dello sportello carburante,
particolare coincidente con l'auto in uso al prevenuto; d) dall'accertata presenza di fori
di proiettile sullo sportello anteriore lato guida dell'auto su cui si era dato alla fuga il
Perrone .
Il Tribunale riteneva che era stata sanata l'iniziale nullità rappresentata dal fatto
che all'udienza di convalida era stata dato l'avviso ad uno solo dei due difensori di
fiducia del fermato, poiché era stato rinnovato l'interrogatorio dello Iacobazzi nei cinque
giorni successivi all'emissione dell'ordinanza con effetti sananti, considerata l'autonomia
dei due atti, di convalida dell'arresto e di custodia cautelare. Escludeva qualsivoglia
error in procedendo, quanto alla corretta trasmissione degli atti ed in particolare per
quanto riguardava il video dell'agguato, trasmessi dal gip al Tribunale, atteso che gli atti
asseriti mancanti risultavano invero indicizzati sub foglio 31 e pertanto non poteva
essere adombrata l'ipotesi della mancata trasmissione, da non confondere con una
momentanea indisponibilità dell'atto, a cui peraltro era seguito il differimento
dell'udienza ad opera del tribunale per consentire una compiuta difesa.
Quanto al compendio indiziario, il Tribunale a quo riteneva utilizzabili le
dichiarazioni spontanee rese dai due testimoni, Perrone e Santacroce, ancorchè
successivamente ritrattate, avendosi riguardo a giudizio cautelare in cui vigono regole
diverse rispetto al dibattimento. Tanto più che si profilava evidente l'inattendibilità
della ritrattazione alla luce degli altri elementi acquisiti, che confermavano il ruolo
dell'indagato (filmato dello sparatoria che dava contezza dell'auto usata dall'aggressore,
2 Il quadro indiziario veniva ritenuto configurato: a) dalle stesse indicazioni offerte da identificarsi con quella in uso allo Iacobazzi). Non solo, ma il Perrone una volta
appreso della presenza dello Iacobazzi in caserma, era caduto in un pianto isterico ed
aveva chiesto di poterlo raggiungerlo per staccargli la testa. L'azione lesiva veniva
correttamente inquadrata nel tentato omicidio, atteso che proprio dal filmato era dato
cogliere la pluralità di spari ad altezza d'uomo che erano partiti, dato che segnava
l'idoneità dell'azione ad uccidere, la potenzialità lesiva dell'azione e l'attitudine
dimostrativa di animus necandi. incensurato, ma contava ben sei condanne per reati contro il patrimonio e violazione
legge armi; il fatto di reato veniva ritenuto molto grave, essendo occorso in pieno
giorno, in centro cittadino, alla presenza di pedoni e ciclisti circolanti a breve distanzae
considerato l'uso di arma da sparo che non fu mai rinvenuta. Lo Iacobazzi tra l'altro
risultava in stato di custodia domestica al momento del fatto nell'ambito di ben due
processi, l'uno per estorsione e violenza privata e l'altro per ricettazione e violazione
legge armi, il che dimostrava l'indispensabilità della misura di maggiore rigore per
evidenti finalità cautelari. 2. Avverso tale ordinanza, ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, pel tramite del suo difensore per dedurre:
2.1 violazione di legge ed in particolare dell'art. 179 cod.proc.pen. per omesso
avviso al secondo difensore avv.to Minutolo; secondo la difesa l'intervenuto
interrogatorio nei cinque giorni dall'emissione dell'ordinanza, in presenza di entrambi i
difensori non avrebbe avuto effetti sananti, poiché il vizio si sarebbe palesato nella fase
della convalida, con il che sarebbe nulla l'ordinanza di convalida e di conseguenza, per
derivazione, anche quella di custodia cautelare.
2.2 violazione dell'art. 311 cod.proc.pen., in relazione all'art. 309 c. 5 e 10
Ppen.: la difesa insiste sul fatto che il video dell'azione delittuosa non sarebbe stato
cod.
trasmesso al tribunale del riesame nei termini di legge ed il fatto che il documento sia
stato indicato nell'indice non vuol dire che sia stato trasmesso, con il che si sarebbe
configurata la violazione che comporta la nullità dell'ordinanza custodiale.
2.3 violazione dell'art. 311 cod.proc.pen., in relazione all'art. 195 c.4
cod.proc.pen.: doveva ritenersi inutilizzabile l'annotazione dei carabinieri 3.2.2014,
nella parte in cui i militari ebbero a riferire le dichiarazioni del Perrone e del Santacroce
non verbalizzate e dunque acquisite in violazione dell'art. 357 lett. b) cod.proc.pen., in
una situazione in cui non ricorreva alcuna urgenza, con il che il divieto di testimonianza
de relato, della Pg doveva ritenersi operante nell'intero arco processuale, non
ammettendo deroghe.
2.4 violazione di legge e vizi motivazionali, quanto ai presupposti della misura
cautelare: sarebbero state ipervalutate le testimonianze de relato dei carabinieri e si
3 Quanto alle esigenze cautelari, veniva fatto presente che lo Iacobazzi non era sarebbero sottovalutate le indicazioni dei testi presenti, che non furono in grado di
indicare alcuno; dal filmato non sarebbe possibile ricavare alcunché per la scarsa qualità
delle immagini.
2.6 violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità dell'omicidio tentato.
Nella specie si potrebbe al più parlare di lesioni personali volontarie, ma non di tentativo
di omicidio, considerato che il dolo eventuale non è compatibile con il tentato omicidio.
Sarebbe pacifico che i proiettili sino stati indirizzati alla portiera dell'auto del Perrone, tanto che rifiutò il ricovero. Così stando le cose, non sarebbero apprezzabili atti idonei
diretti in modo non equivoco a cagionare la morte.
2.7 violazione di legge in ordine al principio di adeguatezza e proporzionalità :
Iacobazzi sarebbe, secondo la difesa, incensurato e non sarebbero state specificate le
esigenze cautelari per cui è stata adottata la misura più rigorosa, con una valutazione
globale della gravità del reato e della sua personalità. L'apprezzamento non può essere
limitato ad uno o all'altro degli elementi, posto che non può trarsi il giudizio di
pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati. Considerato in diritto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
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Il primo motivo di Fiseentrer non ha pregio , atteso che è pacifico che l'eventuale
nullità dell'interrogatorio di garanzia, in sede di udienza di convalida dell'arresto, per
omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, non determina la nullità dell'ordinanza
che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, la quale è provvedimento
distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, con la conseguenza che l'ordinanza
applicativa della custodia perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto, ex
art. 302 cod. proc. pen., solo alla scadenza del termine, previsto dall'art. 294 cod. proc.
pen., per effettuare un valido interrogatorio (Sez. I, 1.10.2004, n. 43561 , rv 231023).
Pertanto nel caso di specie, essendo stato rinnovato l'interrogatorio in data 7.2.2014,
con avviso ad entrambi i difensori, nel pieno rispetto del termine di legge, nessun
profilo di inefficacia della misura è dato di apprezzare, considerato che il secondo
interrogatorio con effetto sanante è intervenuto nel termini di legge; la nullità
eventualmente prodottasi in sede di convalida non ha potuto contagiare la misura
cautelare, attesa l'assoluta autonomia dei due provvedimenti.
Anche il secondo motivo di ricorso è inconferente: il tribunale ha correttamente
evidenziato che non si è prodotta alcun violazione dell'art. 309 c. 5 e 10 cod.proc.pen. ,
atteso che in primo luogo il video che riprendeva l'episodio omicidiario venne indicato
nell'elenco allegato dal pm; il fatto che il video fosse stato momentaneamente
indisponibile non poteva comportare alcuna conseguenza , non solo perché all'udienza
4 che risultò al più attinto di striscio, con la conseguenza di una sola abrasione al fianco, successiva fu messo a disposizione della difesa, ma perché il Pm non ha l'obbligo di
trasmettere i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini
dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti
nell'annotazione di Polizia giudiziaria (Sez. I, 27.5.2013, n. 34651, rv 257440).
Anche il terzo motivo è infondato, considerato che l'annotazione di polizia
contenente le indicazioni rese dalla vittima e dal Santacroce, nell'immediatezza dei fatti,
può essere ampiamente utilizzata, finanche in sede di giudizio abbreviato, così come confidenziale dalla persona offesa che non abbia voluto verbalizzarle, sono atto di
indagine a cui la scelta processuale dell'imputato attribuisce valenza probatoria (Sez.
VI 6.7.2010, n. 44420, rv 249029; Sez. I, 26.10.2011, n. 8675, rv 252279). E ancora
è stato affermato che sono utilizzabili per l'adozione di provvedimenti cautelari le
dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali
opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato", previsto dall'art. 195,
comma quarto cod.proc.pen. , dato l'alto grado di probabilità che divengano prove in
sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le
ha rese (Sez. I, 21.1.2009, n. 5991, rv 243361). In un più recente arresto questa
Corte ha statuito che sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari,
anche ai fini dell'adozione delle misure cautelari e per il rinvio a giudizio dell'imputato,
le dichiarazioni informalmente rese alla P.G. da persone che possono riferire circostanze
utili per le investigazioni ed annotate nella notizia di reato, qualora sia comunque
possibile l'individuazione della fonte dichiarativa, in quanto l'obbligo di verbalizzazione
degli atti indicati nell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen. non è prescritto a pena
di nullità ( Sez. III, 17.1.2014, n. 5777, rv 258916). Nessuna forzatura è dunque dato
di apprezzare, ma corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento da parte
dei giudici della cautela che hanno ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni
raccolte nella immediatezza dagli operanti, ancorchè successivamente ritrattate con
scarsa affidabilità, come correttamente argomentato, indicando coritttzegni3) gli
approdi giurisprudenziali a cui si sono richiamati.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato: lo sviluppo argomentativo della
motivazione del provvedimento impugnato è basato su una coerente analisi critica degli
elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla
luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a
detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati
conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema dell'indagine
concernente la responsabilità dell'indagato, in ordine al reato di tentato omicidio.
Considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli
indizi e quindi sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata
probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza, si deve concludere che la
5 opinato da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese agli operanti in via motivazione del tribunale supera ampiamente il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato si deve arrestare alla verifica del rispetto delle regole della
logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi
indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 cod.proc.pen., per l'emissione dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca
consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Il compendio indiziario, come
è stato detto nella prima parte di questa sentenza, si basa non solo sull'annotazione di su quanto era risultato dalla videoregistrazione, che riportava l'immagine dell'auto Fiat
Punto verde, da cui scese lo sparatore e che consentiva di cogliere che detta auto aveva
lo sportello del vano carburante di colorazione più scura, così come quella nella
disponibilità dell'indagato, circostanza questa a carattere molto individualizzante che
non poteva non essere valorizzata.
Tale compendio integra i gravi indizi di colpevolezza a carico dello Jacobazzi
nel senso che è conducente con alto grado di probabilità ad individuare nell'indagato
l'autore degli spari a danno del Perrone.
Quanto alla configurazione del reato di tentato omicidio parimenti i rilievi
difensivi di cui al sesto motivo non sono condivisibili, poichè il giudizio di idoneità,
come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post con
riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione , in
base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si
sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la
idoneità degli atti in funzione omicidiaria. Dal punto di vista soggettivo, l'animus
necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto
correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla natura
dell'agguato teso, alla potenzialità offensiva dell'arma, alla pluralità degli spari ad
altezza d'uomo, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta
volontà diretta ad uccidere.
Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente evidenziato
che il ricorrente al momento del fatto si trovava agli arresti domiciliari in relazione a
ben due procedimenti, realtà questa ampiamente dimostrativa di una spiccata capacità
criminale, fronteggiabile solo con una misura restrittiva piena, tanto più considerando
che l'indagato non è affatto incensurato, ma gravato da ben sei precedenti penali. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Deve essere trasmessa a cura della cancelleria copia del
provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario , ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter ,
disposiz. att. cpp . polizia in cui si dava atto delle indicazioni dell'offeso e del teste Santacroce, ma anche P.q.m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell'istituto penitenziario , ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter,, disposiz. att. cpp . Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2014.