Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33813 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 33813 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA

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RETTURA DOMENICO N. IL 15/03/1972
FEDELE ROCCO N. IL 24/11/1973
voi la sentenza n. 16187/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA
SIOTTO;
lette.Lsentite le conclusioni del PG Dott. 12~o-ti401-

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Data Udienza: 09/06/2014

OSSERVA

Con istanza depositata il 24/4/2014 il difensore di Rettura Domenico e Fedele Rocco ha
chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale asseritamente ravvisabile nel

nei confronti del Rettura e del Fedele; e ciò perché, il rinvio per nuovo giudizio -imposto dal
pronunciato annullamento della sentenza impugnata (emessa in data 18/10/2011 dalla Corte di
Assise di Appello di Torino)- andava disposto dinanzi alla Corte di Assise di Appello più
vicina a quella di Torino e non già dinanzi a quest’ultima, come erroneamente disposto da
questa Corte.
A sostegno della propria istanza il difensore faceva presente che presso la Corte di Appello di
Torino erano istituite due sole sezioni di Assise e che entrambe erano divenute incompatibili
per essersi le stesse già pronunciate nel procedimento a carico dei propri assistiti
(procedimento interessato, oltre che dall’indicato annullamento pronunciato in data
19/3/2013, anche da altro precedente annullamento pronunciato in data 18/6/2010 dalla
sezione V di questa Corte); con successiva memoria datata 3/6/2014 il difensore argomentava
articolatamente le ragioni che, a suo avviso, imponevano la richiesta correzione.

La richiesta di correzione deve essere rigettata.
In proposito va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, al quale ha fatto cenno anche
l’istante e che il Collegio condivide, per il quale il disposto di cui all’art. 623, comma 1 lett.
c), cod. proc. pen., ha valenza con riguardo alla sentenza annullata; sicché, in caso di
annullamento con rinvio di sentenza pronunciata da una Corte di Appello presso la quale
siano istituite due sezioni di Assise, gli atti devono essere rimessi a tale Corte pur quando la
sezione diversa da quella che ha emanato la sentenza annullata abbia in precedenza

2

(41-

dispositivo della sentenza n. 23518/2013, emessa in data 19/3/2013 da questa Corte, sezione I,

pronunciato nel medesimo procedimento altra sentenza anch’essa oggetto di annullamento
(cfr. Cass. sentenze n. 13518/2010, n. 4902/2004, n.4527/1998).
Inducono a condividere siffatto orientamento giurisprudenziale: sia la lettera della norma -la
quale, nelle varie ipotesi previste, correla la trasmissione degli atti all’annullamento della

ratio sottesa alla norma in questione, volta a garantire che il nuovo giudizio sia celebrato

dinanzi ad un giudice “altro” rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato ed in
relazione al quale provvedimento -soltanto- si sono ravvisati violazioni di legge o vizi di
motivazione nei termini previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza che assumano rilievo di
sorta, nell’ottica della ricostruzione dell’istituto in disamina, decisioni, atti o vicende estranee
alla previsione del rapporto processuale sito a valle della sentenza rescindente.
Del tutto estraneo a questa ricostruzione si appalesa poi il tema della incompatibilità di cui
all’art. 34 e segg. cod. proc. pen., che attiene alla posizione di terzietà del singolo giudice e
non riguarda le regole preposte al rinvio ex art. 623 cod. proc. pen.
La proposta interpretativa dell’istante -laddove ha richiamato, a sostegno della propria
richiesta di correzione, la necessità di aver riguardo “all’intera vicenda processuale” al fine di
assicurare una sorta di “alterità di sezione”- mutua dunque esigenze e tematiche dall’istituto
della incompatibilità per individuare, con totale forzatura della normativa prevista dall’art.
623 cod. proc. pen., l’organo cui spetta il giudizio di rinvio.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte si impone pertanto il rigetto dell’istanza di
correzione di errore materiale.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Così deciso il 9/6/ 2014

DEPOSITATA

singola sentenza od ordinanza avendo riguardo alla sola Autorità che la ha pronunciata; sia la

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