Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33816 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33816 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
TUDOREAN ALEXEI N. IL 31/03/1982
avverso l’ordinanza n. 563/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/site le conclusioni del PG 1t kr

Uditi difensor Avv.;

v00

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5.11.2013, il gip del Tribunale di Torino, in veste di giudice
dell’esecuzione, revocava ai sensi dell’ad. 673 cod.proc.pen. la sentenza emessa dal
Tribunale di Torino in data 17.11.2008, irrevocabile il 26.1.2010, nei confronti di
TUDOREAN Alexei, con cui era stata applicata su richiesta la pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 13 c. 13 ter d.lgs. 286/1998, sul presupposto che la

Direttiva 2008/115/CE con le norme incriminatrici previste dal predetto articolo, a cui
doveva seguire la loro disapplicazione ad opera del giudice nazionale, vedendosi in
un’ipotesi di abolitio criminis.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino per dedurre inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale: veniva fatto di rilevare che l’affermazione del giudice a
quo, secondo cui l’intervento della Corte di Giustizia avrebbe travolto tutte le ipotesi di
irregolare permanenza sul territorio dello stato dello straniero, non era corretto: veniva
ricordato che la Corte di legittimità ebbe ad affermare che ai fini dell’integrazione del
reato di cui all’art. 13 c. 13 d.lgs. 286/1998, la condizione del cittadino straniero in
precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello stato senza
la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell’ordine di rimpatrio, non
può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello stato,
in violazione dell’ordine di allontanamento e che solo in quest’ultima ipotesi doveva
ritenersi l’intervenuta abolitio criminis. E’ stato quindi sottolineato dal ricorrente che la
condotta di reingresso senza autorizzazione nello stato di chi sia destinatario di
provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo la direttiva
europea e la sentenza El Dridi della Corte di Giustizia 28.4.2011, visto che i principi
affermati sulle modalità di rimpatrio non possono assumere rilevo ai fini della
valutazione della condotta di reingresso senza autorizzazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza
impugnata
Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con il che l’ordinanza impugnata va
annullata senza rinvio.
L’intervenuta decisione muove dall’errata considerazione che la direttiva
2008/115/CEE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 16.1.22008 e la

Corte di giustizia europea aveva ritenuto l’incompatibilità delta normativa di cui alla

conseguente pronuncia della corte di Giustizia europea nel processo El Dridi del
28.4.2011, abbiano travolto anche la condotta di reingresso, senza autorizzazione nel
territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di provvedimento
di rimpatrio, che invece ha conservato rilevanza penale, così come affermato da questa
Corte di legittimità (Sez. I, 25.5.2012, n. 35871, rv 253353, Sez. I, 26.3.2013, n.
16634, rv 255685). In detto ultimo arresto era stata evidenziata la differenza
concettuale che la Direttiva poneva tra soggiorno irregolare , inteso come presenza sul

quindi escluso che la direttiva abbia equiparato le diverse situazioni di irregolarità e
che il riferimento alla violazione delle condizioni di ingresso comprenda anche il caso
del divieto di ingresso contenuto nella decisione di rimpatrio, dovendosi dall’intero
impianto della direttiva ricavare l’intento di distinguere le diverse situazioni e di
graduare gli interventi in una logica di adeguatezza e proporzionalità.
Con il che va ritenuto legittimo il differente trattamento riservato a chi non
soddisfi le condizioni di ingresso di soggiorno o residenza in uno stato membro,
rispetto a colui che senza autorizzazione ed in violazione di uno specifico divieto, faccia
nuovamente ingresso nel territorio dello stato, dopo esserne stato allontanato.
L’ordinanza quindi è sicuramente affetta dal lamentato vizio di violazione di legge,
avendo erroneamente ritenuto intervenuta l’abolitici criminis anche in relazione alla
diversa fattispecie (rispetto all’art. 14 c. 5 ter e quater d.lgs. 286/1998) prevista
dall’art. 13 c. 13 ter decreto legislativo menzionato e va pertanto annullata senza
rinvio.

p.q.m.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, addì 20 Giugno 2014.

territorio e divieto di ingresso, fondato su un atto amministrativo o giudiziario; veniva

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