Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33815 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33815 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIAVARRELLA MARCO N. IL 12/03/1981
avverso l’ordinanza n. 81/2013 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 22/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG 1t.

_ .%•t,t-P

Data Udienza: 20/06/2014

-:

Ritenuto in fatto

1..

Con ordinanza del 22.10.2013, la corte d’assise d’appello di Bari rigettava

l’istanza avanzata da CIAVARELLA Marco, -al quale con ordinanza 8.11.2013 era
stata riconosciuto il regime del reato continuato in executivis tra reati giudicati con
varie sentenze-, con cui veniva lamentato l’errore di calcolo della pena che era
stato operato, essendo stata la sanzione per il reato continuato determinata in

che l’istanza era inammissibile, perché denunciava profili di violazione afferenti
all’ordinanza 8.11.2013, che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione
avanti la corte di cassazione, ribadiva che riconosciuta in fase esecutiva la
continuazione tra reati, alcuni dei quali giudicati con rito abbreviato ed altri con
giudizio ordinario, ove più gravi siano questi ultimi, puniti con l’ergastolo, l’aumento
di pena per i reati satellite giudicati con rito abbreviato, andava stabilito attraverso
l’inasprimento della pena dell’ergastolo, attraverso l’istituto dell’isolamento diurno,
ai sensi dell’art. 72 cod.pen.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato

personalmente, per dedurre violazione degli artt. 16,18 e 22 cod.pen., nella parte
in cui è prevista l’applicazione della pena dell’ergastolo, anzichè quella di anni
trenta di reclusione, per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost., nonché per
“violazione dei principi costituzionali della dignità personale”.

Non sarebbe stato

ravvisato nella concreta applicazione dell’ergastolo una violazione dei principi
costituzionali sulla finalità rieducativa della pena, chiedendo quindi di non ritenere
manifestamente infondata la questione sulla legittimità costituzionale delle pena
perpetua, anche alla luce delle sentenze della CEDU.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto.

Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato, con le conseguenze di
legge.
La doglianze del ricorrente sono dirette avverso l’ordinanza della corte d’appello
di Bari, in data 8.11.2011, con cui era stato riconosciuta la continuazione in
executivis ed era stata determinata la pena per il reato continuato ritenuto.
Pertanto ogni tipo di censura avverso l’ordinanza suddetta avrebbe dovuto essere
veicolata attraverso un ricorso per cassazione, nei termini previsti dalla legge e non

2

quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi. La Corte nel premettere

a distanza di ben due anni, attraverso una nuova istanza che mette in discussione
la decisione a suo tempo adottata.
Pertanto è stato corretto il modus opinandi

dei giudici a quibus che oltre a

rilevare che l’ordinanza 8.11.2013 era divenuta definitiva e costituiva giudicato
esecutivo quanto alla misura della pena stabilita in sede di applicazione dell’art. 671
cod.proc.pen. , opponeva che in ogni caso il provvedimento contestato risultava
frutto di corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di

e altri giudicati in sede di giudizio abbreviato, atteso che solo in relazione a questi
ultimi va operata la diminuzione del terzo ex art. 442 cod.proc.pen. Sul punto è
bene ricordare l’insegnamento dispensato da questa Corte, secondo cui allorché sia
riconosciuta la continuazione tra più delitti, alcuni dei quali punibili con l’ergastolo,
una volta individuato l’ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più
grave (come impone l’art. 187 disposiz. att. cod.proc.pen.), non è consentito
infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma
deve essere inasprita la pena perpetua con l’isolamento diurno, non escludendosi,
come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare
quest’ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso
di concorso materiale di reati ( Sez.I, 4.7.2006, n. 31433, Rv 234796).
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la dissertazione sulla
illegittimità costituzionale della pena perpetua è del tutto priva di specificità e
correlazione con la res iudicanda.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. c. 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2014.

continuazione in sede esecutiva tra reato più grave punito con la pena dell’ergastolo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA