Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33817 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33817 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMBERTI ANTONIO N. IL 20/11/1962
avverso l’ordinanza n. 258/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/soatite le conclusioni del PG Dwtt. 01,’ /,,r20 4.-A- 0 1…’cv-c–,0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 24.10.2013 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di

applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata da
LAMBERTI Antonio, in relazione alla condanna a lui inflitta con sentenza del
Tribunale di Roma 28.4.2011, alla pena di anni due di reclusione per il reato di
calunnia, sul presupposto che il beneficio non poteva essere concesso in sede di

veniva aggiunto che in sede di cognizione era stato dato atto delle precedenti
condanne riportate, che impedivano la concessione del beneficio e che il reato pel
quale era stato condannato era obiettivamente grave.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il prevenuto

pel tramite del suo difensore, per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali :
la difesa assumeva che la sospensione condizionale della pena era concedibile in
sede di esecuzione non solo nel caso in cui fosse applicato il regime del reato
continuato, ma anche quando si fosse versato in ipotesi di revoca della sentenza
di condanna precedentemente emessa per effetto di intervenuta aboliti° criminis.
Veniva fatto di rilevare che Lamberti ebbe a riportare una condanna per violazione
art. 80 dpr 393/1959, reato che è stato abrogato e che quanto al secondo
precedente giudiziario ( violazione art. 590 cod.pen) era stato dichiarato non
esecutivo essendo stata rimessa la querela. Veniva quindi contestato l’assunto del
Tribunale a quo, atteso che due precedenti penali erano stati revocati. Pertanto
veniva eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 670 cod.proc.pen.,nella parte in
cui non prevede che il giudice, a seguito della declaratoria di non esecutività del
titolo possa adottare tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la concessione
della sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo veniva contestato che
la mancata concessione del beneficio fosse seguita ad una valutazione di gravità
del fatto, atteso che nella sentenza di condanna per il reato di calunnia si faceva
riferimento ai precedenti giudiziari, con il che l’ordinanza impugnata meritava
censura, a detta della difesa, anche in tale passaggio motivazionale.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se per motivi
sostanzialmente diversi da quelli enunciati nell’ordinanza.
2

esecuzione, al di fuori dell’ipotesi di applicazione del regime del reato continuato;

Deve essere preliminarmente chiarito che non ricorre alcun dubbio che il giudice
dell’esecuzione, qualora, in applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen., pronunci per
intervenuta “aboliti° criminis”, ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali
siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale
della pena per altra condanna, può nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” alla
suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole
giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non

in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti. Tale principio, affermato dal
diritto vivente ( Sez. Un. 20.12.2005, n. 4687,rv 232610), è fuori contestazione e
legittima il giudice dell’esecuzione ad intervenire a seguito dell’aboliti° criminis o
della revoca di sentenza di condanna, o addirittura in caso di annullamento senza
rinvio di uno o più capi di condanna, qualora la pena complessivamente irrogata sia
inferiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. I, 1.3.2013, n.
16679, rv 254570) .
Il caso a giudizio è diverso nella presente fattispecie, in cui il giudice della
cognizione, nel giudicare e condannare il Lamberti per il reato di calunnia, ancorò la
deliberazione di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della
pena, non solo ai precedenti penali, ma ad una valutazione di gravità del fatto. E’
quindi immediato rilevare come il giudice dell’esecuzione, per quanto i precedenti
siano venuti meno (peraltro la violazione dell’art. 80 dpr 393/1959 al momento in
cui intervenne la sentenza di condanna era già stata depenalizzata da tempo)
medio tempore, non può porre nel nulla il giudizio ostativo alla concessione del
beneficio richiesto in ragione della gravità del reato pel quale seguì la condanna,
pena la sovrapposizione della valutazione del giudice dell’esecuzione a quella del
giudice della cognizione, in punto gravità del reato e giudizio prognostico. E’ bene
ricordare che le Sezioni Unite nell’arresto sopra citato ebbero cura di sottolineare
che “il giudice dell’esecuzione può compiere proprie autonome valutazioni, sempre
che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. I, 20
maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sez. VI, 14 marzo 1994, Zanardini, rv.
197801)”. Aggiunse il Supremo Collegio che la titolarità di poteri istruttori e
valutativi del giudice dell’esecuzione trova esplicita conferma nella disposizione di
cui all’art. 666, comma 5, c.p.p., che autorizza il giudice dell’esecuzione ad
acquisire i documenti e le informazioni necessarie ad assumere prove nel rispetto
del principio del contraddittorio e che l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del
potere di concedere la sospensione condizionale in caso di revoca della condanna ex
art. 673 cod.proc.pen., non scalfisce le statuizioni irrevocabili del giudice della
cognizione ed ha una funzione meramente integrativa del titolo esecutivo. Veniva
infatti precisato “che l’intervento a concessione del beneficio si giustifica solo se nel
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solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna

pregresso giudizio l’unico motivo della mancata applicazione del beneficio è
identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosità
dell’imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna
successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato” con il che “non può
certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio
prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi,
dal giudice dell’esecuzione”.

della cognizione, al giudice dell’esecuzione non è dato intervenire nel senso
richiesto dal ricorrente.
Al rigetto del ricorre deve seguire la condanna al pagamento delle spese
processuali. _

p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2014.

Poiché nella presente fattispecie il giudizio prognostico fu compiuto dal giudice

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