Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33812 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33812 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO MARCO N. IL 04/12/1966
avverso l’ordinanza n. 1427/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
40e/sentite le conclusioni del PG Dott. r cft o 6 l CT 4c2′-‘–

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Data Udienza: 06/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 02.08.2013 (motivazioni depositate il 10.01.2014) il
Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 Cod. proc. pen., investito
dall’istanza di riesame proposto da Marco Caputo avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso il 06.06.2013 dal Gip dello stesso Tribunale, annullava tale
provvedimento limitatamente alla quota di un sesto dei due immobili in sequestro,
rigettando il ricorso nel resto.-

Rilevava dapprima il Tribunale come il Caputo fosse indagato dei delitti di cui
all’art. 12 quinquies L. 356/92 (capo 65 della provvisoria incolpazione) e 648 ter
Cod. pen. (capo 66), entrambi aggravati ex art. 7 L. 203/91, per ritenuta attività di
riciclaggio nell’ambito della società

Center Games Normanno

in funzione di

agevolazione della associazione camorristica nota come clan del casalesi.Rilevava poi il Tribunale come l’indagato avesse dimostrato solo la provenienza
lecita della quota di un sesto dell’immobile ricevuto per successione paterna, in tal
senso, ed in tali limiti, dovendosi annullare l’impugnato provvedimento di
sequestro.- Per il resto, di contro, essendo infondate le deduzioni difensive, si
doveva confermare l’impugnato provvedimento. Ed invero, con riferimento ai
risultati di indagine ed in particolare alle effettuate intercettazioni, si doveva
ritenere essere stati sufficientemente raggiunti gravi indizi -allo stato ed a questi
fini- che il Caputo, anche se aveva investito denari suoi, si era comunque prestato
ad operazione di schermatura della effettiva riconducibilità della società in
questione alla famiglia camorristica Russo che la gestiva tramite Mario e Luciano
Cantone.- Ricorrevano dunque i presupposti per la cautela reale con riferimento ai
reati ascritti.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

indagato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
– i reali proprietari della Center Games Normanno sarebbero, secondo l’accusa,
Elio De Simone, Luciano e Mario Cantone, ma solo quest’ultimo, secondo l’ipotesi
accusatoria, sarebbe affiliato ai casalesi, nel gruppo Russo; non si potrebbe dunque
affermare che sussista necessariamente il presupposto di legge; – mentre risulta
che esso ricorrente ha investito sue disponibilità, manca reale prova che egli abbia
investito denari provenienti dai Cantone o dalla consorteria; – non ci sarebbero
conversazioni dirette tra esso indagato e Mario Cantone; – difettava comunque
l’aggravante ex art. 7 L. 203/91, avendo egli in ipotesi al più favorito
personalmente il solo Mario Cantone e non la consorteria in quanto tale.1

Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile
con ogni dovuta conseguenza di legge.2. Va premesso che il ricorso per cassazione, in subiecta materia, è consentito solo
per violazione di legge, come espressamente prevede l’art. 325, comma 1, Cod. proc.
pen.- Da ciò consegue che il controllo in sede di legittimità non si può estendere al
vaglio dell’iter giustificativo del provvedimento impugnato. Sono quindi inammissibili

tutti quei profili del ricorso che, seppure proposti sub specie vizi di legittimità, in
realtà attengono ad asseriti vizi della motivazione (carente o illogica), dovendosi nel
concreto escludere che il provvedimento impugnato sia affetto da motivazione
inesistente o meramente apparente, tale essendo quella che non rende comprensibile
il percorso argomentativo del giudice, ovvero “sia del tutto avulsa alle risultanze
processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o
di proposizioni prive di efficacia dimostrativa” (cfr., ex pluribus, proprio in tema di
cautela reale, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 6589 in data 10.01.2013, Gabriele, Rv. 254893;
Cass. Pen. Sez. 1°, n. 6821 in data 31.01.2012, Chiesi, Rv. 252430; ecc.).- Infine i
limiti istituzionali del controllo di legittimità devono fare escludere, ex art. 606 Cod.
Proc. Pen., il vaglio dei proposti profili fattuali, non essendo ammissibile una
sovrapposizione valutativa di merito da parte di questa Corte.3. Tanto doverosamente premesso, occorre comunque rilevare la manifesta
infondatezza del ricorso in tutti i suoi motivi, risultando l’impugnato provvedimento
logico e coerente, nonché conforme ai parametri normativi.- Va dunque rilevato
come, essendo il Caputo indiziato -tra l’altro- del reato di cui all’art. 12 quinquies L.
356/92, aggravato ex art. 7 L. 203/91, sussista il presupposto soggettivo. Il
Tribunale del riesame cautelare ha poi ritenuto, con ampia argomentazione in fatto
qui non censurabile (v. paragrafo precedente), che sussistano anche gli ulteriori
requisiti di legge, e cioè la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati e la mancata
giustificazione di lecita provenienza dei beni in questione (salvo per un sesto). Si
tratta -all’evidenza- di corretta impostazione sotto i parametri di legge, immune
dunque da censure esperibili in questa sede.Ciò posto, risultano comunque manifestamente infondati i proposti motivi che,
sulla base di quanto sopra, non possono avere spazio di apprezzabilità : – nulla
rileva che, secondo l’accusa, solo il coindagato Mario Cantone sarebbe affiliato al
clan dei casalesi, profilo comunque sufficiente; – le indagini (vedi gli eloquenti esiti
captativi) hanno largamente dimostrato che i fratelli Cantone, e gli altri soci, tra cui
il Caputo, gestivano la sala da gioco per i Russo (articolazione dei casalesi); la
funzione di schermatura per la famiglia mafiosa è dunque -allo stato ed a questi
2

fini- sufficientemente comprovata; – il profilo della sproporzione, rispetto ai redditi
leciti dichiarati, non è neppure oggetto di ricorso; – quanto alla provenienza lecita,
già il Tribunale ha riconosciuto

pro quota

il diritto dell’istante, per il resto

sussistendo la presunzione sulla base della ritenuta schermatura. Irrilevante il
profilo che denuncia la mancanza di telefonate intercettate con Mario Cantone : le
captazione hanno dato ampia prova della conduzione comune della società che
gestiva la sala giochi e la sua riconducibilità effettiva ai predetti Russio. Apodittico e
meramente teorico (nonché contraddittorio con le restanti deduzioni) il motivo di

(art. 7 L. 203/91) della cosca, essendo evidente e ben noto che era l’intera famiglia
mafiosa (i Russo) che trovava esplicazione nella gestione, per interposte persone,
della società in questione e non un solo soggetto, per quanto con rilevante
posizione.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione,
deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del
disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili
di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore
della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 06 Giugno 2014 Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorso che assume favoreggiamento del solo Mario Cantone e non agevolazione

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