Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33814 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33814 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATERA MICHELE N. IL 30/06/1978
avverso il decreto n. 22/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
(£0414-•(-4-:* h•L’1″
lette/seakte le conclusioni del PG1t.

Uditi difensor Avv.;

.„„1,52

Data Udienza: 20/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 26.9.2013, la corte d’appello di Bari rigettava l’istanza di revoca
della misura di prevenzione applicata a MATERA Michele della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, sul presupposto che le
doglianze erano ripropositive delle argomentazioni già vagliate dal giudice di prime cure
ed in particolare era provato che il prevenuto era stato in due recenti occasioni

pericolosità.

2. Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione il Matera pel tramite
del suo difensore, per dedurre violazione di legge ed omessa motivazione sull’attualità
della sua pericolosità sociale: la difesa assumeva che sarebbero stati valutati per la
seconda volta elementi già apprezzati e posti a base del provvedimento di applicazione
della misura di prevenzione , così incorrendo nella preclusione derivante dal giudicato,
non essendo sopravvenuti elementi nuovi.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto.

Deve essere preliminarmente rilevato che il sindacato di legittimità sui
provvedimenti in materia di prevenzione , coerentemente con la natura e la funzione
del procedimento, è limitato alle violazioni di legge (regola recepita anche dalla nuova
normativa introdotta con d.lgs. 159/2011) e quindi non si estende ad un controllo
sull’adeguatezza o coerenza logica dell’iter giustificativo della decisione. Detta
limitazione come è noto, non è stata reputata irragionevole dalla Corte Costituzionale
con sentenza 321/2004, in ragione della peculiarità del procedimento di prevenzione
sia sul versante processuale, che su quello sostanziale, peculiarità che è stata ribadita
più recentemente con sentenza 21/2012, con cui la Corte Costituzionale ha
sottolineato la profonda differenza di procedura e di sostanza tra le due sedi, penale e
di prevenzione.
Ciò precisato, deve concludersi che il ricorso non raggiunge la soglia
dell’ammissibilità.
Il provvedimento impugnato è la decisione assunta in sede di appello, a seguito
di ordinanza in materia di revoca della misura che fu a suo tempo adottata e poi
aggravata. La Corte ricordava infatti l’intervenuto arresto in flagranza per resistenza a
p.u. del Matera occorso il 12.7.2011 e gli accertati incontri di questi con pregiudicati
negli anni 2011 e 2012, fatti che conclamavano la perduranza della sua pericolosità
2

controllato in compagnia di pregiudicati, il che dava la misura dei persistenti profili di

sociale. La res iudicanda dei giudici a quibus era circoscritta alla sussistenza di elementi
nuovi, rispetto a quelli sui quali il giudizio di pericolosità era stato formulato. Tale
elementi non sono stati ritenuti sussistenti o comunque di peso tale da portare ad una
diversa valutazione, considerato che non erano apprezzabili significativi elementi
dimostrativi di un cambiamento di stile di vita da parte dell’istante.
Trattasi di valutazione in punto perdurante pericolosità sociale che si attesta
nell’ambito dell’opinabilità di apprezzamento, involgente valutazioni di puro merito, su

forzature del parametro normativo di riferimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. c. 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2014.

cui questa Corte non è autorizzata Alaolinterloquire. Non potendo essere apprezzate

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